Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia sentenza n. 278 depositata il 27 febbraio 2017
N. 00278/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01340/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2016, proposto da:
AM AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Scalvi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Luzzago, 7;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l’annullamento
DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 1/6/2015, NOTIFICATO IL 18/11/2016, DI ANNULLAMENTO DEL PERMESSO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno – Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
– che, con ordinanza collegiale 20/1/2017 n. 17, questo T.A.R. ha disposto quanto segue:
– <<…che, con decreto presidenziale monocratico 3/12/2016 n. 782, questo T.A.R. ha disposto un approfondimento istruttorio a carico del Dirigente dell’Ufficio immigrazione presso la Questura di Brescia, da assolvere entro il 14/1/2017;
– che a tutt’oggi l’adempimento non risulta espletato;
– che appare opportuno, anche ai fini dell’emissione di una sentenza in forma semplificata, rinnovare l’incombente, al fine di raccogliere informazioni dalla Questura circa i fatti di causa;
– che, in particolare, l’amministrazione è tenuta a produrre in giudizio una breve relazione, oltre agli atti dell’indagine in corso (a sua disposizione) a carico della cittadina egiziana>>;
– che, nel dispositivo, il provvedimento istruttorio stabiliva:
– <<ordina al Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura di Brescia di trasmettere alla Segreteria della Sezione, entro il 15 febbraio 2017, la predetta relazione e la documentazione, oltre a ogni altro elemento utile ai fini della decisione;
– Avverte che sarà tratto argomento di prova dall’eventuale ulteriore condotta omissiva dell’amministrazione, anche ai fini della condanna alle spese del giudizio (art. 64 comma 4 cpa; 116 comma 2 cpc);
– Sospende provvisoriamente gli effetti del provvedimento impugnato, anche in ragione dell’inottemperanza dell’amministrazione alla richiesta istruttoria di questo T.A.R.>>;
– che, di seguito, veniva fissata la Camera di consiglio della data odierna per la prosecuzione dell’incidente cautelare;
Considerato:
– che non sono pervenute la relazione e la documentazione richieste da questo T.A.R., malgrado siano state sollecitate dapprima con decreto monocratico e poi con ordinanza collegiale, accordando all’amministrazione un termine più che ragionevole;
– che l’inerzia dell’autorità amministrativa non può ripercuotersi sulle ragioni della parte istante (cfr., su casi parzialmente simili, precedenti della Sez. II – 6/2/2016 n. 188; 7/7/2016 n. 942);
– che, alla luce di ciò, la domanda giudiziale deve essere accolta, con obbligo della Questura di approfondire la questione;
– che in particolare, alla luce del possesso di un titolo per lungo-soggiornanti dal 13/12/2011, l’amministrazione dovrà bilanciare i fatti illustrati nella denuncia riportata dalla ricorrente del 2013 (dando conto degli sviluppi del procedimento penale) con il rapporto di lavoro presso la trattoria “Antichi Sapori” di Castrezzato – che proseguirebbe regolarmente dal 2006 ad oggi e sarebbe fonte di un reddito congruo (cfr. estratto conto previdenziale in atti) – e con la situazione familiare (in quanto la cittadina egiziana risulta far parte di un nucleo familiare con il marito e 4 figli);
– che l’amministrazione dovrà vagliare anche la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario, di breve durata;
– che, dunque, la Questura è tenuta a istruire nuovamente il procedimento ed infine concluderlo con un provvedimento espresso, entro il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza;
che le spese di lite devono essere poste a carico dell’amministrazione, che non ha tenuto conto dell’avvertenza di questo T.A.R. nell’ordinanza istruttoria, con distrazione a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, previa distrazione in favore dell’avv.to Federico Scalvi dichiaratosi antistatario ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c., la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Stefano Tenca | Giorgio Calderoni | |
IL SEGRETARIO
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