Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina sentenza n. 86 depositata il 23 febbraio 2018

N. 00086/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2017, proposto da:
AG S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giacomo Mignano in Latina, via G. B. Vico, 45;

contro

Comune di Isola del Liri, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Cocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pietrantonio Rizzo in Latina, via Montesanto 46;
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Isola del Liri – Arpino – Pontecorvo, in persona del legale rappresentante p. t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

Costruzioni SC S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Lilli Fabio Massimo Pellicano, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del Tar Latina Via Andrea Doria;

per l’annullamento

previa sospensiva,

del verbale n. 5 del 19.9.2017 a firma della commissione giudicatrice presso la C.U.C. dei Comuni di Isola del Liri-Arpino-Pontecorvo, nella procedura ad evidenza pubblica indetta con bando pubblicato il 7 giugno 2017 per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della scuola Garibaldi di via Valcatoio in Isola del Liri;

delle comunicazioni del Comune di Isola del Liri n. 0015286 del 22.9.2017 e n. 15307 del 22.9.2017 Servizio 8° di correzione, a firma del RUP, avente ad oggetto l’aggiudicazione provvisoria e i nominativi delle ditte escluse;

della determinazione n. 663 del 25.9.2017 Servizio VIII Comune di Isola del Liri, a firma del RUP e del Responsabile del Servizio, avente ad oggetto lavori di messa in sicurezza della scuola Garibaldi Valcatoio D.M. 23.1.2015 – approvazione verbali – aggiudicazione provvisoria, al cui punto 3 del dispositivo si legge che “tale aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva alla verifica positiva da parte degli uffici comunali dei requisiti di legge”;

di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti conosciuti e non, inclusa la verifica dei requisiti di cui al punto 3 del dispositivo della det. 663/2017 medio tempore intervenuta, con declaratoria d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato, nonché accertamento e dichiarazione del diritto della ricorrente al subentro nel rapporto anche per risarcimento danno in forma specifica e, ove ciò sia possibile, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola del Liri;

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale della Costruzioni Stradali & Consolidamenti S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto, il ricorso notificato a mezzo pec l’11 ottobre 2017 il e depositato il medesimo giorno con cui la società AG s.r.l. – premesso di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dalla C.U.C. dei Comuni di Isola del Liri-Arpino-Pontecorvo per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza della Scuola Garibaldi in Via Valcatoio Isola del Liri per un importo di € 929.088,23, compresi oneri per la sicurezza di € 48.238,22, da affidare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, in virtù dei quali la ricorrente è stata esclusa con la motivazione che nell’offerta economica non ha indicato i costi della manodopera;

Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce, in un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 commi 1 e 5, 83 comma 9, 95 commi 5 e 10 del D.lgs n. 50/2016; Eccesso di potere per illogicità contraddittorietà, carenza di motivazione:

– le norme richiamate non sanzionano con l’esclusione la mancata indicazione dei costi della manodopera;

– il bando e il disciplinare di gara non richiedevano, neanche nel modello allegato per l’offerta economica, l’indicazione di tali costi distinta rispetto al prezzo offerto e non ponevano la mancanza della stessa come causa di esclusione;

– in ogni caso, le incertezze e le carenze della lex specialis avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante a consentire di avvalersi del soccorso istruttorio, come previsto dalla giurisprudenza nella analoga fattispecie della indicazione degli oneri per la sicurezza;

Visti, gli atti di costituzione in giudizio depositati il 30 ottobre e il 6 novembre 2017 con cui si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Comune di Isola del Liri e la Costruzioni Stradali & Consolidamenti s.r.l. deducendo l’infondatezza del ricorso e proponendo, quest’ultima, ricorso incidentale;

Vista, l’ordinanza n. 283 del 9 novembre 2017 con cui la Sezione ha respinto la richiesta di tutela cautelare;

Considerato, che il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto in quanto:

– l’art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50/2016 (come sostituito dall’art. 60, comma 1, lett. e), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dispone che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d);

i costi della manodopera, pertanto, sono una componente essenziale dell’offerta economica non integrabile successivamente attraverso il soccorso istruttorio perché altrimenti si verificherebbe un’alterazione della par condicio tra i partecipanti;

l’essenzialità della indicazione di tale elemento nell’offerta economica è spiegata dalla stessa norma con la necessità di consentire alla stazione appaltante di procedere, prima dell’aggiudicazione, in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, di accertare se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16;

– discendendo l’obbligo della indicazione dei costi della manodopera direttamente dalla legge è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia previsto specificatamente tale adempimento;

non può reputarsi che detta omissione sia sanabile tramite il cd. soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, poiché è proprio questa disposizione che, nel consentire il cd. soccorso istruttorio a pagamento per sanare le mancanze, le incompletezze e le altre irregolarità essenziali degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui al successivo art. 85, esclude dalla sanatoria “quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento;

Rilevato, che l’infondatezza del ricorso determina il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso incidentale;

Ritenuto, che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 689/17 lo rigetta.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila), oltre spese generali, ex art. 14 tariffario forense, cpa e iva, a favore di ciascuna parte costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Roberto Maria BucchiAntonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO