Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione III sentenza n. 9776 depositata il 15 settembre 2016
N. 09776/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10794/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10794 del 2015, proposto da:
Trotta Bus Services S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bonanni (C.F. BNNLSN76M08H501T) e Andrea Bonanni (C.F. BNNNDR80C21H501M), con domicilio eletto presso lo stesso avv. Alessandro Bonanni in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, 19;
contro
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento dell’ANAC n. 282-S prot. n. SOAS/USI/14/79717 adottato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 1.7.2015, depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28.8.2015 e comunicato alla società il successivo 1 settembre 2015 con cui è stata irrogata alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 4.500,00 e la sanzione interdittiva dalle procedure di affidamento per un periodo di mesi tre, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’annotazione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, Codice dei contratti pubblici;
– della nota AVCP prot. 0109258 del 1.9.2015 con cui l’ANAC ha comunicato all’Impresa l’adozione del provvedimento di cui sopra;
– della conseguente annotazione nel casellario informatico dell’Autorità ex art. 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006, inserita in data 1.9.2015;
– per quanto occorra, della nota AVCP prot. n. 0110919 del 9.10.2014 di comunicazione dell’avvio del procedimento di annotazione sul casellario informatico e della nota prot. 33704 del 23.3.2015, recante “comunicazione delle risultanze istruttorie”;
– per quanto occorra, dell’atto con cui l’ente appaltante Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. ha segnalato all’ANAC che l’operatore economico Trotta Bus Services avrebbe reso falsa o erronea dichiarazione nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto urbano turistico “SKIBUS” per la stagione 2013-2014;
– di ogni ulteriore atto connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con nota del 9.10.2014 prot. n. 0110919 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC) comunicava alla Trotta Bus Services S.p.a. l’avvio del procedimento di annotazione sul casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, Codice dei contratti pubblici, a seguito della segnalazione proveniente dalla stazione appaltante Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. (di seguito TTE) che, con riguardo alla gara da essa indetta per l’affidamento del servizio di trasporto urbano turistico “SKIBUS” per la stagione 2013-2014, aveva rilevato la falsa ovvero, comunque, non veritiera dichiarazione della Trotta Bus in merito al possesso del requisito di regolarità fiscale e contributiva, atteso che, dal certificato pervenuto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione di Roma II, in data 18.12.2013, era risultata un’irregolarità tributaria definitivamente accertata (doc. 1 ric.).
La segnalazione della TTE S.p.a. (società sottoposta al coordinamento e alla direzione della Provincia autonoma di Trento) risaliva all’11.7.2014 e riguardava una irregolarità dell’impresa nell’assolvimento degli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse, relativamente agli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per un debito residuo di Euro 324.207,64 (vedi docc. 3 e 10 res.).
Nel rispetto del termine concesso di gg. 20 (dalla ricezione della comunicazione di avvio procedimentale, e dunque, dal 9.10.2014), l’impresa faceva pervenire all’Autorità le proprie osservazioni difensive (doc. 2 ric.) e chiedeva l’audizione personale presso l’Ufficio per il Casellario informatico dell’ANAC, la quale si svolgeva il giorno 26.11.2014.
Con successiva nota prot. n. 33704 del 23.3.2015 (doc. 4 ric.) l’ANAC informava la società di avere trasmesso alla S.A. la memoria difensiva pervenutale dall’impresa stessa (ma inizialmente non trasmessa anche alla S.A.), e di avere richiesto a quest’ultima ulteriori elementi istruttori, che in effetti venivano forniti dalla TTE S.p.A., con nota del 27.2.2015 (prot. ANAC n. 26007 del 6.3.2015, doc. 10 res.). Contestualmente l’Autorità concedeva alla Trotta Bus ulteriore termine di gg. 10 per la produzione di deduzioni difensive e documenti.
L’odierna ricorrente produceva, pertanto, una nuova memoria difensiva in data 7.4.2015 (doc. 5 ric.), alla quale seguiva però la nota ANAC prot. n. 0109258 del 1.9.2015 con cui si comunicava alla Società l’adozione del provvedimento oggetto dell’odierna impugnazione (doc. 7 ric.) con cui l’Autorità:
– accerta una “violazione grave a carico di Trotta Bus S.p.a., attesa l’omissione di ogni verifica sulla regolarità o meno della Società rispetto agli obblighi di versamento di imposte e tasse”;
– ravvisa la “colpa grave” della società per avere reso una dichiarazione mendace circa l’assenza di irregolarità nel versamento di imposte e tasse (la cui omissione è stata invece successivamente certificata dalla competente Direzione territoriale dell’Agenzia delle Entrate), così violando “lo standard minimo di diligenza richiesto all’operatore che opera nel settore degli appalti pubblici”;
– irroga la sanzione pecuniaria di Euro 4.500,00;
– dispone l’inserimento nel casellario informatico dell’annotazione della violazione ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163 del 2006 (falsa dichiarazione del possesso di un requisito di partecipazione alla gara) e dell’art. 8, comma 2, lett. s) del d.P.R. n. 163 del 2006, con l’effetto di interdire alla Società di partecipare alle procedure di affidamento pubblico di qualsiasi genere e valore, per un periodo di mesi tre dalla data di iscrizione dell’annotazione nel casellario.
Il predetto provvedimento sanzionatorio è stato deliberato dal Consiglio dell’ANAC, nell’adunanza del 1.7.2014, reso pubblico mediante deposito in Segreteria in data 28.8.2014, comunicato alla società ricorrente in data 1.9.2014.
2. Insorge avverso il provvedimento sanzionatorio, la disposta annotazione e gli ulteriori atti procedimentali in epigrafe richiamati la società Trotta Bus Services S.p.a. che, con ricorso notificato all’ANAC in data 17.9.2015 e depositato entro il termine di rito, chiede l’annullamento degli atti in oggetto per i seguenti motivi:
1) Violazione del termine per la conclusione del procedimento; violazione del diritto di difesa; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Legge n 241 del 1990, dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento unico AVCP in materia di esercizio del potere sanzionatorio, dell’autovincolo procedimentale assunto dall’Autorità con nota prot. n. 110919 del 9.10.2014, della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 163 del 2006;
2) Violazione del principio di proporzionalità; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 11 della legge n 689 del 1981; dell’art. 38, comma 1, lett. g) e 38, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006; violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 163 del 2006; violazione del Regolamento Unico ANAC sull’esercizio del potere sanzionatorio; eccesso di potere sotto diversi profili.
3. Si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’ANAC che, con memoria ed ampia allegazione documentale, contesta come infondate tutte le censure mosse dalla ricorrente al proprio operato deducendo in particolare, con riferimento al primo motivo di gravame, che il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 6 del Regolamento Unico non può considerarsi in alcun modo perentorio, secondo il principio valevole, in generale, per tutti i procedimenti amministrativi per i quali la perentorietà del termine deve essere espressamente sancita dalla legge ovvero facendo derivare, dal superamento del confine temporale, la decadenza dell’autorità procedente dalla possibilità di adozione dell’atto, espressione dell’esercizio del potere amministrativo (decadenza invero non contemplata dalla normativa di riferimento, né a livello primario, né a livello secondario).
4. Con decreto presidenziale n. 4074 del 2015 questo TAR ha accolto l’istanza cautelare e rinviato per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 7 ottobre 2015.
In esito alla camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015, con l’ordinanza n. 4203/2015 il Collegio, confermando la misura cautelare monocratica, ha dato accoglimento all’istanza cautelare proposta con la seguente motivazione:
“CONSIDERATO che, sulla base del sommario esame del ricorso possibile nella presente sede cautelare, appare munito del prescritto “fumus boni juris” il primo motivo di ricorso proposto, nel quale si deduce la violazione del termine massimo per la conclusione del procedimento fissato in gg. 180 dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento unico ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio: in effetti, fissato al 9.10.2014 il “dies a quo” e considerati i periodi di sospensione (ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento stesso), dovuti alla disposta audizione dell’interessata (sospensione per gg. 48) e, successivamente, al tempo per deposito di memorie e documenti a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie (ulteriori gg. 10), il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 4.6.2015 (gg. 180 più gg. 48 più gg. 10), mentre il provvedimento conclusivo, deliberato dall’Adunanza in data 1.7.2015, è stato depositato il 28.8.2015;
CONSIDERATO l’orientamento della Sezione sulla necessità che, ai fini della legittimità, il termine finale sia rispettato in tema di provvedimenti sanzionatori quale è quello in esame (TAR Lazio, Sez. III, 13.7.2015, n. 9346; id. 7.12.2012, n. 10249 ma vedi anche Cons. Stato 542 del 2013);
RILEVATA l’auto-evidenza del pregiudizio di cui risentirebbe la Società dall’esecuzione del provvedimento impugnato che le inibirebbe la partecipazione a gare in scadenza e la stipula di contratti già aggiudicati (…)”.
Sull’appello cautelare proposto dall’ANAC, il Consiglio di Stato si è favorevolmente espresso sul “fumus” del ricorso della Trotta Bus, con riguardo al profilo procedimentale già delibato da questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 19 febbraio 2016, n. 544).
5. Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2016 la causa viene assunta in decisione.
6.1. Venendo all’esame del primo motivo come sopra rubricato, il Collegio ne rileva la fondatezza in quanto il provvedimento sanzionatorio n. 282 – S assunto dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 1.7.2014 (doc. 6 ric.) appare viziato per violazione del termine massimo di conclusione del procedimento fissato dalla stessa Autorità in gg. 180 in sede di comunicazione ex art. 7 L. n. 241/90: trattasi del limite massimo per la definizione dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’ANAC secondo quanto sancisce l’art. 6 del Regolamento unico AVCP del febbraio 2014 (adottato ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006) il quale, al comma 1, lett. b), prevede che sia assegnato alla parte privata “il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente regolamento”(analoga disposizione era già contenuta nell’art. 6 del previgente Regolamento AVCP del 21.10.2010).
I casi di sospensione a cui fa riferimento la disposizione citata sono disciplinati dal comma 5 del medesimo art. 6 del Regolamento unico che così testualmente recita: “Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione ai sensi del successivo articolo”.
6.2. Si deve a questo punto verificare, se il termine di gg. 180 per la conclusione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della Trotta Bus Services S.p.a. sia stato osservato dall’ANAC che, come detto, ha deliberato l’adozione del provvedimento sanzionatorio in data 1.7.2014, comunicandolo alla società destinataria soltanto il successivo 1.9.2015 (doc. 7).
Il termine “de quo”, per espressa previsione regolamentare (v. art. 6 cit.) decorre dalla comunicazione di avvio procedimentale che nella specie risale al 9.10.2014 (doc. 10 ric.).
In assenza di sospensioni o proroghe il termine di gg. 180 sarebbe venuto a scadenza il 7 aprile 2014.
Si deve però tener conto, ai sensi dell’art. 6, comma 5, Regolamento Unico, dei periodi di sospensione che (ai sensi del comma 3, art. 6 cit.) possono derivare da specifiche richieste istruttorie dell’organo procedente (nei confronti dell’operatore economico, della S.A. o di altri soggetti in possesso delle informazioni ritenute rilevanti), dalla cui ricezione decorre un termine, di regola non superiore a gg. 20, per la produzione dei chiarimenti, delle informazioni o dei documenti richiesti.
Detto termine, istruttorio ed endoprocedimentale, può essere prorogato in relazione al singolo incombente istruttorio per ulteriori gg. 20 soltanto su motivata richiesta del soggetto interessato (vedi art. 6, comma 3, lett. b), Reg.).
E’ con riferimento all’assegnazione dei suddetti termini (oltre che all’ipotesi di richiesta di audizione ex art. 7) che il comma 5 dell’art. 6 cit. prevede la possibilità che il termine finale subisca dei periodi di sospensione, esattamente corrispondenti alla scadenza dei termini di volta in volta assegnati per l’integrazione istruttoria.
Ciò premesso devono pertanto computarsi i seguenti periodi di sospensione, verificatisi nel corso dello svolgimento procedimentale:
– gg. 20 assegnati alla odierna ricorrente per memorie e documenti, a decorrere dalla comunicazione di avvio del procedimento (nota ANAC del 9.10.2014 sopra citata, doc. 1 ric.), a cui debbono aggiungersi ulteriori giorni 28 per arrivare alla data di audizione dinnanzi all’Autorità, avvenuta il 26.11.2014: complessivi gg. 48 di sospensione;
– in adesione a quanto eccepito dalla difesa erariale nella propria memoria difensiva deve aggiungersi, ai fini della sospensione (e del corrispondente differimento del termine finale), l’ulteriore periodo di gg. 15 dal 19.2.2015 (data della nota inviata da ANAC a TTE, per integrazioni istruttorie) al 6.3.2015, data di ricezione della risposta da parte di TTE (cfr. docc. 4 e 10 ric.);
– ulteriori gg. 10 per deduzioni difensive, assegnati dall’Autorità all’impresa con la nota del 23.3.2015 (di comunicazione delle risultanze istruttorie).
Il periodo complessivo di sospensione del termine per la conclusione del procedimento ammonta, pertanto, a gg. 73 (48 + 15 + 10) e comporta lo slittamento di quest’ultimo (rispetto all’iniziale 7.4.2015) alla datadel 19.6.2015, scadenza, quest’ultima, ampiamente superata anche ove si volesse considerare, in astratto (non la comunicazione individuale del provvedimento ma) la pubblicazione della delibera ANAC, avvenuta in data 28.8.2015 (doc. 7 ric.) ovvero la data stessa della delibera, assunta, come visto, nell’adunanza del primo luglio 2015.
6.2. Con le precisazioni fattuali che precedono il Collegio ritiene di dover confermare quanto già ritenuto in sede cautelare con la sopracitata ordinanza n. 4203 del 8 ottobre 2015 (il cui esito è stato confermato dal Consiglio di Stato in sede cautelare), laddove si afferma che appare fondato il ricorso in relazione alla deduzione di eccessiva durata del procedimento sanzionatorio di cui al secondo motivo, posto che “fissato al 9.10.2014 il “dies a quo” e considerati i periodi di sospensione (ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento stesso), dovuti alla disposta audizione dell’interessata (sospensione per gg. 48) e, successivamente, al tempo per deposito di memorie e documenti a seguito della comunicazione delle risultanze istruttorie (ulteriori gg. 10), il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 4.6.2015 (gg. 180 più gg. 48 più gg. 10), mentre il provvedimento conclusivo, deliberato dall’Adunanza in data 1.7.2015, è stato depositato il 28.8.2015”. Pur dovendosi ammettere, in parziale correzione del computo del termine effettuato in fase cautelare, l’ulteriore prolungamento di gg. 15 dovuto alla corrispondenza istruttoria svoltasi con la TTE S.p.a., si arriva comunque a fissare il “dies ad quem” al 19 giugno 2015, termine in ogni caso non rispettato dall’ANAC (in questo senso vedi la citata ordinanza Cons. Stato, sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 544, secondo la quale: “le censure proposte con l’appello cautelare non sono idonee a scalfire le conclusioni, ragionevoli e condivisibili, alle quali è pervenuto il Tar con l’ordinanza impugnata, atteso che, sul fumusboni juris, il procedimento si è protratto ben oltre i termini previsti, anche tenendo conto dell’effetto sospensivo, di 58 giorni, stabilito dagli articoli 6 e 29 del regolamento dell’Anac, sicchè il provvedimento finale avrebbe dovuto essere adottato entro il 4 giugno 2015, quando invece il procedimento si è concluso tardivamente, ossia soltanto il 28 agosto 2015, con conseguente violazione dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990 e 6 e 29 del regolamento unico dell’Anac e delle prescrizioni di autovincolo dell’Autorità stessa con riguardo al termine di 180 giorni fissato nell’avviso di avvio del procedimento, con conseguente contraddittorietà di un procedimento che si protragga oltre il termine suddetto; e anche a voler tenere conto del termine aggiuntivo di 15 giorni per richiedere e acquisire le informazioni dalla società Trentino Trasporti; …”).
A prescindere dalla natura perentoria del termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio in esame, l’atto impugnato non appare conforme a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, secondo cui il regolamento che disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità deve essere improntato al “rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento…”.
La Sezione, in un caso analogo al presente, con la sentenza del 10 giugno 2015, n. 8126 è giunta alle medesime conclusioni sopra rassegnate sulla base delle argomentazioni di seguito trascritte: “… il provvedimento impugnato deve essere annoverato tra quelli a contenuto sanzionatorio per i quali vale quantomeno l’indicazione contenuta nella norma primaria (cfr. art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006) secondo cui il procedimento non solo deve essere avviato “tempestivamente”, ma anche che la comunicazione del provvedimento sanzionatorio deve essere “tempestiva”.
Peraltro, la stessa Autorità resistente, quando nel febbraio 2014 ha adottato il nuovo regolamento che ha disciplinato il procedimento di cui all’art. 38, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 (introdotto nel 2011 con il decreto legge n. 70/2011), ha però richiamato nelle premesse l’art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs. 163/2006.
Pertanto, sebbene il regolamento del 2014 non stabilisca espressamente che il termine per la conclusione debba essere considerato perentorio, non è irragionevole ritenere che il provvedimento sanzionatorio impugnato sia stato adottato in violazione di quanto prescritto dalla normativa primaria (cfr. art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006), la quale afferma chiaramente l’obbligo di osservare il principio di tempestività sia nella fase di avvio, che in quella di conclusione del procedimento sanzionatorio.(……..) Sulla base di tali premesse, è comunque opportuno precisare che tale approccio (ossia la natura cogente dell’indicazione contenuta nell’art. 8, comma 4, del D.lgs n. 163 del 2006) non risponde solo ad una logica formalistica, ma assume contorni di carattere sostanziale, in quanto la conclusione di un procedimento sanzionatorio a distanza di anni dallo svolgimento dei fatti rischierebbe di ledere il diritto di difesa dell’incolpato, atteso che renderebbe più difficoltosa la ricostruzione della vicenda con l’ausilio di tutti i soggetti coinvolti, ma anche perché lederebbe il principio di certezza della sanzione e di affidamento, tanto più importante e necessario in un ambito come quello in cui opera la ricorrente, che sarebbe esposta alle conseguenze derivanti da un provvedimento sanzionatorio come quello in esame, che le impedirebbe di competere efficacemente nel settore economico in cui opera” (cfr. in termini pienamente adesivi: TAR Lazio, sez. III, 14 luglio 2015, n. 9379; id., 13 dicembre 2015, n. 13668).
6.3. Giova rammentare che su analoga problematica, in tempi non lontani, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, nell’affrontare la questione della perentorietà del termine per la conclusione dei procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d’Italia, di cui all’art. 145 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), termine fissato dalla stessa Autorità con proprio regolamento, come nel caso in esame. In particolare, nella sentenza della sez. VI, 6 agosto 2013,n. 4113 si legge che: “il Collegio ritiene, in primo luogo, di non doversi discostare dall’indirizzo recentemente assunto da questa Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 29 gennaio 2013, n. 542 circa la natura perentoria del termine di duecentoquaranta giorni, previsto dal regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008, per i procedimenti sanzionatori di cui all’art. 145 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Va infatti considerato – visto anche l’indirizzo della Corte di Cassazione (es. Cass. SS.UU., 27 aprile 2006, n. 9591, secondo cui il termine per la conclusione del procedimento amministrativo dell’art. 2, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 non è applicabile ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689) – che il procedimento sanzionatorio affidato ad una pubblica amministrazione e regolato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, ha caratteristiche speciali che lo distinguono dal procedimento amministrativo come disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, e che sono tali da imporre la perentorietà del termine per provvedere, al fine di assicurare l’effettività del diritto di difesa, con generalizzazione al riguardo dei principi sanciti dalla giurisprudenza”.
6.4. Deve infine disattendersi, perché priva di pregio, la tesi erariale secondo cui il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato emanato entro il termine massimo previsto dal regolamento, in quanto al termine regolamentare di gg. 180 si dovrebbero sommare ulteriori gg. 120, che l’art. 6 del regolamento unico contempla quale periodo di durata massima delle sospensioni ammissibili.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5 e 29, comma 5 del Regolamento Unico dell’ANAC, “il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l’assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell’audizione”. Ciò significa, logicamente, che sono da computare ai fini del differimento del termine finale i soli periodi specificamente concessi dall’Autorità per il singolo incombente istruttorio, come determinati dalla stessa quanto a durata ed oggetto.
Diversamente si dovrebbe arrivare alla conclusione inaccettabile che il termine complessivo per pervenire all’esito del procedimento sanzionatorio sia automaticamente prorogato di gg. 120 (diventandodi complessivi gg. 300) a prescindere dal numero e dall’entità dei singoli periodi di sospensione accordati dall’ANAC.
7. In conclusione, l’accoglimento del primo motivo di gravame conduce all’annullamento degli atti impugnati con assorbimento delle restanti censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione degli onorari di giudizio in favore della società Trotta Bus Services S.p.a., che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e oneri tutti legge, nonché al rimborso del contributo unificato già anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
Claudio Vallorani, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Claudio Vallorani | Gabriella De Michele | |
IL SEGRETARIO
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