Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione II bis sentenza n 7598 depositata il 1° luglio 2016
N. 07598/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05596/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5596 del 2016, proposto da:
GT Soc. Coop., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Loris Properzi, con domicilio eletto presso Federico Puggioni in Roma, lungotevere Raffaello Sanzio n. 2;
contro
Comune di Vallepietra, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Martina Alò, con domicilio eletto presso Giorgio Fraccastoro in Roma, via Piemonte, 39;
nei confronti di
A. Cooperativa Sociale a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Penna, con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
per l’annullamento,
previa sospensione,
della determinazione n.15 del 7.4.16, della lettera di invito, del capitolato speciale d’appalto/bozza di contratto e di tutti i documento alla stessa allegati;
della determinazione n. 17 del 20.4.2016;
dei verbali di gara delle prima, seconda e terza sedute in data 21 aprile 2016;
della determinazione n. 18 del 23 aprile 2016;
della nota del 21 aprile 2016, prot. n. 712, con cui è stata comunicata la non ammissione della ricorrente alla gara;
nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente;
per la declaratoria di inefficacia ex tunc del contratto avente ad oggetto l’affidamento “della gestione del parcheggio Tre Croci Santuario della SS. Trinità”, sito nel Comune di Vallepietra, eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio;
nonché per la condanna
del Comune di Vallepietra al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante aggiudicazione alla ricorrente della commessa o della rinnovazione conforme a legge della procedura, ovvero, in via meramente subordinata, da disporsi per equivalente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vallepietra e A. Cooperativa Sociale a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
– con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 6 maggio 2016 e depositato il successivo 9 maggio 2016, la ricorrente – in qualità di soggetto attivatosi, seppure autonomamente, per presentare offerta per partecipare alla procedura indetta dal Comune resistente per procedere all’affidamento della gestione del parcheggio Tre Croci – Santuario della SS. Trinità mediante “la procedura del cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 30, 57, co. 6, 82, 124, 125, co. 11, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché degli artt. 118 e 173 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207” – impugna la nota del 21 aprile 2016 di comunicazione di mancata accettazione da parte della Stazione appaltante della sua offerta in ragione del mancato invito della predetta alla procedura di gara nonché la determinazione n. 18 del 23 aprile 2016, con cui la gara è stata aggiudicata alla A. Cooperativa Sociale a r.l., chiedendone l’annullamento, e, nel contempo, avanza domanda di risarcimento del danno;
– a tali fini la ricorrente denuncia i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, sostenendo – in sintesi – che, poiché operatore del settore “in possesso di tutti i requisiti di qualificazione richiesti”, non poteva non essere ammessa alla gara in ragione esclusivamente del mancato invito ad essa (tanto più ove si tenga conto che la “lettera di invito” era stata pubblicata “sull’Albo Pretorio on line del Comune”) e, ancora contestando la composizione della “commissione giudicante” nonché il ricorso alla procedura negoziata per carenza del presupposto dell’estrema urgenza di cui all’art. 57, comma 2, del codice degli appalti;
– con atto depositato in data 1 giugno 2016 si è costituito il Comune di Vallepietra, il quale – nel contempo – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società ricorrente, tenuto primariamente conto che si trattava di una “procedura semplificata ed accelerata di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006”, nonché confutato le censure formulate;
– con atto depositato il successivo 3 giugno 2016 si è, altresì, costituita la società controinteressata, la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata prova da parte della ricorrente del possesso “dei requisiti” richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, per difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse in ragione della mancata richiesta dell’annullamento degli atti amministrativi relativi alla procedura di gara e, ancora, per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché affermato la correttezza dell’operato della Stazione appaltante;
– a seguito della produzione tardiva da parte della ricorrente di una memoria in data 6 giugno 2016, alla camera di consiglio dell’8 giugno 2016 – previa verifica dell’integrità dell’istruttoria e del contraddittorio nonché sentite le parti “sul punto”, ai sensi dell’art. 60 c.pr.amm- – il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto di dover esaminare – in via preliminare – le eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e/o interesse, sollevate dalle parti resistenti;
Ritenuto che tali eccezioni siano infondate, atteso che:
– come si trae dalla narrativa che precede, la società ricorrente contesta – in primis – la nota di comunicazione della mancata accettazione dell’offerta dalla predetta presentata, in relazione alla gara indetta dal Comune di Vallepietra;
– ciò detto, non appare che possa essere posto in discussione che la decisione di cui si discute ben si presta ad incidere negativamente sulla situazione giuridica soggettiva della società in questione (inibendo in termini chiari ed inequivoci la partecipazione della predetta alla gara e, quindi, annientando la possibilità per la stessa di conseguire il bene della vita consistente nell’affidamento “della gestione del parcheggio”);
– non vi è chi non veda, poi, come l’eventuale condivisione delle censure all’uopo formulate comporterebbe un sicuro vantaggio per la ricorrente, ponendola nella condizione di partecipare alla gara mediante l’accettazione e, quindi, la valutazione della sua offerta ai fini dell’aggiudicazione;
Ritenuto, in sintesi, che – per quanto attiene alle eccezioni de quibus – il ricorso sia ammissibile;
Rilevato che, per quanto attiene al merito, riveste sicuro carattere prevalente la valutazione della prima delle censure formulate, ossia la censura afferente l’illegittimità delle mancata accettazione dell’offerta della ricorrente e, quindi, della connessa mancata valutazione della stessa;
Ritenuto che tale censura non sia meritevole di positivo riscontro, tenuto conto che:
– premesso che la ricorrente non pone propriamente in discussione la scelta dell’Amministrazione di procedere all’affidamento della “gestione del parcheggio” mediante l’indizione di una “procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 30, 57, co. 6, 82, 124, 125, co. 11, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” (limitandosi a dolersi della violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 per mancata sussistenza del “presupposto dell’estrema urgenza”, il quale – come ampiamente posto in evidenza dal Comune resistente – non è, peraltro, oggetto di richiamo negli atti di gara), risulta noto che, in relazione a procedure di affidamento di servizi del tipo di quella in esame, definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del pieno riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto o, comunque, di una valida pretesa in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato o, comunque, ammesso alla procedura, con le uniche limitazioni giuridiche costituite dalla selezione di almeno cinque soggetti e dal rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4810; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2015);
– orbene, nel caso di specie non emergono elementi che possano indurre ad affermare che la Stazione appaltante abbia operato in spregio dei principi in evidenza, essendo stata data prova – mediante la produzione del verbale del 7 aprile 2016 – che il RUP ha proceduto all’individuazione di cinque operatori economici da invitare alla procedura dalla stessa indetta sulla base di apposite indagini di mercato, effettuate, peraltro, sulla base di considerazioni precipuamente afferenti alla professionalità ed ai requisiti tecnici professionali delle imprese;
– in aggiunta a quanto già rilevato ma non per questo meno importante, non può essere, poi, trascurato che – come posto in evidenza anche dalla controinteressata – la ricorrente si è astenuta dal fornire una valida e compiuta prova in ordine alla titolarità in capo alla stessa dei requisiti di partecipazione prescritti nella lettera di invito (cfr. punto 6) e, anzi, la documentazione prodotta agli atti indurrebbe a riscontrarne la carenza (tenuto conto – in particolare – che, secondo quanto riportato in una delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, quest’ultima non aveva ancora conseguito l’iscrizione presso l’Autorità ANAC e, conseguentemente, non aveva acquisito il PASSOE), attese le chiare conseguenze che una tale constatazione determina in ordine alla fondatezza della pretesa vantata in relazione all’ammissione alla selezione (cfr. C.d.S., Sez. V, 10 settembre 2009, n. 5426; TAR Piemonte, Sez. II, 27 febbraio 2014, n. 347);
Rilevato che la mancata condivisione del primo motivo di diritto formulato necessariamente conduce a qualificare la ricorrente come un soggetto estraneo alla gara, ossia un “quisque de populo”, privo di un valido e concreto interesse a sindacare la correttezza delle modalità di espletamento delle procedura;
Ritenuto che, per tale ragione, le ulteriori censure avanzate dalla ricorrente debbano essere considerate inammissibili;
Ritenuto che, in conclusione, il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5596/2016, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei Magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/07/2016
IL SEGRETARIO
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sezione I, sentenza n. 37 depositata il 9 gennaio 2020 - Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante, qualora…
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III quater, sentenza n. 77 depositata il 7 gennaio 2020 - Il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione…
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, sentenza n. 1284 del 25 gennaio 2023 - Il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 2016 è ammesso se vi è una…
- Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione II, sentenza n. 805 depositata il 22 ottobre 2019 - Legittima la non applicazione del principio di rotazione quando l’amministrazione abbia fatto precedere l’invito da un’indagine di mercato…
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I, sentenza n. 12106 depositata il 21 ottobre 2019 - I requisiti di partecipazione alla gara devono essere mantenuti dall’impresa partecipante, senza soluzione di continuità, per tutta la durata…
- Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo, sezione I della sede staccata di Pescara, sentenza n. 271 depositata il 12 novembre 2019 - Legittima la richiesta di accesso agli atti di tutte le gare sotto soglia svolte negli ultimi cinque anni al…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: i dati tratti da server non c
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 7475 deposi…
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…