Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione II sentenza n. 12405 depositata il 13 dicembre 2016
N. 12405/2016 REG.PROV.COLL.
N. 12461/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12461 del 2016, proposto da:
AL S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Maggiore, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;
nei confronti di
– Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– Del Vecchio s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale rep. QN/1668/2016 del 25/10/2016, con la quale è stata disposta, in relazione al lotto n. 2, “l’esclusione dalla procedura di gara, per le motivazioni riportate nei verbali di gara n. 6 e n. 7”, nonché l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase del procedimento.
– di tutti i verbali delle sedute di gara, ivi compresi i verbali del 9.9.2016, 13.9.2016, 14.9.2016, 19.9.2016, 20.9.2016;
– dell’atto di segnalazione all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, ivi inclusi il bando, il disciplinare, il capitolato di appalto e la determinazione di nomina della commissione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la memoria difensiva dell’amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avvocati, come da verbale;
Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura aperta per la stipula di un accordo quadro ex art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento “dei lavori attinenti la manutenzione e l’esercizio degli impianti elevatori installati presso gli edifici di proprietà e pertinenza di Roma Capitale”;
Rilevato che tale esclusione è avvenuta in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 ed in ragione del collegamento esistente con la società Grivan Group s.r.l.;
Rilevato che, ai fini della partecipazione ai lotti 2 e 4 la società AL ha reso la seguente dichiarazione sostitutiva: “di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato autonomamente l’offerta”, riportando, altresì, i dati di iscrizione alla CCIAI di Roma, tra cui la composizione societaria, da cui risulta la partecipazione al 99,82% di Grivan Group s.r.l.;
Rilevato che detta società non ha presentato domanda per il lotto in esame né per il lotto n. 4;
Considerato che la disposizione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 (come già l’omologa previsione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m – quater del d.lgs. n. 163/2006), non trova applicazione nell’ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura si conclude con un’aggiudicazione (cfr., ex plurimis TAR Napoli, sez. I, sentenza n. 5572 del 2.12.2015, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 3241 del 26.6.2015; TAR Lazio, sez. II^ ter, sentenza n. 6048 del 5.5.2015);
Rilevato che, nel caso di specie, l’autonomia dei singoli lotti emerge – così come fatto rilevare da parte ricorrente – tra l’altro:
– dall’attribuzione ai singoli lotti di specifici CIG;
– dall’individuazione di uno specifico importo a base di gara per ciascuno dei 4 lotti (par. 1.2 del disciplinare di gara);
– dalla possibilità, per ciascun concorrente, di concorrere per tutti e 4 i lotti, sebbene la stazione appaltante, quale misura pro concorrenziale, abbia previsto che questi “potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto” (par. 2.3);
– dalla previsione della stipulazione di distinti contratti per ciascun lotto (part. 10.5);
– dalla richiesta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC per ogni singolo lotto al quale si partecipa (par. 12);
– dalla prescrizione relativa alla presentazione di dichiarazioni sostitutive, relative ai requisiti di ordine generale, per ogni lotto (par. 16.2);
Ritenuto, altresì, che il reciproco condizionamento tra le aggiudicazioni dei vari lotti (nel senso del divieto di aggiudicazione di più di un lotto alla medesima impresa) non comporta il venir meno dell’autonomia di ciascuna procedura selettiva, volta all’affidamento del singolo lotto, in quanto detta prescrizione del disciplinare incide solo ex post, successivamente all’apertura delle offerte, e quindi dopo la redazione delle distinte graduatorie;
Ritenuto che, in considerazione di quanto precede, l’amministrazione abbia fatto malgoverno delle disposizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. m) e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, restandone comunque impregiudicate, all’esito della competizione, le ulteriori valutazioni in ordine all’applicazione della clausola pro concorrenziale, in considerazione del rapporto di controllo esistente tra le società;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dirigenziale di esclusione dalla gara di cui in epigrafe e, per quanto di ragione, i presupposti verbali della commissione giudicatrice.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte ricorrente, liquidandole, complessivamente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori, se dovuti, come per legge.
Compensa le spese nei confronti dell’ANAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Silvia Martino | Antonino Savo Amodio | |
IL SEGRETARIO
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