Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Lecce sentenza n. 669 depositata il 28 aprile 2017
N. 00669/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex artt. 60 e 120, commi 2 bis, 6 bis e 9 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 275 del 2017, proposto dalla:
– TS s.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Paolo Bello e Saverio Nitti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Daniele Montinaro, in Lecce alla via Boccaccio 25;
contro
– il Comune di Monteroni di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Maria Durante, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Pitagora 9;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 734 del 16.1.2017 del Comune di Monteroni di Lecce, con cui è stata comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016, l’esclusione dalla procedura di gara per “l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tasse di occupazione spazi ed aree pubbliche, tassa rifiuti giornaliera, riscossione fitti banchi e box e servizio delle pubbliche affissioni” e del relativo provvedimento di esclusione;
– del non conosciuto provvedimento di esclusione ovvero di non ammissione della TS s.r.l. alla suddetta procedura di gara, adottato nella seduta di gara del 9.1.2017;
– della nota prot. n. 1744 del 1.2.2017 del Comune di Monteroni di Lecce, con cui è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara in questione, respingendo le istanze di cui alla nota dell’Avv. Nitti del 23.1.2017;
– di tutti i non conosciuti verbali di gara, tra cui il verbale della seduta di gara del 9.1.2017 nel corso della quale è stata disposta l’esclusione/non ammissione della TS s.r.l.;
– di tutti gli eventuali e non conosciuti verbali di gara adottati successivamente all’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara e degli eventuali e non conosciuti provvedimenti ivi adottati, comprese eventuali aggiudicazioni della gara;
– del silenzio diniego serbato all’ulteriore istanza di riammissione trasmessa in data 13.1.2017;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ai provvedimenti impugnati, non conosciuti, specie se menzionati nel presente atto.
con declaratoria
– d’inefficacia del contratto di appalto che dovesse essere stipulato tra il Comune di Monteroni di Lecce e l’eventuale operatore economico risultato aggiudicatario in virtù dei provvedimenti impugnati, con domanda di subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e nel contratto di appalto ai sensi dell’art. 121 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteroni di Lecce.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 27 aprile 2017 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Bello, Nitti e Durante.
1.- Premesso che la ricorrente impugna le determinazioni con le quali l’Amministrazione intimata la escludeva dalla procedura di gara bandita per l’“affidamento in concessione del servizio di gestione dei tributi minori”.
2.- Rilevato che detta esclusione/non ammissione era motivata dalla circostanza che la ricorrente nulla aveva dichiarato quanto a “eventuali soggetti cessati dalla carica di amministratori nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50 del 2016), oltre che a non esservi le relative autocertificazioni degli stessi amministratori cessati. Da verifiche e controlli effettuati … emerge che vi sono stati cambiamenti nel vs. assetto societario intervenuti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando … pertanto, proprio la mancata dichiarazione e/o individuazione di tali soggetti cessati … comporta l’impossibilità di poter ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 (previsto anche dal bando di gara) in quanto nella parte finale dello stesso articolo, al comma 9, si dispone che <<Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa>>”.
3.- Richiamato il condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo cui <<nelle gare d’appalto l’obbligo di dichiarare l’assenza dei pregiudizi penali è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell’impresa anche riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalla carica, specie quando la legge di gara non richieda la dichiarazione individuale di detti soggetti (v. da ultimo T.A.R. Calabria Catanzaro, I, 21 luglio 2016, n. 1575 che richiama T.a.r. Lazio Roma, III quater, n. 6682/2012 e Cons. St., n. 1894/2013); in ogni caso trattasi di irregolarità per cui poteva operare il soccorso istruttorio, non essendo in presenza di un vizio tale da non consentire l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della documentazione ai sensi del citato comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016>> (T.A.R. Sicilia Catania, III, 2 febbraio 2017, n. 234)
4.- Osservato che neppure il bando di gara prevedeva una specifica causa di esclusione per l’ipotesi in argomento.
5.- Ritenuto che, sulla base di quanto fin qui esposto, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente illegittimità della esclusione della società ricorrente.
5.1 Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 275 del 2017 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi precisati al punto 5.- della motivazione.
Condanna il Comune di Monteroni al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Claudia Lattanzi, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Ettore Manca | Eleonora Di Santo | |
IL SEGRETARIO
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