Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I quater, sentenza n. 7969 depositata il 18 giugno 2019
Lavoro – Sicurezza sul lavoro – Infortunio sul lavoro – Rapporto di lavoro – Corresponsione dell’equo indennizzo – P.A. – Ispettore Capo di Polizia – Ricorso improcedibile
FATTO e DIRITTO
1.La signora -OMISSIS-, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Lecco, riferisce di aver presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio della seguente infermità “-OMISSIS-, come certificata da documentazione a corredo rilasciata da Centro diagnostico presso struttura sanitaria pubblica, con contestuale richiesta di corresponsione di equo indennizzo.
In data 28.11.2003 la competente C.M.O., dopo averla sottoposta a visita, ha espresso il seguente giudizio diagnostico “-OMISSIS-”, ritenendo la infermità riscontrata come “dipendente da causa di servizio”.
Di seguito il Questore di Lecco ha espresso parere sull’infermità riscontrata nella ricorrente, non atta a menomare la idoneità della stessa, considerandola “si dipendente da causa di servizio”.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio nella Adunanza n.45/2007 del 20.2.2007 ha espresso parere negativo, ritenendo l’infermità riscontrata nella ricorrente non dipendente da fatti di servizio perché “-OMISSIS-”.
Da qui è seguito il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 1321 del 02.07.2008, indicato in epigrafe, con il quale è stata “respinta la domanda presentata in data 25.01.2001”.
1.1.Avverso il suddetto Decreto ministeriale e il parere del Comitato di verifica, indicati in epigrafe, la signora -OMISSIS- ha proposto riscorso ed ha chiesto l’annullamento degli stessi ritenendoli illegittimi ed ha dedotto articolati motivi di impugnazione volti a censurare la violazione di legge in materia e sul procedimento el’eccesso di potere sotto svariati profili, attesa la contraddittorietà e illogicità del parere del Comitato di verifica prodromico al Decreto ministeriale, alla luce del giudizio espresso in violazione dell’obbligo motivazionale e istruttorio nonché per la violazione dei termini di conclusione del procedimento da parte dell’Amministrazione.
1.2.L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
1.3. A seguito di comunicazione in data 17.10.2014 di avviso di perenzione da parte della Segreteria, parte ricorrente in data 4 marzo 2015 ha depositato istanza di fissazione di udienza a firma congiunta con il difensore e successiva istanza di prelievo.
1.4. Con nota depositata in data 29 aprile 2019 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, autorizzando il difensore nominato alla rinuncia agli atti.
Alla odierna udienza pubblica il difensore di parte ricorrente ha confermato la carenza di interesse da parte dell’assistita alla causa, che è quindi passata in decisione.
2. Il Collegio prende atto della dichiarazione di parte ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto di interesse della medesima al presente giudizio, confermata alla odierna udienza pubblica dal difensore della stessa presente, come risulta in verbale, circostanza non opposta ex adverso.
Pertanto, il Collegio in considerazione degli effetti di rito preclusivi della decisione nel merito della controversia che tale dichiarazione di parte comporta, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lettera c), del c.p.a (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez.V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310).
Nulla per le spese di giudizio tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 d.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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