Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione III quater, sentenza n. 720 depositata il 20 gennaio 2020
Clausole escludenti – Individuazione – Criteri di valutazione delle offerte – In mancanza di partecipazione alla gara – Inammissibilità
N. 00720/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10527/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10527 del 2019, proposto da
G.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, – omissis -;
contro
Azienda U.S.L. Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via – omissis -;
per l’annullamento
– degli atti della gara a Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto in favore degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della ASL Roma 2 CIG 77568123C2, indetta in data 9.7.2019 dalla Asl Roma 2 e comprensiva di bando, capitolato speciale, capitolato tecnico e disciplinare;
– della presupposta determina di indizione della gara n. 1177 del 30.5.2019 e della successiva rettifica assunta con delibera n. 1452 del 5.7.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. Roma 2;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società ricorrente ha impugnato gli atti della gara a “procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 d.l.gs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto in favore degli utenti diversamente abili residenti nel territorio della Asl Roma 2”, indetta dalla A.s.l. Roma 2 per l’importo a base d’asta di 8.800.000.00 euro.
Assumendo che nella lex specialis siano ravvisabili delle “clausole escludenti o comunque impeditive di una partecipazione consapevole del concorrente alla gara”, la ricorrente ha posto a fondamento della proposta impugnativa due articolati motivi.
Si è costituita in giudizio la A.s.l. Roma 2, eccependo l’inammissibilità delle censure formulate dalla parte ricorrente e contestando nel merito la fondatezza della domanda azionata.
Con ordinanza n. 6046/2019 è stata respinta l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Con memoria depositata in data 8 novembre 2019, la parte ricorrente, dopo aver evidenziato di non aver presentato domanda di partecipazione alla gara, “per ragioni imprenditoriali che esulano completamente dall’oggetto del presente giudizio”, ha chiesto la declaratoria della improcedibilità del ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse; ha chiesto tuttavia la condanna della Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Analoga richiesta è stata formulata dalla ricorrente nella memoria di replica depositata in data 15 novembre 2019.
L’Amministrazione resistente con memorie difensive e di replica ha avuto modo di controdedurre rispetto alle doglianze formulate da parte ricorrente.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2019, su richiesta delle parti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Non avendo la parte ricorrente partecipato alla gara né impugnato gli atti successivi alla indizione della medesima, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse.
Non ricorrono tuttavia i presupposti per la condanna della Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Collegio rileva che, con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta un deficit informativo della lex specialis con riferimento agli elementi ritenuti necessari per poter formulare un’offerta consapevole, nel rispetto della cd. clausola sociale (in particolare: numero di unità del personale, monte ore, CCNL applicato, livelli retributivi, scatti di anzianità), con il secondo motivo, si duole della genericità, illogicità e indeterminatezza di alcuni criteri di valutazione delle offerte.
Orbene, il primo motivo è infondato.
A riguardo, il Collegio rileva che l’art. 6 del capitolato speciale indicava il numero dei dipendenti in servizio (92 autisti e 95 accompagnatori), la relativa qualifica (autisti e accompagnatori) e il CCNL applicato dal gestore uscente (Autorimesse, Uneba, Commercio), unitamente al costo totale della manodopera (pari a circa € 238.372,54 al mese). Oltre a ciò, in sede di chiarimenti (pubblicati sul sito dell’Azienda il 9 agosto 2019 e quindi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 16 settembre 2019), la stazione appaltante ha reso noto a tutti gli operatori interessati le informazioni di dettaglio necessarie, ai fini della formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale (i.e.: qualifica, livello, mansione, monte ore settimanale, scatti di anzianità, costo mensile ed eventuale invalidità posseduta).
Le doglianze formulate nel secondo motivo di ricorso, dirette a censurare i criteri per la valutazione delle offerte, sono invece palesemente inammissibili, essendo dirette a contestare la legittimità di disposizioni della lex specialis non immediatamente lesive e quindi non autonomamente impugnabili da parte di chi non ha partecipato alla procedura di gara (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018 n. 4).
L’infondatezza della tesi della ricorrente in merito alla dedotta illegittimità delle “clausole escludenti o comunque impeditive di una partecipazione consapevole del concorrente alla gara” (pag. 2 del ricorso), risulta altresì evidente, dal momento che la stessa ricorrente nella memoria depositata in data 8 novembre 2019, ha dato atto di non aver presentato domanda di partecipazione alla gara, “per ragioni imprenditoriali che esulano completamente dall’oggetto del presente giudizio”.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, debbono essere poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della A.s.l. Roma 2 delle spese di giudizio complessivamente liquidate (comprese quelle della fase cautelare) in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre I.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Paolo Marotta | Riccardo Savoia | |
IL SEGRETARIO
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