Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione II Bis sentenza n. 11268 depositata il 14 novembre 2016
N. 11268/2016 REG.PROV.COLL.
N. 14480/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14480 del 2015, proposto da:
Alessandro Tressanti e Gabriele De Paola, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele De Paola C.F. DPLGRL37D14A182R, con domicilio eletto presso Cristina Conti in Roma, via A. Crivellucci n. 21;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 5614/2011 – equa riparazione per l’irragionevole durata del processo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 novembre 2015 e depositato il successivo 3 dicembre 2015, i ricorrenti chiedono l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5614 del 2011, depositata in data 9 marzo 2011, munita di formula esecutiva il successivo 29 aprile 2011 e così notificata in data 28 settembre 2011, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento, in favore del sig. Tressanti, della somma di € 2.999,0, oltre “gli interessi legali”, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate “per il giudizio di merito” in “euro 50 per esborsi, euro 378,00 per diritti e euro 445,00 per onorari” e per il “giudizio di legittimità” in “euro 525,00, oltre spese generali ed accessori di legge”, con distrazione a favore dell’avv. De Paola, “difensore antistatario”.
In particolare, i ricorrenti – dopo aver rappresentato che, “a seguito di decreto della Corte d’Appello di Venezia n. 981/2007”, sono stati corrisposti sia “il capitale liquidato … nel giudizio di merito, pari a Euro 1.875,00, sia la metà delle spese legali” di tale giudizio, liquidate “per l’intero in complessivi Euro 705,00” – chiedono a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla su indicata sentenza mediante la corresponsione dei “residui crediti di Euro 1.124,00 a titolo di somma capitale; nonché Euro 495,50…… a titolo di spese legali del giudizio di merito … ed, altresì, Euro 525,00 .. a titolo di spese legali del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”, nonché di disporre, “per l’ipotesi di perdurante inottemperanza”, la nomina di un commissario ad acta e, ancora, la liquidazione di un’ulteriore somma di danaro a titolo di astreinte, “con vittoria del compenso professionale, da distrarsi in favore” del procuratore antistatario.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito con atto di mero stile.
Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto ai sensi e nei termini di seguito indicati.
2.1. Per quanto attiene alla richiesta afferente il pagamento delle somme liquidate nella sentenza della Corte di Cassazione e non ancora corrisposte, il Collegio ritiene che non siano ravvisabili elementi – anche in ragione della mancata produzione da parte dell’Amministrazione resistente, ritualmente costituitasi in giudizio, di dati e/o circostanze idonei a comprovare l’intervenuta integrale esecuzione della pronuncia richiamata – per escludere che perduri l’inadempimento denunciato.
Ciò detto, va, pertanto, assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze un termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione di cui all’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge di Stabilità 2016, per provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto rispetto alle somme indicate nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe, nei limiti e secondo le precisazioni nel provvedimento stesso prescritti, ammettendo anche il “pagamento in conto sospeso”, espressamente richiesto nell’atto introduttivo del giudizio, in linea con l’attuale disposto del comma 6 del già richiamato art. 5 sexies (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 4334/2016).
2.2. Quanto alla somma richiesta a titolo di “astreinte”, appare ragionevole riconoscere a tale titolo un’ulteriore somma, pari, in ragione delle modificazioni apportate all’art. 114 c.p.a., dalla legge di stabilità del 2016, agli interessi legali sulle somme dovute e non ancora corrisposte, con decorrenza dalla data di assolvimento da parte dei ricorrenti degli oneri di comunicazione di cui all’art. 5 sexies della legge n. 89 del 2001, e fino al dì del pagamento da parte dell’Amministrazione intimata, ovvero, in caso di mancato pagamento, fino al dì dell’insediamento del Commissario ad acta.
3. Il Collegio, inoltre, ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, previa verifica dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione sopra richiamato, entro il successivo termine di giorni 90 (novanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme ancora dovute alla parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto ai sensi e nei termini in precedenza indicati.
Le spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, in ragione del carattere seriale delle questioni proposte, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata, con distrazione a favore dell’avv. De Paola, dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14480/2015, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie ai sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’adempimento della comunicazione di cui i ricorrenti sono espressamente onerati, al pagamento delle somme indicate, ancora dovute in forza del provvedimento giurisdizionale in esecuzione e della presente sentenza;
– nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata, il Commissario ad acta suddetto, con la facoltà di delega sopra specificata, affinché provveda nell’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, previa verifica degli adempimenti sopra descritti;
– condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell’avv. Gabriele De Paola, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2016 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Antonio Andolfi, Primo Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antonella Mangia | Elena Stanizzi | |
IL SEGRETARIO