TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – Ordinanza 04 marzo 2021, n. 1652
Decontribuzione Sud – Applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati – Sospensione dell’efficacia
– del messaggio INPS n. 72 dell’11 gennaio 2021, indirizzato alla Direzione Centrale Entrate e alla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, avente ad oggetto “Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. “Decontribuzione Sud”). Riflessi dell’esonero nel regime della somministrazione di lavoro e del lavoro marittimo. Applicabilità dell’esonero alle tredicesime mensilità – Chiarimenti”, nella parte in cui, al punto 4, stabilisce che “la Decontribuzione Sud può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai tre ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020. I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte”;
– del successivo messaggio INPS n. 170 del 15 gennaio 2021, indirizzato alla Direzione Centrale Entrate, Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, avente ad oggetto “Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decontribuzione Sud). Applicabilità dell’esonero alla tredicesima mensilità – Chiarimenti sulla compilazione di Uniemens Lista PosPA per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti”;
– nonché, in via subordinata, anche della Circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, recante le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’agevolazione concessa con l’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020;
– di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021 il dott. M.S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che vengono impugnate le circolari, in epigrafe indicate, con cui si dà attuazione alla normativa di urgenza in materia di decontribuzione riguardante, in particolare, la corresponsione della tredicesima mensilità;
Considerato – impregiudicata ogni valutazione sulla questione di giurisdizione nonché sulle specifiche questioni di merito – che nel bilanciamento degli opposti interessi appaiono meritevoli di favorevole apprezzamento le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente, e ciò al fine di pervenire alla fase della decisione di merito re adhuc integra;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare e di sospendere l’efficacia in parte qua degli atti impugnati fino alla definizione nel merito del ricorso, per il quale viene fissata l’udienza pubblica del 18 maggio 2021, rinviando alla stessa udienza anche la statuizione in merito alle spese della presente fase del giudizio;
P.Q.M.
accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto:
a) sospende l’efficacia degli atti impugnati nei termini indicati in motivazione;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 maggio 2021;
c) spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.