Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, sentenza n. 1243 del 23 ottobre 2023

la proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all’esercizio dell’opzione, purché concorrano una serie di condizioni “limitative”

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.03.2023 e depositato in data 6.04.2023, la società P.I.C. S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

La ricorrente esponeva in fatto che, all’esito dell’esperimento di procedura aperta indetta con deliberazione direttoriale n. 664 del 23.12.2015, con deliberazione del Direttore Generale n. 17 del 18.01.2017, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis” (d’ora innanzi anche I.R.C.C.S. “de Bellis”) aveva aggiudicato all’A.T.I. T.S. S.p.A. – M.C. S.r.l. (trasformatasi in un secondo momento in P. S.p.A.) il «Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e ad alta tecnologia presenti nell’IRCCS “Saverio de Bellis”», per un importo complessivo di euro 5.760.000,00, oltre IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di 5 anni, prorogabili di 1 ulteriore anno.

Di conseguenza, in data 9.03.2017, l’I.R.C.C.S. “de Bellis” e l’A.T.I. suddetta stipulavano il correlato contratto di appalto.

Con nota prot. 5135 del 28.04.2017 veniva autorizzato l’avvio del relativo servizio a decorrere dalla data del 2.05.2017.

Nelle more, con determinazione dell’amministratore unico n. 130 del 16.06.2017, I. S.p.A. – in qualità di Soggetto aggregatore della Regione Puglia ex L.R. n. 37/2014, incaricato dalla Regione medesima di espletare, con il supporto delle ASL indicate capofila, le procedure aggregate relative alle categorie di acquisti individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori nazionali – indiceva una gara suddivisa in sei lotti, per l’affidamento dei “Servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia – (n.ro gara 6774255)”, da aggiudicarsi mediante procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di importo complessivo a base asta pari a euro 57.375.500,00, I.V.A. esclusa, di cui € 27.500,00, I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la durata di trentasei mesi.

Con determinazione del direttore generale n. 5 del 15.01.2020, rettificata da determinazione del direttore della Divisione SAR Puglia n. SAR/137 del 26.10.2020, I. S.p.A. aggiudicava la suddetta gara.

In particolare, per quel che qui rileva, la società P.I.C. S.r.l. risultava aggiudicataria del lotto n. 6 della gara de qua, che riguardava due Enti del sistema sanitario regionale pugliese: l’I.R.C.C.S. Istituto Tumori Bari Giovanni Paolo II in Bari e l’I.R.C.C.S. “de Bellis”.

Di conseguenza, in applicazione dell’art. 1 del disciplinare di gara, con nota prot. n. 14397 del 30.11.2020, l’I.R.C.C.S. “de Bellis” chiedeva alla P.I.C. S.r.l. copia dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, le quali venivano trasmesse con nota p.e.c. del 4.12.2020.

Con le note prot. n. 7486 del 31.05.2021 e prot. n. 9138 del 29.06.2021, l’A.T.I. T.S. S.p.a. – M.C. S.r.l., dopo aver comunicato la propria volontà di procedere ad una rinegoziazione delle condizioni contrattuali, determinava una diminuzione del canone rispetto a quello aggiudicato dal soggetto aggregatore I. S.p.A. pari ad euro 194.000,00 annui, oltre una successiva miglioria complessiva pari al 2% del totale (pari ad ulteriori euro 15.322,70, IVA esclusa, annui).

Con nota prot. n. 3264 del 3.03.2022, l’Amministrazione autorizzava la società (divenuta P. S.p.A.) alla prosecuzione del servizio, ai sensi degli artt. 1.3. e 1.4 del Disciplinare di gara, per n. 12 mesi, a partire dal giorno 1.05.2022 e fino al giorno 30.04.2023.

Con deliberazione del direttore generale n. 32 del 9.03.2022, l’I.R.C.C.S. “de Bellis”, nel rilevare che il servizio affidato alla P. S.p.A. comprendeva sia le tipologie di apparecchiature sia i servizi aggiuntivi esclusi dall’oggetto della Gara Regionale, disponeva la “prosecuzione del servizio – con i canoni rideterminati in considerazione dell’offerta migliorativa – per n. 12 mesi, come previsto agli artt. 1.3 e 1.4 […] del Disciplinare di Gara”, segnatamente “a partire dal giorno 1 maggio 2022 con durata fino al 30 aprile 2023, nelle more della attivazione della procedura di approvvigionamento dei servizi esclusi dalla Gara Regionale in premessa richiamata e della adesione alla stessa”.

Con deliberazione del direttore generale n. 121 del 1.03.2023, l’I.R.C.C.S. “de Bellis” prendeva atto che “l’adesione alla gara regionale pubblicata da I. Spa “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia” – Lotto n. 6 – N. gara 6774255 prevede la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali piccola e media Tecnologia” e che tale servizio coincidesse solo parzialmente con quello affidato alla P. S.p.A.

Pertanto, l’Amministrazione approvava “gli atti di gara per l’attivazione della procedura di approvvigionamento dei servizi esclusi dalla gara regionale pubblicata da I. Spa, per un importo complessivo dell’appalto pari ad euro 4.905.000, i.e.” e all’uopo indiceva, “nelle more di dover aderire alla gara regionale pubblicata da I. Spa “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia” – Lotto n. 6 – N. gara 6774255, una procedura telematica soprasoglia comunitaria aperta per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ad Alta Tecnologia – a mezzo EmPULIA – ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Inoltre, con la medesima nota, al fine di “consentire la prosecuzione dell’attività di assistenza e di diagnostica”, disponeva altresì “la prosecuzione del servizio da parte dell’operatore economico attuale per un periodo stimato di mesi 6, comunque limitato alla individuazione del nuovo fornitore per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ad Alta Tecnologia”.

Con successiva deliberazione del direttore generale n. 139 del 7.03.2023, l’I.R.C.C.S. “de Bellis” rettificava la delibera n. 121/2023 “al fine di garantire una maggiore copertura temporale dei servizi di che trattasi”, estendendo “l’affidamento dei servizi a base d’asta da n. 3 anni più proroga di ulteriori tre anni e un ulteriore anno opzionale di proroga tecnica, a n. 6 anni e un ulteriore anno opzionale di proroga tecnica” e conseguentemente modificava gli atti di gara.

Insorgeva la P.I.C. S.r.l. avverso tali esiti provvedimentali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, articolando avverso i medesimi due motivi di gravame.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente contestava “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 106, CO 11, D.LGS N. 50/2016 – VIOLAZIONE ART. 1.3. E 1.4. DEL DISCIPLINARE DI GARA IRCCS – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO (ART 97 COST)”.

Nello specifico, parte ricorrente rilevava che l’I.R.C.C.S. “de Bellis”, con le determine n. 121 del 1.03.2023 e n. 139 del 7.03.2023 impugnate, avrebbe illegittimamente disposto una seconda proroga tecnica in favore della P. S.p.A., equiparabile ad un “affidamento diretto sine die”, non programmato rispetto alla scadenza del contratto e, pertanto, in contrasto con i principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si doleva per “ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 106, CO 11, D.LGS N. 50/2016 – VIOLAZIONE ART 1.1. DISCIPLINARE DI GARA I. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO (ART 97 COST)”.

In tesi di parte ricorrente, la seconda proroga disposta in favore della P. S.p.A. sarebbe stata illegittima “con riferimento ai servizi inerenti la Gara Regionale I., dovendo l’IRCCS per tali servizi aderire immediatamente alla predetta gara alla scadenza del contratto già prorogato al 30 aprile 2023”.

Nel costituirsi in giudizio con atto del 11.04.2023, nonché con i successivi atti difensivi, l’I.R.C.C.S. “de Bellis” difendeva la legittimità del proprio operato, instando per la reiezione del ricorso.

All’esito della camera di consiglio del 18.04.2023, con ordinanza cautelare n. 144/2023 pubblicata il 19.04.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, così motivando:

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris;

Ritenuto, infatti, che non appare possibile formulare prima facie una prognosi favorevole in punto di ipotizzato accoglimento del gravame, in quanto non trattasi, nel caso di specie, di un affidamento diretto sine die, ma di una proroga tecnica (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 29.11.2022, n. 1605) finalizzata a consentire alla Stazione Appaltante di aderire alla gara aggiudicata da I. S.p.A. nel 2020 in favore della P.I.C. S.r.l. e di espletare contestualmente la procedura aperta per l’affidamento dei servizi esclusi da tale gara, risultando per tabulas che, sotto il profilo della durata, la proroga in questione risulta espressamente contenuta entro i termini necessari alla conclusione delle due predette procedure;

Ritenuta, altresì, l’insussistenza del periculum in mora, non essendo stato provato, ai sensi dell’art. 55, primo comma, c.p.a., né nell’an né nel quantum la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, tenuto conto, peraltro, dell’evidente natura meramente economico-patrimoniale della pretesa agitata in giudizio;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistano gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare”.

Nei successivi atti difensivi, le parti ribadivano le proprie posizioni.

All’udienza pubblica del 26.09.2023, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, in quanto tale, deve essere respinto.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, non può condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente in merito alla qualificazione giuridica da attribuire alla proroga disposta dall’Amministrazione resistente con le determine impugnate.

Difatti, deve in proposito constatarsi che l’I.R.C.C.S. “de Bellis” ha posto in essere una mera proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e non un rinnovo del contratto o un “affidamento sine die”.

Sul punto, occorre anzitutto distinguere le due tipologie tipiche di proroga di un contratto pubblico, ossia quella “contrattuale” e quella “tecnica”.

La proroga c.d. “contrattuale” è così definita poiché trova la sua fonte nella lex specialis di gara e/o nel contratto.

Trattasi, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall’Amministrazione e dall’operatore economico contraente.

Al contrario, la proroga c.d. “tecnica”, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, sussiste nel caso in cui la durata del contratto venga modificata dall’Amministrazione, per cause ad essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale, nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo contraente, la quale deve essere bandita prima dell’originaria scadenza contrattuale.

La proroga tecnica, pertanto, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro.

Tale lettura dell’istituto della proroga è stata integralmente recepita dal recente intervento del legislatore in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, che pur se non direttamente applicabile ratione temporis al caso di specie, esprime tutto il suo effetto di autorevole avallo interpretativo.

Come è infatti noto, l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 fa propria l’impostazione sopra riferita e disciplina le due fattispecie in due commi separati: il comma 10 si riferisce esclusivamente all’opzione di proroga preventivamente prevista nei documenti di gara; il successivo comma 11 disciplina invece la proroga del contratto funzionale al completamento della procedura di gara finalizzata alla scelta del nuovo appaltatore.

Ne consegue che la proroga “tecnica” trova nel nuovo Codice una collocazione autonoma e sganciata dalla proroga conseguente all’esercizio dell’opzione, purché concorrano una serie di condizioni “limitative” già emerse nell’interpretazione giurisprudenziale: essa viene essenzialmente circoscritta a ipotesi eccezionali, in cui sussistano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di gara; deve avere una durata commisurata al tempo strettamente necessario per giungere a tale conclusione; deve essere giustificata alla luce del fatto che l’interruzione delle prestazioni potrebbe determinare situazioni di pericolo per persone, animali o cose o per l’igiene pubblica o ancora un grave danno dell’interesse pubblico.

In particolare, sempre in relazione ai due tipi di proroga sopra ricordati, deve essere distinta la proroga tecnica dal rinnovo del contratto pubblico.

Sul punto è ampiamente sufficiente richiamare i costanti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali la distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).

Come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020).

Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorchè di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto (Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157).

E’ stato, infatti, precisato che: “Il rinnovo contrattuale si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario; in assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l’accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall’atto originario; ed anche la circostanza che in tale accordo sia riportato il prezzo del contratto originario, che quindi rimane immutato, non costituisce affatto espressione di rinnovata volontà negoziale, ma circostanza idonea ad avvalorare ulteriormente l’intervenuta mera proroga del previgente contratto” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157; Cons. Stato, sez. V, 16.02.2023 n. 1635).

Nel caso di specie, è emerso che il servizio affidato alla società P. S.p.A. comprendeva i servizi a bassa, media ed alta tecnologia, i quali, in particolare, erano esclusi dalla procedura regionale.

Ne derivava la necessità per l’I.R.C.C.S. “de Bellis” di reperire anche tale tipologia di servizi, tramite l’indizione di una procedura ad hoc.

Tuttavia, è evidente che trattasi, in generale, di servizi di assistenza tecnica specialistica la cui fornitura non può venire interrotta.

Pertanto, l’Amministrazione, allo scopo di garantire la necessaria continuità del servizio fornito, ha legittimamente disposto, nelle more dell’adesione alla gara indetta da I. S.p.A., nonché dell’espletamento della procedura di approvvigionamento dei servizi esclusi dalla citata gara regionale, una proroga tecnica in favore della P. S.p.A.

Peraltro, risulta per tabulas che, sotto il profilo della durata, la proroga in questione risulta espressamente contenuta entro i termini necessari alla conclusione delle due predette procedure, in tal modo palesemente emergendo la natura meramente strumentale e quindi “tecnica”, nel senso sopra indicato, della medesima.

Pertanto, in base a quanto sin qui esposto, il primo motivo di ricorso è infondato.

Su tali premesse, anche il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Difatti, la gara aggiudicata alla P. S.p.A. aveva ad oggetto un “lotto indivisibile”, come definito dalla lex specialis di gara, il quale comprendeva sia le categorie di servizi oggetto della procedura regionale indetta da I. S.p.A., sia quelle escluse dalla citata gara.

Ne derivava che tale lotto, per pianificazione del medesimo per come effettuata sin dal momento dell’elaborazione della lex specialis, non avrebbe potuto essere autonomamente e successivamente suddiviso dall’I.R.C.C.S. “de Bellis”.

Si ribadisce, peraltro, che, trattandosi nel caso di specie di una mera proroga tecnica e non di un affidamento diretto, la Stazione Appaltante non avrebbe potuto, in ogni caso, modificare l’oggetto del contratto, non sussistendo, peraltro, alcun obbligo di aderire immediatamente alla predetta gara indetta da I. S.p.A. alla scadenza del contratto già prorogato al 30 aprile 2023.

Alla luce del complesso delle ragioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto in quanto infondato nel merito.

In considerazione della particolare peculiarità della fattispecie oggetto del presente giudizio, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.