TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA – Decreto 23 aprile 2020, n. 634
Ordinanza regionale – Misure Covid-19 – Autorizzazione alla consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche – Contrasto con la normativa nazionale – Sospensione
Considerato che
– con l’ordinanza impugnata sono state dettate urgenti misure specifiche per il territorio regionale lombardo, in ragione dell’evolversi più recente della situazione epidemiologica che conferma la gravità della diffusione del contagio in Regione Lombardia;
– come enunciato nelle premesse del provvedimento, il potere di ordinanza regionale è stato esercitato in funzione della tutela della salute, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali;
– l’ordinanza richiama, al riguardo, l’art. 3, primo comma, del d.l. 19 del 2020, laddove si stabilisce che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
– poste queste premesse, l’ordinanza regionale all’art. 1, punto 1.2 lett. H), ha autorizzato la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
– con tale previsione l’ordinanza, disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel DPCM citt., ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un DPCM che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell’estrema gravità e urgenza, incidendo la misura regionale sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti;
Considerato che il pregiudizio a diritti fondamentali presenti intensità tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio utile, giustificando l’adozione di una misura interinale nelle more della definizione collegiale dell’incidente cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza in premessa e per l’effetto sospende provvisoriamente l’ordinanza della Regione Lombardia n.528 dell’11.4.2020, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 maggio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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