Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione IV decreto n. 563 depositata il 22 luglio 2016
N. 00563/2016 REG.PROV.PRES.
N. 01656/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Nel giudizio introdotto con il ricorso 1656/2016, proposto da IR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Linzola e Platania, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Hoepli, 3;
contro
Azienda Speciale Multiservizi di Muggiò, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti di
SI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv. ti Boifava e Salatino, con domicilio presso la sede del T.A.R. Milano, ex art. 25 c.p.a.;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
1) della determinazione 29 giugno 2016, n°40 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva a SI S.p.A. il servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2021;
2) dei verbali di gara quanto alla valutazione delle derrate migliorative offerte dai concorrenti;
3), in via di subordine, di tutti i verbali di gara riguardanti la valutazione delle offerte tecniche;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso,
e per l’accertamento
dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda Speciale Multiservizi di Muggio’ e la ditta aggiudicataria e del diritto della ricorrente SIR al subentro nel contratto,
e per il risarcimento
di tutti i danni patiti e patiendi cagionati dagli atti gravati, anche in forma specifica ai sensi dell’art. 124 cod. proc. amm, riservandosi la facoltà di esatta quantificazione in corso di causa e comunque nella misura non inferiore ad € 100.000,00 D nella minore o maggiore- somma che risulterà in corso di pausa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
vista l’istanza di abbreviazione termini, depositata dalla ricorrente il 22 luglio 2016;
Considerato che sia l’art. 11 comma 10 ter del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sia l’art. 32, XI comma, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispongono che, se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che, entro tale termine, intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva;
che, in relazione all’ultima parte della disposizione, si deve senz’altro affermare che il divieto di stipulazione travalica il limite dei venti giorni, ove ciò dipenda dai tempi occorrenti per emettere la pronuncia giurisdizionale: ciò che, secondo i termini ordinariamente stabiliti dal codice di rito, e il calendario fissato per le udienze presso questa Sezione per l’anno 2016, si potrà verificare soltanto dopo l’udienza camerale del 13 settembre 2016;
che, pertanto, non si ravvisano i presupposti per autorizzare la richiesta riduzione dei termini per la discussione dell’istanza cautelare proposta, per di più limitando il regolare contraddittorio tra le parti;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di abbreviazione dei termini in premesse, e fissa sin d’ora per la discussione dell’incidente cautelare la camera di consiglio del 13 settembre 2016.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano addì 22 luglio 2016.
Il Presidente | |
Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
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