Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria sezione I sentenza n. 163 depositata il 2 marzo 2017

N. 00163/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01025/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2016, proposto da:
D. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Granara, Giulio Cerceo, Pietro Cerceo, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Granara in Genova, via B. Bosco N. 31/4;

contro

SR Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Piciocchi, Riccardo D’Ippolito, Carmelo Mendolia, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Piciocchi in Genova, corso Torino, 30/18;

nei confronti di

I. Srl non costituito in giudizio;
in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;
rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Mastrovincenzo non costituito in giudizio;
FMP non costituito in giudizio;
con domicilio eletto presso lo studio Paola Trevia in Genova non costituito in giudizio;
l.go Archimede 1/16;
NB non costituito in giudizio;
NC non costituito in giudizio;
GL non costituito in giudizio;
GG non costituito in giudizio;
MC non costituito in giudizio;
Studio F. di Archit. e Ingegn non costituito in giudizio;
Studio Ass. N. B. non costituito in giudizio;
N. C. non costituito in giudizio;
G. L. non costituito in giudizio;
G. C. non costituito in giudizio;
M. C. non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di aggiudicazione n. 12980/2016 relativo a procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale relativo a progettazione esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la riqualificazione edilizia e l’efficientamento energetico della palazzina uffici

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di SR Spa e di I. Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 marzo 2017 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

– rilevato che sussistono i presupposti per la definizione della controversia con una c.d. sentenza in forma semplificata nei termini dettati dall’art. 120 comma 10 cod proc amm;

– ritenuto che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento;

– atteso che, in relazione alla dedotta violazione della norma di cui all’art. 95 comma 10 d.lgs. 50\2016 per mancata indicazione dei costi in materia di salute e sicurezza, pur condividendo l’impostazione di parte ricorrente circa la doverosità dell’indicazione ora imposta dalla norma, nel caso di specie l’offerta della controinteressata è stata accompagnata dalla compilazione del previsto modulo anche sul punto in questione;

– considerato che, pur dinanzi ad un valore a prima vista del tutto anomalo (indicato come pari a 0), il dato formale dell’indicazione dei presunti costi sussiste, cosicchè la verifica in capo alla stazione appaltante si sposta sul versante dell’eventuale sostenibilità ed anomalia dell’offerta, non certo sul dedotto profilo formale della violazione della norma invocata;

– atteso che, in relazione alla seconda censura concernente la presunta violazione della legge di gara in ordine ai requisiti richiesti in merito alla partecipazione ad un numero adeguato di ore di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza, dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come in realtà l’aggiudicataria sia in effettivo e sostanziale possesso della relativa documentazione, prodotta in origine in parte e quindi compiutamente integrata già in sede procedimentale, in termini pienamente compatibili con i principi vigenti in tema di soccorso istruttorio, con conseguente applicabilità del meccanismo di cui all’art. 83 comma 9 d.lgs. 50 cit.;

– considerato che, in specie a fronte della valenza formale dell’indicazione dei costi aziendali di cui al primo motivo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Richard Goso, Consigliere

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Davide PonteGiuseppe Daniele

IL SEGRETARIO