TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LIGURIA – Sentenza 07 giugno 2013, n. 890
Emersione dal lavoro irregolare – Diniego – Permanenza nel territorio nazionele – Assenza di motivi ostativi
Fatto e diritto
Rilevato che:
la cittadina ecuadoregna (…) si ritiene lesa dal decreto emarginato con cui la p.a. ha opposto il diniego alla domanda di emersione dal lavoro irregolare;
l’interessata ha per ciò notificato l’atto 2.5.2013, depositato il 21.5.2103, affidato a censure in fatto e diritto;
è proposta la domanda cautelare;
l’amministrazione dell’interno si è costituita in causa con atto depositato il 23.5.2013, chiedendo respingersi la domanda cautelare; il diniego è stato motivato con le condanne riportate dall’interessata (1.2.2003 del tribunale di Genova per il delitto di furto aggravato in concorso, e 8.6.2009 del tribunale di Chiavari per analogo titolo di reato), che sarebbero ostative alla sua permanenza in Italia; il collegio osserva che almeno per una delle pronunce del giudice penale questo tribunale amministrativo si è già espresso con la sentenza 18.1.2012, n. 91, con cui venne annullato un precedente analogo provvedimento, in considerazione della risalenza e della scarsa rilevanza dei fatti per cui fu condanna;
anche il successivo fatto sottolineato penalmente dal tribunale di Chiavari risale al 2004, sì che va accolta la censura con cui si denuncia l’erroneità della motivazione nella parte in cui la p.a. ha ravvisato l’inammissibilità della presenza dell’interessata sul territorio nazionale senza adeguatamente motivare in ordine alla persistente pericolosità della straniera; ne deriva che il ricorso va accolto, demandandosi all’amministrazione per il rilascio del titolo, in assenza di ulteriori motivi ostativi al momento ignoti;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono equamente liquidate in dispositivo, tenendo conto della ragione del contendere e della necessità incontrata dalla ricorrente di reiterare la domanda alla giustizia;
gli oneri così liquidati vanno distratti a favore del Patrono antistatario, che ha dichiarato di averli anticipati;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato; condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in euro (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge, e ne dispone la corresponsione in favore del legale della ricorrente che dichiara di averle anticipate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.