Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sez. I Ordinanza n. 1155 del 9 marzo 2017
N. 01155/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01223/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2017, proposto da:
Intesa Sanpaolo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, 142, è elettivamente domiciliata;
contro
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provveditorato Interregionale 00.PP. Lazio Abruzzo Sardegna non costituito in giudizio;
nei confronti di
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;
R.Ed.Im. 2002 Srl, non costituita in giudizio;
Impresa Anemone Costruzioni Srl, non costituita in giudizio;
Tecno-Cos Srl, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del fermo amministrativo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di crediti nei confronti dell’Istituto Intesa Sanpaolo cessionaria della società R.E.D.IM. 2002 s.r.l., della società Tecno-Cos e della Società Anemone Costruzioni s.r.l. per un importo complessivo pari a 2.746.828,74, di cui all’atto prot. n. 3585 del 9/2/2017, notificato via pec in pari data alla ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, tra cui in particolare, ove occorra, il fermo amministrativo del medesimo Provveditorato di crediti nei confronti dell’Istituto Intesa Sanpaolo cessionaria della società R.E.D.IM. 2002 s.r.l., della società Tecno-Cos e della Società Anemone Costruzioni s.r.l. per un importo complessivo pari a 2.746.828,74, adottato con nota prot. n. 36586 del 16/12/2016, notificato via pec in pari data alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che – con riferimento alle controversie per le quali trova applicazione il processo amministrativo telematico – ha introdotto l’obbligo, per tutto l’anno 2017, di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2017, n. 880, secondo la quale il deposito della succitata copia cartacea è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine);
Considerato che la copia cartacea del ricorso in epigrafe con attestazione di conformità al deposito telematico è stata depositata in data 1 marzo 2017, sicché non è ancora decorso il relativo termine dilatorio per la trattazione dell’istanza cautelare all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle condivisibili enunciazioni formulate dal Consiglio di Stato, di dovere rinviare la trattazione della presente domanda cautelare, nel rispetto del termine dilatorio ex art. 55, comma 5, cit., alla camera di consiglio del 22 marzo p.v.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), riservato ogni ulteriore provvedimento, rinvia la trattazione della presente istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 marzo 2017, ore di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Roberta Cicchese | Carmine Volpe | |
IL SEGRETARIO
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