Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sentenza n. 416 depositata il 2 marzo 2017
N. 00416/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02036/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2036 del 2016, proposto da:
GC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Aliotta C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso Gregorio Bertino in Catania, via Umberto 303;
contro
Comune di S. Croce Camerina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Barone C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;
nei confronti di
G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raimondo Alaimo C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso l’avv. Salvatore Cittadino in Catania, via Oliveto Scammacca N. 23/C;
CC di R. G., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raimondo Alaimo C.F. xxxxxxxxxxx, con domicilio eletto presso Salvatore Cittadino in Catania, via Oliveto Scammacca N. 23/C;
per l’annullamento
-del provvedimento del Dirigente del III° Dipartimento n° 854 del 15-9-2016 del Comune di S. Croce Camerina, recante l’approvazione del verbale di gara n° 13965 del 12-9-2016 relativo all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “lavori di Riqualificazione urbana – Belvedere attrezzato – nell’area dell’ex Caserma della Guardia di Finanza sita in Via F.lli Bandiera – località Punta Secca – di cui al progetto approvato o con delibera di GM n° 82 del 13-5-2016 di esecuzione immediata” nonché l’aggiudicazione dei lavori all’ATI controinteressata;
-del verbale di gara n° 13965 del 12-9-2016, del provvedimento di aggiudicazione e di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di S. Croce Camerina e delle parti controinteressate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2017 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, la società GMP Costruzioni s.r.l. seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Santa Croce Camerina per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione urbana meglio precisati in epigrafe ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore dell’ATI CC e GRS Company s.r.l. di cui ne ha censurato l’illegittima ammissione in gara per non aver compiutamente reso tutte le dichiarazioni previste dal bando di gara e dal disciplinare per i soggetti non ancora costituiti.
In particolare la lex specialis richiedeva che l’offerta congiunta sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento dovesse contenere:
-l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta, qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto della mandante;
-la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
-l’impegno che nessuna modifica sarà apportata alla composizione del raggruppamento temporaneo e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
-l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal sopra citato art. 37 (rectius 48, n.d.r.) “accettando sin d’ora incondizionatamente quanto dallo stesso articolo previsto”.
Secondo parte ricorrente l’offerta congiunta presentata dall’aggiudicataria sarebbe carente delle predette dichiarazioni (ad eccezione di quella concernente la specificazione delle parti del servizio) e quindi avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in conformità alle disposizioni del bando e alle norme ivi richiamate. A sostegno delle proprie argomentazioni parte ricorrente allega, tra l’altro, copia dell’ “offerta economica” sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti, (che effettivamente non reca le predette dichiarazioni) denominandola “offerta congiunta” (allegato n. 4).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Santa Croce Camerina e la controinteressata che hanno puntualmente controdedotto alle censure di parte ricorrente fornendo adeguato riscontro documentale costituito dalla dichiarazione sottoscritta dalla mandante e dalla mandataria (allegato n. 4 costituzione del Comune e allegato n. 5 alla costituzione della controinteressata), contenente, tra l’altro, le seguenti dichiarazioni:
-“che alla gara in oggetto le società intendono riunirsi in associazione temporanea di imprese (…) e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, designando già come impresa capogruppo/mandataria l’impresa individuale CC di R. G. (…);
– “che le imprese intendono avvalersi di tutte le norme vigenti in materia di associazione temporanea di imprese”;
-“che le imprese si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuale CC di R. G., la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’associata;
-“di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee”.
Con ordinanza n. 870 del 18 novembre 2016 è stata respinta la domanda cautelare e alla pubblica udienza del 23 febbraio 2016, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.
Il ricorso è infondato poiché come adeguatamente documentato dalle parti resistenti la dichiarazione sopra citata, sottoscritta congiuntamente dai rispettivi legali rappresentati, reca tutti gli impegni richiesti ai soggetti partecipanti in raggruppamenti non ancora costituiti. Per quanto riguarda, poi, l’impegno al mantenimento della composizione soggettiva risultante dall’offerta presenta in sede di gara non può ragionevolmente dubitarsi che nell’impegno di “uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee di imprese, sia contenuto l’impegno al mantenimento della composizione soggettiva che discende, in modo automatico da una espressa previsione di legge (art. 48 D.lgs. 50/2016), che vieta qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei.
Né può ritenersi che (anche) l’offerta economica dovesse contenere le predette dichiarazioni poiché le stesse non sono menzionate tra le modalità di presentazione “dell’offerta economica” disciplinate al punto 1 lett. a) del disciplinare (pagg. 28 e 29).
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2000,00 (euro duemila/00), oltre oneri di legge, in favore del Comune di S. Croce Camerina e in € 2000,00 (euro duemila/00), oltre oneri di legge, in favore della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Agnese Anna Barone, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Agnese Anna Barone | Antonio Vinciguerra | |
IL SEGRETARIO
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 03 novembre 2020 - Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania e della Commissione tributaria provinciale di Catania nella…
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), sentenza n. 102 depositata il 17 gennaio 2020 - Illegittima per difetto di competenza del Sindaco la nomina della commissione giudicatrice con conseguente…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 novembre 2021 - Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Catania - e della Commissione tributaria provinciale di Catania, nelle…
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1626 depositata il 16 febbraio 2023 - E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I…
- Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) sentenza n. 692 depositata il 27 marzo 2023 - La possibilità di “qualificazione cumulativa” nell’ambito dei consorzi stabili è limitata, ai sensi dell’art.…
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria sentenza n. 344 depositata il 20 aprile 2023 - Il valore della concessione non può essere ancorato ad un parametro - quello del canone di concessione - non…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…