Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. III bis Ordinanza n. 3231 del 8 marzo 2017
N. 03231/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2017, proposto da Francesca Albanese, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Boianelli C.F. BNLRFL72L25D810Q, Raffaele De Girolamo C.F. DGRRFL68C05E340P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Viviana Callini in Roma, via Archimede 10;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria di merito del concorso per la classe B012 del concorso indetto con DDG n.106/2016 per mancanza di abilitazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
– che il presente ricorso è stato depositato data 4 gennaio 2017, successiva all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art.6, comma 5, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016, che espressamente prevede che “la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (nel Modulo n.d.r);
– che tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’art.6, comma 4, dell’All.A al D.P.C.M. n.40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati),deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe);
– che tuttavia, nel caso in esame, in cui il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art.136, comma 2, bis c.p.a.), la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata, non sono in discussione;
– che, infatti, la copia informatica di documento analogico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art.22 comma 3 del CAD, espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art.2 comma 6, del CAD come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 – ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all’originale non è espressamente disconosciuta e, secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2001, n. 11445)”, di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna”, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione;
– che, quindi, nella fattispecie in esame non viene in considerazione un problema di nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, ma la diversa questione circa l’ammissibilità o meno del deposito dell’atto di parte in formato non consentito dalle regole tecniche (e, segnatamente, dall’art.12, comma 1, lett.a) del d.P.C.M. n.40/2016);
– che, inoltre, parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di depositare copia analogica conforme del ricorso (impropriamente chiamata “copia di cortesia”, trattandosi di copia autentica depositata in adempimento di un preciso dovere), ai sensi di quanto prescritto, per il regime transitorio, dall’art.13 bis, comma 4, n.t.a. del c.p.a., nel testo introdotto dalla Legge n.197/2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.168/2016;
Vista l’ordinanza n.880/2017 del 2 marzo 2017 del Consiglio di Stato e ritenuto:
– che l’art. 37 c.p.a. stabilisce che il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto;
– che, quanto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello ammesso ai sensi del richiamato art.12 delle specifiche tecniche allegate al DPCM n.40, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile (v. Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n° 1432), può essere consentita la regolarizzazione onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale (seppure è evidente che nel caso in esame la firma digitale verrà apposta ex post): infatti, il ricorso è stato redatto in forma cartacea nel mese di dicembre 2016 in cui, malgrado la L. n.197/2016 fosse già entrata in vigore, non era del tutto inverosimile l’evenienza di un ulteriore proroga dell’entrata in vigore del PAT, già rinviata negli ultimi due anni per ben 4 volte, così che ben ha potuto il difensore cadere in errore circa l’immediata vigenza dell’obbligo del rispetto della forma digitale;
– che, inoltre, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere rimesso in termini al fine di depositare in giudizio la copia informatica autenticata dell’originale analogico, delle procure e delle notifiche effettuate con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art.136 comma 2 ter c.p.a., eventualmente anche in modalità up-load ai sensi di quanto previsto dall’art.136 comma 2 quater c.p.a.;
– che, con riferimento al mancato deposito in giudizio della copia cartacea conforme all’originale notificato, atteso che la richiamata ordinanza n.880/2017 introduce una conseguenza processualmente rilevante non normativamente prevista e dunque la cui osservanza non era preventivamente predicabile e che comunque l’effettivo onere di parte ricorrente di sottostare a tale adempimento risulta poco chiaro alla luce del tenore dell’art.13 bis, comma 4, n.t.a. del c.p.a. (che sembrerebbe ricomprendere le ipotesi di copia cartacea dell’atto originale informatico ma non la copia cartacea autentica nei casi, eccezionali ma comunque ancora possibili: si pensi, ad esempio, al caso della traslatio judicii), in cui l’originale del ricorso sia stato redatto in modalità analogica), il Collegio ritiene del pari di consentire al ricorrente la regolarizzazione;
– che, infine, per motivi di economicità, si ritiene sin d’ora necessario procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, cioè dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui trattasi che potrebbero essere lesi dall’accoglimento del ricorso;
Ritenuto inoltre che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, in considerazione dell’elevato numero dei controinteressati, debba essere autorizzata la notificazione dei motivi aggiunti in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’Amministrazione, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:
1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. – il testo integrale dei motivi aggiunti;
B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei motivi aggiunti, della presente ordinanza – il testo integrale dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:
c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i motivi aggiunti e la presente ordinanza.
Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;
Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):
ai sensi dell’art.37 c.p.a, dispone la rimessione in termini del ricorrente, ai fini di cui in motivazione;
dispone l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 26 aprile 2017, ore di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Ines Simona Immacolata Pisano | Riccardo Savoia | |
IL SEGRETARIO
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