TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Decreto 26 maggio 2020, 4047
Domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale – Preventiva iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato – Conseguente assunzione di vincoli contributivi nei confronti dello stesso – Sospensione provvisoria degli effetti dei provvedimenti impugnati – Consentito ai ricorrenti di presentare la domanda di assegno ordinario
sul ricorso numero di registro generale 3707 del 2020, proposto da A.C. S.r.l., A. e M. S.r.l., Autoservizi M. S.r.l., M.B., C.I.E. S.r.l., C. S.a.s. di C.A. e F., C.R. I.E. S.n.c. di C.C.R.S., Crc S.a.s., F.D., D. Estetica e Chinesiologia S.r.l., Ecologia V. S.r.l., E. S.r.l.S., G.F., E. S.r.l., O.F.E.B., F.F. S.r.l., I.G., Gi.Fa S.r.l.S., I. S.n.c. di Z.A., J. S.r.l., L.A.M. di B. S.r.l., F.L., L.L., L.B. di M.F. S.n.c., A.L., A.L., L.S. S.r.l., F.L., M. S.r.l., M….& S.n.c. di M.A. e B.V., M. & S. S.n.c., M. S.r.l., F.M., A.L.P., P. S.r.l., N.P., V.P., N.P., P.C. S.n.c. di P.M. e V.A., R.M.T. e A.R. S.n.c., S.S., T. S.r.l., P.T., G.T., G.Z., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati S.F., F.L., N.V., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F.L. in Roma, Lungotevere M.; contro Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (Fsba), Ente Bilaterale Alternativo Artigianato (Ebna), Ente Bilaterale Regionale Artigianato Piemonte (Ebap), Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato (Elba), Ente Bilaterale Artigianato Veneto (Ebav), Ente Bilaterale del Lazio per L’Artigianato (Eblart), Ente Bilaterale Artigianato Campania (Ebac), Ente Bilaterale Artigianato Sardo (Ebas), Ente Bilaterale Artigianato Calabria (Ebac), Ente Bilaterale Regionale Artigianato Sicilia (Ebas) non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per l’annullamento
Previa concessione dei provvedimenti cautelari monocratici ex art. 56 c.p.a. e collegiali ex art. 55 c.p.a.
– della delibera di urgenza adottata dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato in data 2.3.2020, prot. n. 1/2020 (cfr. all. 1 del presente ricorso);
– delle modalità operative adottate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato in aderenza all’Accordo Interconfederale del 26.2.2020 e della delibera di urgenza adottata il 2.3.2020 (cfr. all. 2 del presente ricorso);
– della delibera del Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato prot. n. 3/2020 (cfr. all. 3 del presente ricorso);
– per quanto di ragione anche dell’accordo interconfederale del 26 febbraio 2020 adottato da Confartigianato Imprese, CNA, CASARTIGIANI e CLAI (cfr. all. 4 del presente ricorso);
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
E per l’adozione di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. volta a sospendere provvisoriamente gli effetti dei provvedimenti impugnati e consentire agli odierni ricorrenti di presentare la domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale, senza la preventiva iscrizione al fondo e la conseguente assunzione di vincoli contributivi nei confronti dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con cui gli si consenta di presentare la domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale, senza la preventiva iscrizione ai Fondi in epigrafe;
rilevata la sussistenza del pregiudizio legittimante l’adozione del decreto monocratico ex art.56 cpa, attesa la scadenza per la presentazione della domanda fissata al 31 maggio p.v.
P.Q.M.
accoglie l’istanza e per l’effetto ordina all’Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato e il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato di consentire agli odierni ricorrenti la presentazione della domanda di concessione dell’assegno ordinario di integrazione salariale.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 giugno 2020
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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