Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione II sentenza n. 1906 depositata il 15 dicembre 2016
N. 01906/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01462/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2016, proposto da:
S. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Sticchi C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria 9;
contro
Comune di Uggiano La Chiesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Mastrolia C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
nei confronti di
P. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Cantobelli C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cavour N. 10;
Factotum Comunicazione di Pasquale A. De Benedetto, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della delibera di Giunta Comunale n. 113 del 14.7.2016, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune in data 12.9.2016, con la quale il Comune di Uggiano la Chiesa ha approvato la proposta di P. Srl relativa ai servizi di informatizzazione del Comune;
– ove occorra, del parere reso dall’Amministratore di Sistema, Dr. PDB, sulla offerta di P.;
– della determinazione I Area Funzionale n. 154 del 8.9.2016, pubblicata sull’Albo pretorio del Comune in data 12.9.2016, con la quale il Dirigente dell’area ha disposto l’affidamento del servizio di gestione del sistema informativo comunale alla società P. Srl;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
– nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento dei servizi informatici intercorso tra il Comune di Uggiano la Chiesa e la ditta P. Srl, ove previsto e, nelle more, stipulato, con espressa istanza di subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Uggiano La Chiesa e della P. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. L. Sticchi, per la ricorrente, l’avv. R. De Blasi, in sostituzione dell’avv. D. Mastrolia, per il Comune, e l’avv. F.sco Cantobelli per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente, premesso di aver gestito ininterrottamente il servizio informatico del comune di Uggiano della Chiesa, ha impugnato gli atti con i quali il Comune ha disposto l’affidamento del servizio di gestione del sistema informativo comunale alla società P. .
La ricorrente sostiene: che il Comune, avendo deciso di procedere attraverso il modulo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, avrebbe dovuto invitare la ricorrente a presentare la propria offerta, che non è mai stata contestata dal Comune l’inadeguatezza del servizio da lei reso; che l’offerta della P. non è migliorativa della propria offerta.
Alla camera di consiglio, avvertire le parti ex art. 60 c.p.c, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
È da rilevare anzitutto che il Comune non ha provveduto attraverso la procedura negoziata ma ha deciso di scegliere l’affidamento diretto, come d’altronde si rileva chiaramente anche dalla delibera del 14 luglio 2016 impugnata con il presente ricorso nella quale si legge <<visto l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che, al comma 2, così dispone “ … le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto …>>.
Posto ciò, è da osservare che, avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l’applicazione del principio di rotazione.
Infatti, trova applicazione alla fattispecie l’art 36, comma primo, d.lgs. 50/2016, il quale prevede espressamente il “rispetto del principio di rotazione”, e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419).
“Non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo per la Stazione appaltante di invitare, ad una gara informale … il gestore uscente, ma una mera facoltà, di cui, proprio per il principio di massima partecipazione, e in caso di esercizio effettivo, la stessa stazione appaltante deve dare motivato conto all’esterno; in sostanza, ove l’Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l’apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione” (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372).
In sostanza, il mancato invito risulta legittimo e conforme alla legge di gara, a nulla rilevando la questione delle previe contestazioni, posto che il tipo di gara in questione, sotto soglia, determina l’applicazione del principio di rotazione.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune ed euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, a favore della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Claudia Lattanzi | Eleonora Di Santo | |
IL SEGRETARIO
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