Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina sentenza n. 284 depositata il  26 maggio 2018 – Un’offerta non può ritenersi anomala, ed essere esclusa, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi: perché possa dubitarsi della sua congruità, occorre che le discordanze siano considerevoli e palesemente ingiustificate”