Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione III quater sentenza n. 3081 depositata il 3 marzo 2017
N. 03081/2017 REG.PROV.COLL.
N. 10973/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10973 del 2016, proposto da Società Prodeo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Romano Vaccarella, Flaminia Aperio Bella ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;
contro
Agenzia Italiana del Farmaco – Aifa – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g. ;
nei confronti di
Società Corvallis Document Management S.r.l. con Unico Socio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi, Nicola Caruso, Nicola De Zan, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
A) della nota a mezzo PEC del 1.8.2016 di comunicazione della nota 29.7.2016, prot. n. 1066DG/2016 di “Aggiudicazione definitiva della gara europea a procedura Aperta avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all’Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 6649022288” in favore di CDM;
B) ove occorra e nei limiti di quanto di interesse, di tutti i verbali delle sedute di gara con particolare riferimento ai verbali delle sedute del 4, 5, 6, 7, 12, 26 e 28.7.2016;
C) ove occorra e nei limiti di quanto di interesse, di tutti gli atti relativi alla “Procedura Aperta avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all’Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 6649022288” con particolare riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico; nonché
D) della nota AIFA del 15.9.2016 di riscontro della nota Pròdeo a mezzo PEC recante “Diffida alla eventuale stipula del contratto con la ditta aggiudicataria CORVALLIS DM Srl”;
E) di tutti gli altri atti presupposti connessi e consequenziali ancorché non conosciuti, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia,
del contratto eventualmente sottoscritto tra AIFA e CDM nelle more del giudizio;
nonché per l’accertamento e la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati, da effettuare, in via principale, in forma specifica, anche mediante subentro nel contratto, ovvero, in subordine, per equivalente mediante il pagamento di una cifra da quantificare in corso di causa anche in via equitativa, unitamente a interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Italiana del Farmaco – Aifa – e di Società Corvallis Document Management S.r.l. con Unico Socio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 5 ottobre 2016 e depositato l’11 ottobre 2016, parte ricorrente impugna l’aggiudicazione definitiva intervenuta a favore della controinteressata della gara relativa ai servizi di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni all’AIFA, effettuato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sostenendo che con essa l’Agenzia ha aggiudicato tale servizio ad un’offerente carente sul piano tecnico e la cui offerta non può comunque considerarsi completa e seria neppure sul piano economico.
Precisa che il servizio di cui si controverte investe la conservazione di una mole di documenti di circa 315.000 Unità di Archiviazione, contenute in circa 53.000 scatole (volume peraltro suscettibile di aumentare, senza proporzionale aumento del corrispettivo, fino al 20% nel corso di esecuzione del contratto).
Rappresenta ancora che all’esito della valutazione delle offerte tecniche (cfr. verbali 4, 5 e 6.7.2016), Pròdeo si collocava prima in graduatoria con un punteggio di 39,69 mentre l’offerta tecnica di CDM si collocava al quinto posto, con assegnazione di un punteggio di 33,19, ma che all’esito della valutazione dell’offerta economica CDM offriva il miglior prezzo (€ 447.700,00 pari ad un ribasso di circa il 54%), ricevendo, appunto, il massimo punteggio (40 punti), mentre l’odierna ricorrente otteneva 31,61 punti. Nella medesima seduta la Commissione procedeva alla sommatoria dei punteggi, che vedeva inevitabilmente prevalere CDM, con 73,19 punti, contro i 71,29 di Pròdeo. Ne seguiva la verifica dell’anomalia che dava esito favorevole per la CDM, che quindi si aggiudicava la gara.
2. Avverso gli atti in epigrafe indicati la ricorrente deduce le censure che saranno partitamente esposte ed esaminate.
Conclude con istanza risarcitoria, con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. Si è costituita in giudizio la controinteressata eccependo in primo luogo la mancata notifica del ricorso all’AIFA presso la sede dell’Avvocatura dello Stato e chiedendo la reiezione del gravame siccome basato su censure infondate ed in alcuni casi anche inammissibili per mancato superamento della prova di resistenza, come la seconda in cui la ricorrente, entrando nel merito del metodo di calcolo della Commissione di gara poi però non dice se col metodo da lei ipotizzato avrebbe raggiunto un punteggio superiore. Riprende che il contratto è oramai in esecuzione dal 15 settembre 2016 e che l’agibilità del deposito di Aprilia è indubbia, come dimostrato dal certificato di agibilità prodotto in atti.
Conclude per la reiezione dell’istanza cautelare e per la inammissibilità o infondatezza del ricorso.
4. Pervenuto per la trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2016 il Collegio ha rilevato che non è stato notificato all’AIFA presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato ed ha disposto al riguardo con ordinanza n. 11119 in pari data, ancorchè parte ricorrente abbia contestato l’eccezione proposta dalla controinteressata.
5. In vista della Camera di Consiglio la controinteressata ha rappresentato di avere impugnato l’ordinanza n. 11119 del 9 novembre 2016 con cui la sezione ha riconosciuto l’errore scusabile di parte ricorrente nella notifica all’AIFA ed ha rappresentato di essere in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato.
Il ricorso quindi è stato rinviato ad altra data.
6. In vista della udienza di rinvio si è costituita l’AIFA, cui il ricorso infine è stato notificato correttamente, ha contestato ogni doglianza ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle di parte ricorrente.
7. Pervenuto alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2017 la controinteressata ha osservato che la decisione sull’impugnazione dell’ordinanza n. 11119 del precedente 9 novembre 2016 era attesa per il 19 gennaio e quindi il Collegio ha rinviato la discussione del ricorso ad altra data.
E’ infine intervenuta la pronuncia della terza sezione dell’Alto Consesso che ha dichiarato la inammissibilità dell’appello principale ed incidentale proposti avverso la pronuncia del TAR, con ordinanza n. 189 del 20 gennaio 2017.
8. Previo scambio di ulteriori memorie tra le parti il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2017, avvertitene all’uopo le parti costituite.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato a va pertanto respinto.
Con esso parte ricorrente, precedente aggiudicataria del servizio di custodia e gestione degli archivi cartacei esterni di AIFA sin dal 2011, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata oltre tutti gli altri atti di gara meglio in epigrafe indicati.
2. Con una prima articolata censura fa valere la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 11, 41, 97, 117 COST., 16 e 41 della Carta di Nizza e 3, 81, 83 e 84 del D.LGS. n. 163/2006; 1 e 3 L. 241/1990; violazione e falsa applicazione del punto 10.1 del Disciplinare di gara, dei principi di trasparenza e ragionevolezza nell’esercizio del potere discrezionale; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà manifesta;
2.1 L’interessata oppone che la procedura di gara è in sé illegittima in quanto, limitandosi a disporre l’applicazione del “metodo aggregativo compensatore, con matrice di confronto a coppie e scala di Saaty – fino a 60 punti su 100” e dunque omettendo di predeterminare in modo adeguato il metodo di valutazione dell’offerta tecnica, la legge di gara ha indebitamente attribuito alla Commissione una discrezionalità pressoché totale nell’attribuzione dei relativi punteggi, tanto vero che tale organo ha fatto riferimento all’Allegato P del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, ma omettendo a sua volta di specificare quale dei 5 metodi ivi indicati avrebbe in concreto applicato.
2.1.1. La censura non può essere condivisa.
Va premesso che il Disciplinare di gara all’art. 3 stabiliva che la valutazione dell’offerta tecnica dovesse avvenire col “metodo aggregativo compensatore, con matrice a confronto a coppie e scala di Saaty – fino a 60 punti su 100” secondo i criteri specificati al punto 10.1 nel quale erano indicati specificamente i parametri in base ai quali sarebbe avvenuta la valutazione dell’offerta tecnica con a fianco indicati i rispettivi punteggi.
Ciò posto per come risulta dal verbale della seduta del 4 luglio 2016 la Commissione di gara ha richiamato il detto paragrafo 10 del Disciplinare di gara, che prevedeva in particolare il metodo aggregativo compensatore con matrice di confronto a coppie e scala Saaty ed ha poi applicato l’Allegato P del d.lgs. n. 207/2010.
Ed in tale scelta non è predicabile nessuna irragionevolezza o illegittima discrezionalità poiché l’Allegato P chiarisce espressamente che il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa “può essere effettuato utilizzando a scelta della stazione appaltante uno dei seguenti metodi indicati nel bando di gara” laddove tale riferimento riporta alla disciplina della selezione recata appunto dal Disciplinare, che con la sua specificazione che sarebbe stato utilizzato “il metodo aggregativo compensatore con matrice di confronto a coppie e scala Saaty”, in realtà richiama una delle modalità vigenti per il calcolo del metodo aggregativo compensatore con confronto a coppie, dettati dall’Allegato P e cioè il n. 3 recante la “media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” seguendo il criterio fondato sul calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti” .
E secondo le istruzioni recate dalle Linee Guida dell’AVCP n. 7 del 24 novembre 2011, ratione temporis applicabili alla fattispecie, la matrice su cui si fonda il calcolo dell’autovettore è “(ottenuta sulla base della scala Saaty…)”, di tal che la censura rimane del tutto sprovvista di idonea dimostrazione, poiché la scelta della S.A. sul metodo di valutazione delle offerte era ben evidenziata nella lex specialis di gara.
Con memoria per la Camera di Consiglio del 10 gennaio scorso parte ricorrente insiste che invece “la Commissione ha in concreto applicato il (diverso) metodo n. 2 come emerge dalla tabella allegata al verbale di gara del 6 luglio 2016, all’interno della quale vengono sommate le preferenze dei Commissari e calcolati i relativi coefficienti proprio secondo il metodo n. 2 dell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010 punto II lettera a)”.
E comunque osserva che la scala Saaty è articolata su nove parametri e non sui 6 erratamente considerati dall’organo giudicante per come emerge dai verbali di valutazione a partire dal 4 luglio 2016 ed in particolare da quello dei 6 luglio 2016.
Al riguardo è da osservare che in questa sede non è in contestazione l’appropriatezza o i parametri della scala Saaty, laddove peraltro, a fronte di una scala che valorizza parametri dispari (da 1 a 9) sono ammessi anche i parametri intermedi (2,4,6,8) per rappresentare offerte molto vicine tra loro, ma la questione è se la Commissione di gara abbia predeterminato il criterio con il quale valutare l’elemento qualitativo dell’offerta e se nel prosieguo si sia ad esso attenuto.
Ora: secondo quanto stabilito nel verbale del 4 luglio 2016 risulta che la Commissione ha affidato i propri giudizi ad un foglio di calcolo excel le cui voci sono predeterminate, di tal che l’eventuale erroneità dei criteri in esso indicati, per come dedotta dall’interessata, a meno di non impugnare il d.P.R. n. 207/2010 ed i relativi allegati ed atti applicativi, tra cui la stessa determinazione dell’AVCP n. 7/2011 che consentiva l’utilizzo di tutti i parametri della scala Saaty, non rileva ai fini della dimostrazione di quell’abnorme erroneità e illogicità atte a sindacare le scelte discrezionali di una Commissione di gara, come pure nel prosieguo verrà analizzato, con conseguente rigetto della doglianza.
2.2 Con la seconda censura parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010; violazione e falsa applicazione del punto 10 del Disciplinare di gara, violazione del considerando 49 della Direttiva 2004/18/CE e dei considerando n. 90 e 92 della Direttiva 2014/24/UE; violazione dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza; difetto di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e per sviamento.
2.2.1 L’interessata osserva che con gli atti indicati in epigrafe, l’AIFA, facendo sviata applicazione del quadro normativo ed ermeneutico di riferimento e contraddicendo il criterio di aggiudicazione stabilito dalla legge di gara, e cioè l’offerta economicamente più vantaggiosa che ha la funzione di privilegiare i profili tecnici su quelli economici, ha finito invece con l’invertire la descritta proporzione, consentendo un’ipervalutazione del punteggio economico a detrimento di quello tecnico, circostanza che ha determinato la preferenza dell’offerta di CDM su quella di Pròdeo nonostante la graduatoria tecnica le vedesse rispettivamente collocate al quinto e al primo posto.
Più in particolare, la Commissione giudicatrice, incorrendo nei vizi denunciati in rubrica, mentre ha attribuito (secondo la regola di gara) al miglior ribasso offerto da CDM il punteggio massimo di 40, non ha specularmente attribuito alla migliore offerta tecnica, presentata da Pròdeo, il punteggio massimo di 60, come, in coerenza con la preponderante valenza attribuita dalla legge di gara (mediante la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la proporzione tra i due punteggi massimi) al profilo tecnico, le avrebbe imposto il criterio della c.d. doppia riparametrazione.
Come noto, la c.d. doppia riparametrazione è un’operazione matematica che consente, una volta definiti i punteggi per i singoli sub-criteri tecnici, di “riparametrare” quello attribuito alla migliore offerta tecnica presentata al punteggio massimo previsto dalla legge di gara per tale offerta, scongiurando, con tale semplice calcolo, l’alterazione dei punteggi che deriva fisiologicamente dall’attribuzione del punteggio massimo stabilito per l’offerta economica al miglior ribasso.
Cita la giurisprudenza al riguardo che scolpisce il principio di prevalenza del punteggio tecnico, laddove senza applicare tale criterio la proporzione tra i due valori verrebbe invero, come nella specie è accaduto, indebitamente alterata.
L’obbligo è del resto confermato dall’art. 120 d.P.R. n. 207/2010, secondo cui i pesi o i punteggi da assegnare ai criteri di valutazione “devono essere globalmente pari a cento”, proporzione pure stabilita nel Disciplinare di gara.
Parte ricorrente insiste pure che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi che l’operato della Commissione trovi invece conforto nella lex specialis, anch’essa meriterebbe di essere annullata per contraddittorietà e violazione del canone costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e dei principi (costituzionali e eurounitari) di efficacia, efficienza e proporzionalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost. e 41 Carta di Nizza), particolarmente importanti in sede di affidamento delle commesse pubbliche, tra cui le Direttive 2014/23-25/UE che privilegiano appunto il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (i.e. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) individuato quale regola generale per la scelta del contraente, al fine di garantire che l’affidamento delle suddette commesse non dipenda da logiche meramente economiche.
2.2.2 Anche la ridetta censura, sostanzialmente rivolta a criticare la mancata applicazione da parte della stazione appaltante del criterio della doppia riparametrazione che scongiura l’alterazione dei punteggi che deriva fisiologicamente dall’attribuzione del punteggio massimo stabilito per l’offerta economica al miglior ribasso, rimane non condivisibile.
L’AIFA, nella sua memoria di costituzione, contesta la doverosità della doppia riparametrazione, citando a tal proposito le Linee Guida ANAC del 21 settembre 2016 sull’offerta economicamente più vantaggiosa e che in sostanza stabiliscono come una seconda riparametrazione sia del tutto facoltativa per la stazione appaltante oltre al fatto che deve essere espressamente prevista dal bando.
Rilevando che le Linee Guida del 21 settembre 2016 risultano attuative del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che non può trovare applicazione alla gara in esame, atteso che essa è stata bandita il 15 aprile 2016 prima della sua entrata in vigore e si è svolta dunque in applicazione del d.lgs. n. 163 del 2006 e del Regolamento di attuazione di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, è tuttavia da rilevare che le Linee Guida non hanno fatto altro, per questa specifica problematica, che recepire il portato della giurisprudenza sulla questione della doppia riparametrazione nel caso della valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa.
In particolare da ultimo il Consiglio di Stato, prima della entrata in vigore della nuova disciplina in materia di appalti pubblici (sezione V, 27 gennaio 2016, n. 266) ha osservato: “che nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della doppia riparametrazione” e cita il precedente specifico della medesima sezione in data 25 febbraio 2014, n. 899.
Nel prosieguo osserva pure che: “Nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha quindi la funzione di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se, e secondo quanto, voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l’operazione di parametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata (Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 2014, n. 85) e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 802)”.
Poiché, dunque, nel caso in esame il criterio della doppia riparametrazione non era previsto dalla lex specialis non può essere invocato quale metodo doverosamente applicabile dalla Commissione di gara per ripristinare un ritenuto dislivello nella valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta, con conseguente reiezione del secondo motivo di doglianza.
2.3 Col terzo mezzo parte ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 83, 84, 86 e 87 D.LGS. n. 163/2006, difetto di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere per manifesto sviamento.
2.3.1 L’interessata sostiene che gli atti indicati in epigrafe appaiono vieppiù manifestamente illegittimi alla luce della circostanza che l’offerta dell’aggiudicataria è palesemente insostenibile sul piano economico e non avrebbe pertanto potuto superare positivamente il sub procedimento di verifica dell’anomalia, non avendo indicato le voci di costo relative alle attività di restituzione del materiale archiviato ed il costo relativo ad alcune figure professionali.
2.3.2. Anche detto motivo di ricorso non è condivisibile.
Con esso la società uscente in sostanza si oppone alle modalità con le quali la stazione appaltante ha ritenuto congrua l’offerta della controinteressata pur in presenza di profili di anomalia e quindi introduce quel sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione che, come noto, intanto può essere sottoposto al giudice in quanto ne venga dimostrata la abnorme illogicità e irragionevolezza delle scelte, dedotte da parte ricorrente, secondo la pur costante giurisprudenza sull’argomento: “Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette valutazioni, come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento.” (C. Stato, sez. V, 23 gennaio 2017, n. 258 ed anche sulla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla amministrazione nelle valutazioni discrezionali: C. Stato, III, 13 dicembre 2016, n. 5232 ed anche 25, novembre 2016, n. 4990).
Nel caso in esame è da rilevare che dal tenore letterale del verbale del 26 luglio 2016, relativo alla valutazione di congruità dell’offerta, è stato osservato che “tenuto conto dell’importo a base d’asta…e avuto riguardo all’offerta economica e ai relativi costi della sicurezza e del lavoro ivi indicati da Corvallis, i quali appaiono prima facie poco in linea con le analoghe voci di costo indicate dagli altri offerenti,..”, rilevato che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 86, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e cioè non essendo i punti relativi alle offerte tecnica ed economica superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, dunque il RUP aveva deciso ugualmente di sottoporre l’offerta di Corvallis alla verifica di congruità ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 86.
Dalla analisi della documentazione offerta dalla controinteressata ne era emerso che il costo del lavoro risultava superiore ai minimi del contratto dei Metalmeccanici applicato dalla ridetta, che i costi della sicurezza apparivano congrui in relazione all’attività di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori essendo espletate all’interno della società e che tutte le restanti voci di cui alla tabella inserita nelle giustificazioni di Corvallis apparivano coerenti e giustificate adeguatamente.
In ordine poi alla mancata indicazione del costo del lavoro di alcune figure professionali (responsabile del contratto, responsabile del servizio, responsabile operations, responsabile sicurezza dati e responsabile della privacy), pure insistita con memoria per l’udienza odierna, tali costi, ribadisce l’AIFA, sono stati specificati tra i “Costi infrastruttura aziendale (IT, Commerciale, Amministrativo, Help Desk,etc) pari ad euro 20.022,07” all’interno dei quali sono indicate dette figure.
Ne risulta dunque che la censura è smentita in fatto dal verbale di verifica di congruità del 26 luglio 2016, sicchè allo stato non risultano dimostrate le pur dedotte sproporzionalità ed irragionevolezza delle scelte operate.
2.4 La ricorrente fa infine valere la violazione dell’art. 25, commi 4 E 5-BIS D.P.R. n. 380/2001; difetto di istruttoria, violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere.
2.4.1 Insiste sulla richiesta di accesso relativa alla certificazione di agibilità/uso dell’archivio dell’immobile sito in Aprilia che non sarebbe stata evasa al completo.
2.4.2 Anche tale domanda non può essere seguita alla luce della produzione documentale di AIFA che in atti ha depositato il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Aprilia in ordine al deposito sito in quel Comune e dimostrato dalla attestazione del 7 settembre 2015 di silenzio assenso formatosi sulla richiesta instata dalla controinteressata sin dal 2011.
3. La richiesta risarcitoria non può infine essere accolta nella considerazione che essa appare genericamente formulata oltre che per la circostanza che trovando l’aggiudicazione scevra dalle dedotte censure non si configura della ingiustizia del danno che l’art. 30 c.p.a. continua a considerare elemento fondante per ottenere una pronuncia del giudice in tal senso. (cfr. TAR Lombardia, Milano sez. I, 9 luglio 2014, n. 1800).
4. Avuto riguardo all’art. 26 comma 1 c.p.a. appaiono giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Pierina Biancofiore | Giuseppe Sapone | |
IL SEGRETARIO
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