Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione III sentenza n. 677 depositata il 16 giugno 2017
N. 00677/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01120/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2016, proposto da:
B. Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Bari, via Torre Tresca N. 2/A;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Piscazzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Devitofrancesco, 27;
nei confronti di
G. Spa non costituito in giudizio;
per l’annullamento
accesso ai documenti (ex art. 116 c.p.a.): diniego accesso documenti affidamento servizi fornitura di emoderivati di cui all’istanza del 20.6.2016
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società in epigrafe meglio specificata, con il ricorso in esame, notificato il 19/9/2016, depositato il 5/10/2016, riferisce di aver partecipato alla procedura aperta, indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito : anche “Policlinico”), per l’affidamento della fornitura di emoderivati, suddivisi in 40 lotti, per la durata di tre anni, con possibilità di proroga per 12 mesi e di essere rimasta aggiudicataria dei lotti nn. 5 e 8, rispettivamente per un quantitativo di n. 2400 flc Talate 1000 UI/750 UI e n. 900 flc Recombinate 1000 UI, per il periodo 2 dicembre 2014/2 dicembre 2017.
Non avendo ricevuto alcun ordine di acquisto (ad eccezione di due isolati ordine in esecuzione anticipata del contratto), ha invitato e diffidato, con nota del 20 giugno 2016, l’amministrazione a dare esecuzione al contratto, formulando anche istanza di accesso agli atti, con riferimento alla seguente documentazione :”tutti i documenti di contabilità (in particolare : i registri contabili, gli ordini di fornitura, i contratti sottoscritti, le bolle e i documenti di trasporto e consegna, le fatture e le ricevute) in possesso dell’Azienda ospedaliera relativi alle forniture dei prodotti oggetto dei sopra menzionati (lotto n. 5 Talate 1000 UI/750 UI e lotto n. 8 : n. 900 flc Recombinate 1000 UI.) e di beni e/o materiali simili o analoghi; gli atti e i provvedimenti tutti relativi alle eventuali procedure di approvvigionamento da soggetti terzi in relazione a tali prodotti.), senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro nei successivi trenta giorni.
Soltanto in data 20 luglio 2016, il Policlinico riscontrava l’istanza asserendo la carenza di arruolamenti di pazienti trattati con Talate e Recombinate; aggiungeva che negli atti di gara e nel provvedimento di aggiudicazione i quantitativi avrebbero potuto variare in aumento o in diminuzione; per un tipo specifico di emoderivato (n. 1500 flc Fandhi 1000 UI), necessario per la continuità terapeutica di un paziente, il Policlinico avrebbe effettuato l’acquisto da altra ditta, per il rischio di reazioni anafilattiche connesso all’utilizzazione dell’emoderivato Talate; ha richiamato i precedenti ordinativi di acquisto già impartiti nelle more della formale aggiudicazione.
Avverso la citata nota, ritenuta sostanzialmente un diniego, è insorta l’interessata deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e seguenti l. n. 241/90, nonché dell’art. 13 d. lgs n. 163/2006, applicabile, ratione temporis, stante l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.
3.- Alla camera di consiglio del 17 maggio 2017, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
4.- Il ricorso è infondato alla stregua delle considerazioni che seguono.
4.1.- Più volte questo Tribunale ha ribadito, sulla scorta di pacifica giurisprudenza che l’accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell’atto amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo [Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117]. Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all’accesso diversi da quelli opposti dall’Amministrazione (ex multis Cons. St. Sez. VI 19 gennaio 2012 n. 201).
Chiarito quanto sopra, gioverà ricordare che la copiosa giurisprudenza in tema di diritto di accesso si è più volte pronunciata anche in ordine ai limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell’accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), facendo presente “che l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l’interesse all’accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all’accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.”.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito (cfr. Sezione V, 27 settembre 2004, n. 6326; 24 maggio 2004, n. 3364; 1° giugno1998, n. 718; 15 giugno 1998, n. 854; Sezione IV, 17 gennaio 2002, n. 231) che la tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza dei documenti della Pubblica Amministrazione assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi al punto da imporre alla P.A. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione.
4.2.- Alla luce del riferito percorso ermeneutico deve essere valutata la questione sottoposta all’intestato Tribunale, chiamato a pronunciarsi in ordine al sostanziale diniego di accesso agli atti di cui all’istanza ostensiva del 20 giugno 2016.
Gioverà ricordare che la ricorrente ha chiesto di accedere a :”tutti i documenti di contabilità (in particolare : i registri contabili, gli ordini di fornitura, i contratti sottoscritti, le bolle e i documenti di trasporto e consegna, le fatture e le ricevute) in possesso dell’Azienda ospedaliera relativi alle forniture dei prodotti oggetto dei sopra menzionati (lotto n. 5 Talate 1000 UI/750 UI e lotto n. 8 : n. 900 flc Recombinate 1000 UI.) e di beni e/o materiali simili o analoghi; gli atti e i provvedimenti tutti relativi alle eventuali procedure di approvvigionamento da soggetti terzi in relazione a tali prodotti.), giustificando tale istanza con la circostanza che “il diritto di accesso si pone come strumentale all’analisi dei fatti e alla verifica dell’eventuale azione volta alla tutela dei propri interessi : in altri termini, l’istanza e l’ottenimento degli atti richiesti sono volti a permettere la valutazione sia della legittimità che della liceità delle altrui forniture, sia infine la verifica del rispetto dell’aggiudicazione ottenuta e del conseguente contratto”.
4.3.- Non sfugge al Collegio che la ricorrente ha stipulato un contratto per la fornitura dei prodotti di cui al lotto n. 5 Talate 1000 UI/750 UI e lotto n. 8, 900 flc Recombinate 1000 UI., per cui vanta una posizione differenziata e qualificata.
Tale posizione, tuttavia, non giustifica l’ampiezza dell’istanza ostensiva avente per oggetto tutti i documenti contabili relativi alla eventuale fornitura di siffatti prodotti – addirittura anche di “beni e/o materiali simili o analoghi” – senza, peraltro, neppure circoscrivere il periodo temporale di tale ricerca. Con riferimento ai contenuti di una simile istanza non può che farsi applicazione del principio, consolidato in giurisprudenza, a mente delle cui indicazioni la tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza dei documenti della Pubblica Amministrazione assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi al punto da imporre alla P.A. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione
Donde l’inammissibilità di una domanda quale quella in esame che postula una ricerca dettagliata ed analitica, peraltro anche estesa a “beni e/o materiali analoghi o simili” – praticamente estesa, senza limiti, a tutte le forniture relative a prodotti analoghi – caratterizzata, per quest’ultimo aspetto anche da un’attenta attività valutativa dei componenti dei prodotti similari, con ovvi, ingiustificati riflessi sulla correttezza ed economicità dell’azione amministrativa.
Può concludersi per la reiezione del ricorso nei sensi di cui in motivazione.
5.- La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Francesco Gaudieri | ||
IL SEGRETARIO
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