TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE MARCHE – Sentenza 08 novembre 2019, n. 688
Permesso di soggiorno stagionale – Istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Fatto e diritto
1. Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno stagionale (settore agricolo) per la durata di nove mesi (dal 20/2/2018 all’11/11/2018). In prossimità della scadenza del titolo, presentava istanza di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato usufruendo delle quote di cui al DPCM 15/12/2017.
L’istanza veniva tuttavia respinta. A giudizio dell’amministrazione, non sussisteva il presupposto di cui all’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 (“regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi”) poiché, nel periodo di validità del permesso stagionale, il ricorrente aveva svolto attività lavorativa per un numero di giornate mediamente inferiore alle 13 mensili secondo il criterio stabilito dalle circolari applicative ministeriali del 29/1/2016 e dell’8/3/2017.
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame chiedendone il rigetto.
2. In punto di fatto, il ricorrente allega di aver lavorato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2019 complessivamente per 41 giornate (12 in maggio, 15 in giugno e 14 in luglio), con una media mensile superiore alle 13 giornate così come richiesto dalle circolari ministeriali. Allega, inoltre, che nei mesi successivi l’attività lavorativa è comunque continuata ancorché con un numero leggermente inferiore di giornate lavorate (in media circa 12 mensili).
In punto di diritto deduce violazione dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998 e delle circolari richiamate dall’amministrazione, poiché entrambe le discipline richiedono, quale requisito minimo per la conversione del titolo di soggiorno, lo svolgimento di attività lavorativa “almeno” per un trimestre.
Le doglianze sono fondate.
L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998, stabilisce che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 3, comma 4”.
A parere del Collegio la norma risulta chiara nel pretendere, quale requisito minimo di conversione, lo svolgimento di un’attività lavorativa almeno trimestrale che, a giudizio del Legislatore, costituisce periodo sufficiente per garantire la serietà del rapporto stagionale ed evitare possibili strumentalizzazioni. Non sussistono quindi giustificate ragioni logiche e giuridiche per pretendere lo svolgimento di un periodo di lavoro più lungo del trimestre (o per multipli di trimestre), anche se il titolo di soggiorno ha una validità superiore (come pretende l’amministrazione).
In coerenza con tale disciplina primaria si pongono infatti le circolari ministeriali invocate dall’amministrazione e reiterate nel tempo senza modificazioni sostanziali (cfr., da ultimo, circolare del 9/4/2019).
In esse si legge che “Con riferimento al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate <a giornate> e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale”.
Anche le fonti ministeriali assumono quindi, come base di riferimento, esclusivamente un solo trimestre (e non multipli di trimestre), pretendendo, in tale arco temporale, almeno lo svolgimento di 39 giornate affinché possa dimostrarsi la serietà del rapporto stagionale ed evitare strumentalizzazioni.
In conclusione, a giudizio del Collegio, il trimestre continuativo di lavoro svolto dal ricorrente nel 2019 (maggio, giugno e luglio), per un totale di 41 giornate, costituiva requisito sufficiente per accogliere l’istanza di conversione, ferma restando la disponibilità della quota e la sussistenza degli altri requisiti.
3. Le spese di giudizio possono essere compensate considerato che trattasi di questione giuridica per certi aspetti nuova rispetto alla pregressa giurisprudenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.