Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I-bis, sentenza n. 9300 depositata il 15 luglio 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Rapporto di lavoro – Infortunio sul lavoro – Accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio – Pubblici dipendenti – Commissioni mediche ospedaliere
Massima
Le Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio hanno discrezionalità tecnica negli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti per la verifica per le cause di servizio, ai sensi del D.P.R. 461/2001, anche in relazione all’equo indennizzo che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. -OMISSIS-, odierno esponente, proponeva impugnazione per l’annullamento del provvedimento con cui, in data 18 ottobre 2012, il Ministero della Difesa aveva rigettato la sua domanda di equo indennizzo, riconoscendo non dipendente da causa di servizio l’infermità da lui sofferta.
1.1 Il ricorrente, nel novembre 2010, al rientro dall’ultima missione internazionale di pace nella zona dei Balcani, nota per essere un territorio ad altissima contaminazione da uranio impoverito, veniva-OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS-.
Con istanza presentata in data 5 aprile 2011, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità sofferta e la concessione dell’equo indennizzo, adducendo un rapporto di causalità tra la lesione subita ed il servizio prestato. A detta del ricorrente, l’insorgenza della patologia “-OMISSIS-” era da ricondurre all’espletamento dei compiti a lui affidati nella zona dei Balcani ed, al riguardo, allegava il rapporto informativo del Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” con cui si precisava che ognuna delle operazioni era stata svolta in condizioni di estremo disagio “in circostanze sicuramente rischiose e avverse”.
In data 28 settembre 2011, il Sig. -OMISSIS-, a seguito di istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, veniva sottoposto all’accertamento dell’invalidità civile dalla ASL di S. Maria Capua Vetere, la cui Commissione riconosceva un’invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 50%. Successivamente, in data 21 novembre 2011, la Commissione Medica Ospedaliera di Caserta verbalizzava una invalidità permanente pari al 12% ed un danno biologico pari al 10%, subordinando al successivo parere del Comitato di Verifica il riconoscimento del nesso di causalità tra l’infermità e gli eventi di servizio.
Con parere n. 18489, emesso nell’adunanza n. 388 del 9 ottobre 2012, il Comitato di Verifica si esprimeva negativamente in merito alla dipendenza della infermità da causa di servizio, ritenendo che l’insorgenza della malattia diagnosticata al Serg. Mag. -OMISSIS- non fosse riconducibile in via causale all’esposizione alle polveri dell’Uranio impoverito che aveva contaminato le zone di guerra e, con parere n. 25515, reso nella stessa adunanza, dichiarava insussistenti per la sofferta infermità le particolari condizioni ambientali ed operative di missioni implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie.
Visto il parere del Comitato di Verifica e ritenuto di doversi ad esso conformare, il Ministero della Difesa, con decreto n. 2453/N del 18 ottobre 2012, dichiarava la non dipendenza da causa di servizio dell’infermità che aveva afflitto il Sig. -OMISSIS- e, conseguentemente, respingeva l’istanza tesa ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo, per mancanza dei presupposti di legge.
2. Avverso tale atto si gravava il ricorrente, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Illogicità della motivazione del parere e difetto della motivazione del decreto. Difetto/insufficienza di istruttoria. Contraddittorietà tra provvedimenti. Ingiustizia manifesta.
Il ricorrente denuncia la contraddittorietà tra i provvedimenti emessi, in quanto da una parte il Comandante del Reggimento avrebbe precisato che l’incarico si sarebbe svolto in circostanze rischiose ed avverse, dall’altra il Comitato di Verifica non avrebbe evidenziato condizioni ambientali ed operative tali da esporre il dipendente a maggiori disagi o fatiche. A fronte di una domanda corredata da dati oggettivi ed indiscutibili, il Comitato prima ed il Ministero dopo, avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali non si evidenziavano condizioni implicanti l’esistenza di circostanze straordinarie tali da divenire causa determinante della suddetta lesione.
Il provvedimento ministeriale di diniego avrebbe acriticamente aderito al parere negativo del Comitato di Verifica, ignorando l’unico atto istruttorio relativo alla descrizione delle condizioni ambientali; altresì il parere del Comitato di Verifica sarebbe illogico ed affetto da insufficiente istruttoria, non avendo tenuto conto della effettiva portata del lavoro svolto dal Sergente -OMISSIS- così come risultava dal rapporto informativo del Comandante del Reggimento di appartenenza.
II. Violazione di legge. Mancata o falsa applicazione del DPR 461/01 art. 11, DPR 243/06 e L. 241/90.
L’Amministrazione, nell’esprimere parere negativo, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali aveva disatteso una informativa dettagliata e competente. Il Ministero della Difesa ed il Comitato di Verifica avrebbero omesso di svolgere una indagine accurata al fine di stabilire la sussistenza della causa di servizio, non procedendo all’acquisizione del rapporto informativo del Comandante del Reggimento di appartenenza.
3. In data 18 marzo 2013, si costituiva il Ministero della Difesa con atto meramente formale.
4. Avverso il decreto n. 88 del 10 giugno 2014 – con cui l’Amministrazione respingeva l’istanza volta ad ottenere i benefici previsti dal D.P.R. 243/2006 a favore delle vittime del dovere, decretando la non riconducibilità della infermità alle particolari condizioni ambientali od operative di missione – il Sig. -OMISSIS- proponeva ricorso iscritto al n. 12551/2014 innanzi alla Sezione I bis del T.A.R. Lazio, sede di Roma. Data la connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi, in data 9 settembre 2016, veniva disposta la riunione dei procedimenti.
5. In data 19 dicembre 2017 la parte istante depositava memoria difensiva con cui richiedeva al Collegio di disporre, in via istruttoria, la verificazione o la consulenza tecnica d’ufficio.
6. Con ordinanza n. 2694 del 9 marzo 2018, la Sezione ordinava all’Amministrazione di depositare una dettaglia e documentata relazione con riguardo a compiti, funzioni e modalità operative seguite dal ricorrente in relazione al servizio prestato ed alle misure cautelative adottate. Il Ministero della Difesa ottemperava all’incombente istruttorio in data 4 maggio 2018, depositando una relazione documentata della vicenda ed insistendo per l’infondatezza del ricorso.
6.1 La difesa erariale evidenziava che il parere reso dal Comitato di Verifica sarebbe connotato da squisita discrezionalità tecnica e, pertanto, insindacabile; inoltre le circostanze addotte nel rapporto informativo e nel foglio matricolare, oltre che risultare generiche, si riferirebbero ad attività essenzialmente operative, logistiche ed amministrative svolte all’interno dei locali del Nucleo Gestione dei Sistema Informatici del Reparto e nelle zone adiacenti. Pertanto, il documento trasmesso dal 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide” non presenterebbe alcun nuovo elemento rispetto a quanto indicato nel foglio matricolare e nel rapporto informativo, se non la conferma che il militare avesse operato in condizioni ambientali, climatiche e logistiche diverse da quelle nazionali, ma nelle quali era stato impiegato in ordinario svolgimento dai compiti. Inoltre, le motivazioni delle determinazioni amministrative non presenterebbero profili diirragionevolezza ed il parere del Comitato risulterebbe immune da vizi, essendo sorretto da ragioni chiare e puntuali.
7. In data 22 maggio 2018, il ricorrente depositava memoria di replica con cui evidenziava che, oltre al foglio matricolare, l’Amministrazione non avrebbe depositato nulla in ordine alle misure cautelative richieste dal Collegio, omettendo ogni informazione.
A sostegno della fondatezza della domanda, il -OMISSIS- rilevava di aver depositato una perizia con la quale il medico-legale aveva concluso che la suddetta infermità era stata condizionata dall’attività di servizio prestata nella zona dei Balcani, caratterizzata da disagi di carattere fisico e chimico. A tal riguardo, l’odierno esponente deduceva che le operazioni internazionali, dal Kosovo alla Bosnia, dall’Iraq al Libano, seppur principalmente nell’ambito dei compiti dimarconista, operatore telefonico o addetto ai comandi, erano state svolte a diretto contatto con le unità del Reggimento che operavano in quei territori.
8. Con ordinanza n. 7697 del 10 luglio 2018, la Sezione reiterava l’ordine istruttorio, chiedendo all’Amministrazione di depositare chiarimenti in merito alle misure cautelative adottate nell’area interessata. La difesa erariale adempiva in data 5 giugno 2019, depositando le disposizioni di medicina preventiva per il personale impiegato nella ex Jugoslavia nonché i provvedimenti cautelativi adottati nell’area interessata. L’odierna intimata ribadiva altresì che il ricorrente sarebbe stato chiamato ad operare in teatri operativi solo con mansioni logistiche, amministrative e gestione del personale e le attività sarebbero state prevalentemente eseguite all’interno dei locali; non avrebbe partecipato ad alcuna operazione esterna che prevedesse l’utilizzo di munizionamento né sarebbe stato impiegato in zone di intervento nell’immediatezza di bombardamenti aerei di qualunque natura e con qualsiasi tipo di munizionamento.
9. In data 27 giugno 2019 parte ricorrente depositava memoria, eccependo la tardività del deposito dei documenti versati in atti dall’Amministrazione. Chiedeva, dunque, l’inammissibilità della suddetta documentazione e l’irrilevanza ai fini del decidere.
10. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio deve darsi carico di disattendere l’eccezione sollevata da parte ricorrente con riferimento alla tardività della documentazione depositata dall’Amministrazione in data 5 giugno 2019 in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 7697 del 10 luglio 2018.
Invero, nella specie non può applicarsi il termine previsto dall’art. 54, comma 1, del c.p.a., relativo al termine per il deposito di memorie o documenti prodotti dalle parti, in quanto la produzione documentale è stata effettuata in adempimento all’ordinanza istruttoria di questo Tribunale.
Il termine all’uopo assegnato deve ritenersi meramente ordinatorio, non essendo la sua inosservanza sanzionata da decadenze o preclusioni dalle norme del codice regolatrici del potere istruttorio (artt. 65 e 68 c.p.a.), né dall’analoga norma prima vigente (art. 23 comma 4, l. 6 dicembre 1971 n. 1034) (TAR Lazio, Sez. I ter, 11 novembre 2017, n. 11243; Consiglio di Stato, Sez. III, 31 marzo 2014 n. 1515; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 31 luglio 2015, n. 2025).
2. Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto per le ragioni che di seguito si passano ad illustrare.
3. Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 243/2006 nonché del D.P.R. n. 461/2001 e della Legge n. 241/1990; denuncia altresì la contraddittorietà tra i provvedimenti emessi, l’illogicità della motivazione del parere del Comitato di Verifica ed il difetto della motivazione del decreto ministeriale. L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto del rapporto informativo illustrato dal Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide” Col. -OMISSIS-, dal quale emergerebbero le condizioni di estremo disagio e rischio.
3.1 Le censure non sono nel complesso condivisibili.
3.2 Preliminarmente il Collegio segnala che numerose sentenze della giurisprudenza amministrativa ed ordinaria si sono pronunciate nel senso di attribuire rilevanza, al fine di stabilire il nesso causale con alcune patologie presentatesi, ai periodi di servizio prestati dai militari italiani in ambienti interessati da episodi bellici e bombardamenti nelle zone dei Balcani.
A conforto di ciò depongono le numerose pronunce, anche di questa Sezione, che hanno attribuito valenza giuridica alla pericolosità delle condizioni dei militari nelle varie zone di guerra dei Balcani per la “probabile connessione tra l’esposizione a uranio impoverito e l’insorgenza di varie patologie, anche di natura oncologica”, tenuto, tra l’altro, conto dell’avvenuto riconoscimento da parte dello stesso Ministero della Difesa dell’esistenza di radioattività per i residui di involucri di proiettili, “oltreché la presenza di uranio sul terreno, ritenendo conseguentemente doveroso dare disposizioni per l’adozione di misure cautelative per la protezione del personale militare ivi operante”, con conseguente statuizione dell’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione in tutti i casi in cui risultino essere stati trascurati o, comunque, non tenuti nella giusta considerazione i periodi di vita trascorsi dal militare “in ambienti contaminati, per i quali è fatto notorio la presenza di uranio impoverito” o, comunque, non sia stato dimostrato l’espletamento dell’attività da parte del militare in condizioni di sicurezza (TAR Lazio, Sez. I bis, 2 luglio 2018, n. 7302; 20 dicembre 2017, n. 12540).
3.2.1 Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, non risulta provata l’esistenza del nesso di causalità tra la patologia diagnosticata al Sig. -OMISSIS- – “-OMISSIS-” – e l’attività di servizio da lui svolta nella zona dei Balcani. In particolare, non emergono rilevanti elementi che consentano di confutare il parere reso dal Comitato di Verifica, al quale si è allineato il Ministero della Difesa nel negare al ricorrente il riconoscimento dell’equo indennizzo.
Sotto tale profilo va rilevato che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle Commissioni mediche ospedaliere e del Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi del D.P.R. 461/2001, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica di tali organi, che pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica.
Di conseguenza il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140; 4 ottobre 2017, n. 4619; 23 marzo 2010, n. 1702; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 20 marzo 2018, n. 3130).
Nella fattispecie, il Comitato di verifica ha negato la dipendenza dal servizio prestato della patologia dalla quale è risultato affetto il ricorrente non ravvisando la sussistenza del nesso causale tra l’esposizione ai fattori di rischio e l’insorgenza della malattia, con valutazioni che si palesano immuni da vizi logici eincongruenze.
3.3 Quanto alla paventata contraddittorietà tra il provvedimento emesso e la valutazione della Commissione Medica Ospedaliera, la censura risulta infondata, atteso che il giudizio del Comitato di Verifica deve considerarsi autonomo rispetto alle determinazioni della Commissione, alla quale compete soltanto la diagnosi dell’infermità o della lesione ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 461/2001. Difatti, per le diverse finalità perseguite dai due organi, il Comitato di Verifica è legittimato a discostarsi dai giudizi espressi dalla Commissione medica, in quanto esso è tenuto a giudicare se le condizioni di impiego dell’interessato rientrino o meno nella fisiologia del servizio che egli è ordinariamente tenuto a svolgere.
Invero, con la nuova disciplina introdotta dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, essendo ormai la competenza della Commissione Medica Ospedaliera circoscritta all’accertamento dell’eventuale presenza delle patologie denunciate; unico organo deputato alla valutazione di dipendenza di una infermità da causa di servizio è il Comitato di Verifica, al cui parere l’Amministrazione è tenuta a conformarsi, salvo i casi in cui – in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato ovvero in presenza di evidenti mancanze o violazioni delle regole procedimentali – essa non ritenga di potere aderirvi (Cons. Stato sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452; Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683; Cons. Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5612).
Nel caso di specie, il Comitato di Verifica ha preso atto delle risultanze del verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Caserta ma ha deliberato nel senso della non riconducibilità a causa di servizio della malattia che affliggeva il Sig. -OMISSIS- in quanto “nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica”, escludendo il nesso di causalità “non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”.
3.3.1 Quanto alla richiamo al Rapporto Informativo emesso dal Comandante del Reggimento “Cavalleggeri Guide”, il Collegio ritiene che esso non assuma rilievo in quanto “la competenza a stabilire l’eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio e insorgenza di una infermità ricade in via esclusiva sul Comitato diVerifica a norma del d. P.R. n. 461 del 2001, che disciplina in termini organici la materia delle cause di servizio” (Cons. Stato, Sez. II, 26 luglio 2017, n. 1810). Al riguardo, si ribadisce che le valutazioni del Comitato di Verifica rientrano nell’ambito della discrezionalità degli organi tecnici i quali, nello svolgere gli accertamenti necessari, pervengono alle conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica e, pertanto, il giudizio del Comitato non può essere sindacato nel merito, non potendo il giudice amministrativo ad esso sostituirsi (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n.1435; 27 giugno 2017, n. 5357).
3.4 Infondata risulta altresì la censura relativa al difetto di motivazione del decreto ministeriale, in quanto esso risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo del Comitato, che ha preso in considerazione la patologia riscontrata, esprimendosi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità.
Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del Comitato anzidetto. In altre parole, l’Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere al quale può senz’altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, può chiedere un ulteriore parere.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, non avendo riscontrato elementi significativi o manifeste irragionevolezze, ha recepito il parere del Comitato di Verifica (Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675; id., 6 agosto 2012, n. 4476; Sez. II, 15 luglio 2015, n. 2376) e, pertanto, il giudizio formulato nell’impugnato provvedimento si sottrae al sindacato di legittimità, non risultando immotivato.
3.5 Parimenti infondata risulta la censura relativa all’illogicità del parere espresso dal Comitato di Verifica in quanto, dalla documentazione prodotta in atti, non risulta provata l’esistenza del nesso di causalità tra l’infermità sofferta dal ricorrente ed il servizio svolto dallo stesso nella zona dei Balcani.
Sul punto, è d’uopo ribadire che, alla luce della documentazione versata in giudizio, il ricorrente ha svolto in teatro estero gli incarichi di “Addetto ai Comandi”, di “Operatore Telefonico”, di “Addetto alla cellula J1” e di “Marconista. In particolare, dagli atti, emerge che il Sig. -OMISSIS- ha svolto compiti sui “sistemi informatici/radio della F.A. in territorio nazionale ed all’estero, sia in campi d’arma sia in operazioni internazionali…in circostanze sicuramente rischiose e avverse, quali quelle riscontrate nei territori della ex Jugoslavia e Iracheni”, non partecipando ad alcuna attività di carattere bellico od altamente operativa; dal foglio matricolare, nella sezione dedicata agli elogi, si deduce lo svolgimento di mansioni di supporto e logistiche svolte principalmente all’interno dei campi allestiti all’estero (militare “impiegato nell’operazione Sfor “Joint T – Guard” in Bosnia Erzegovina, in qualità di “addetto al Comando di Compagnia” che “ha contribuito […]…alla tenuta a giorno degli atti efferenti il personale ed il materiale della Compagnia”); in relazione all’Operazione Antica Babilonia, “impegnato in molteplici attività logistiche di rilievo, in particolare per la gestione dei transiti da e per il teatro operativo”; nell’operazione SFOR “Joint Guard” in Erzegovina, in qualità di “addetto al Comando di Compagnia” “ha contribuito alla tenuta a giorno degli atti afferenti il personale, il materiale di Compagnia”; nell’operazione in Libano ha svolto funzioni come addetto al Nucleo Gestione Sistemi Informatici.
A ciò si aggiunga che “la scienza medica si è costantemente espressa nell’affermare che il rischio per la salute riconducibile all’esposizione all’uranio impoverito sussiste significativamente solo per l’effetto dell’inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell’impatto dei proiettili all’uranio impoverito, ossia solo per chi si sia trovato a brevissima distanza di tempo da un mitragliamento con l’utilizzo di uranio impoverito e nell’immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti; ne consegue che danni da esposizione a UI possono solo derivare dalla partecipazione ad azioni di guerra sul terreno”, “dovendosi ritenere significativo o comunque rilevante l’effetto dell’inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell’impatto dei proiettili all’uranio impoverito, solo per chi si sia effettivamente trovato sul posto nell’immediatezza del fatto bellico” (TAR Campania, Salerno, Sez. I, 24 marzo 2017, n. 618), TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 128 del 2016).
3.5.1 A parere del Collegio, pertanto, il giudizio espresso dal Comitato di Verifica non sembra né illogico né irragionevole, atteso che – per considerare sussistente il nesso di causalità tra la patologia sofferta e l’attività svolta – non si ritiene sufficiente affermare che l’attività di servizio sia stata caratterizzata dalla sottoposizione a disagi e sforzi fisici anche prolungati.
Per indirizzo consolidato nella giurisprudenza amministrativa, la rilevanza della concreta modalità di estrinsecazione del servizio alla stregua di concausa efficiente e determinante ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001 presuppone che siano state evidenziate delle circostanze specificamente lesive, che esulino dalle normali condizioni di lavoro, determinate con riferimento alla peculiare tipologia di attività lavorativa svolta. Nel caso in esame, non sono emerse prestazioni cui è stato adibito il dipendente che possano ritenersi eccedenti il normale svolgimento delle mansioni proprie del servizio stesso o che abbiano comportato l’insorgere nella patologia in esame.
La Sezione osserva, inoltre, che, anche a voler attribuire rilievo alle condizioni climatiche ed ambientali, è da rilevarsi che, per giurisprudenza costante, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è necessaria la prova e, dunque, le mere asserzioni non sono idonee a sovvertire le puntuali valutazioni che hanno indotto il Comitato di verifica a denegare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio della predetta patologia.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, il giudizio formulato nell’impugnato provvedimento di diniego della causa di servizio non risulta né immotivato, né palesemente irrazionale, né, infine, frutto di un manifesto travisamento dei fatti.
5. Per le suesposte ragioni il ricorso non è meritevole di favorevole considerazione e va, pertanto, rigettato.
6. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della natura e specificità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-quater, sentenza n. 8369 depositata il 27 giugno 2019 - Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte delle C.M.O. e del Comitato per la…
- Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, sezione I-ter, sentenza n. 9483 depositata il 17 luglio 2019 - Nella materia del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio delle infermità o patologie sofferte dal pubblico dipendente, la…
- Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio sezione I sentenza n. 8253 depositato il 24 giugno 2019 - Va riconosciuto la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “pregressa ferita palpebra superiore occhio sinistro con esiti cicatriziali”
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10954 depositata il 26 aprile 2023 - In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la…
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I quater, sentenza n. 7969 depositata il 18 giugno 2019 - Improcedibilità del ricorso a seguito della corresponsione dell’equo indennizzo, se una delle parti conferma la carenza di interesse alla causa
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…