Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia sentenza n. 190 depositata il 9 febbraio 2017
N. 00190/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via A. Diaz N. 13/C;
contro
Comune di Concesio, non costituitosi in giudizio;
per l’esercizio del diritto di accesso
ALLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL COMPARTO AFFERENTE ALLE CONVEZIONI URBANISTICHE 79155/21339 E N. 79157/21340, SOTTOSCRITTE TRA IL COMUNE DI CONCESIO E LA -OMISSIS- Spa IL 30/5/2006, COMPRESI GLI IMPORTI VERSATI IN ESECUZIONE E PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI CONNESSI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Evidenziato:
– che il fallimento ricorrente gestisce la procedura concorsuale della Società -OMISSIS- la quale, il 30/5/2006, aveva sottoscritto le convenzioni urbanistiche identificate in epigrafe (si tratta del complesso denominato “I Giardini di Concesio”);
– che l’esponente riferisce, in punto di fatto, che i tentativi di alienare i terreni in unico lotto si sono rivelati infruttuosi;
– che il curatore ha maturato il proposito di chiedere all’amministrazione una modifica delle convenzioni suddette, per suddividere il comparto interessato in sub-ambiti e procedere alla vendita degli immobili per lotti frazionati;
– che, alla luce di tale intendimento, in data 19/7/2016 il fallimento ha inoltrato al Comune di Concesio istanza di accesso alla documentazione inerente al comparto in oggetto e alle pratiche edilizie ad esso connesse, compresi gli importi versati in esecuzione delle convenzioni urbanistiche e per il rilascio dei titoli edilizi conseguenti;
– che il fallimento ricorrente afferma di vantare un interesse giuridicamente qualificato, diretto e attuale, in veste di rappresentante della parte subentrata all’originario sottoscrittore delle convenzioni;
– che l’esponente lamenta l’omesso riscontro del Comune di Concesio all’istanza ostensiva formulata il 19/7/2016 (e inutilmente reiterata il 30/9/2016);
Considerato:
– che, all’odierna Camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto rilascio dei documenti richiesti;
– che va dichiarata la sopravvenuta di interesse a coltivare la domanda di accesso;
– che, al contempo, il difensore ha insistito per la condanna dell’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite;
– che detta istanza merita accoglimento;
– che, infatti, in virtù degli elementi esposti negli atti di causa, la pretesa del ricorrente all’esibizione dei documenti era degna di rilievo ed apprezzamento, per le ragioni di seguito illustrate;
– che, in generale, l’amministrazione (o il soggetto ad essa equiparato), in sede di esame di una domanda d’accesso, è tenuta soltanto a valutare l’inerenza del documento richiesto con l’interesse palesato dall’istante, e non anche l’utilità del documento al fine del soddisfacimento della pretesa correlata;
– che, nella fattispecie all’esame del Collegio, è del tutto chiara la correlazione tra l’aspirazione coltivata e la situazione giuridica soggettiva sottostante, sussistendo un collegamento funzionale tra l’interesse conoscitivo e il contenuto del documento richiesto, in quanto questo possa assumere rilievo ai fini della salvaguardia della situazione giuridica soggettiva (cfr. in proposito T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 29/6/2016 n. 3287);
– che, in concreto, la divulgazione degli atti del comparto e delle pratiche edilizie collegate, unitamente agli importi già versati (con il corrispondente titolo di pagamento) è richiesta dal soggetto dichiaratosi creditore di somme di denaro che assume non dovute (cfr. affermazioni alle pagine 2-3 del ricorso introduttivo), subentrato nella posizione giuridica dell’originario sottoscrittore delle convenzioni e del successivo avente causa;
– che il medesimo intende altresì formulare al Comune una proposta per soddisfare il proprio interesse al conseguimento di somme di denaro, da realizzare con la vendita dei terreni di proprietà;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso in epigrafe.
Condanna il Comune di Concesio a corrispondere alla parte ricorrente la somma di 2.000 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione intimata ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Stefano Tenca | Giorgio Calderoni | |
IL SEGRETARIO
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