Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna sezione I sentenza n. 664 depositata il 23 ottobre 2017
N. 00664/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
La SN S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Castelli, Gianmarco Tavolacci, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Castelli in Cagliari, via Farina 44;
VT di C.O., NS S.r.l. con Socio Unico, SG Società Cooperativa, G.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Castelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Farina 44;
contro
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Andrea Secchi, con domicilio eletto presso ufficio legale Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento, n. 69;
Sardegna Cat – Servizio Centrale Regionale di Committenza non costituito in giudizio;
nei confronti di
Coopservice S. Coop. P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Meazza, Paolo Coli, con domicilio eletto presso lo studio Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
per l’annullamento
– di tutti i verbali di gara relativamente al Lotto 3 CIG 6580655040 della “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna”, indetta con Determinazione prot. 4513, rep. 190 del 4.2.2016 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza presso la Direzione Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna, allo stato non conosciuti integralmente, ed in particolare: dei verbali (non conosciuti) in cui l’offerta tecnica presentata dal costituendo RTI ricorrente è stata valutata dalla Commissione di gara con un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis, e/o è stata disposta l’esclusione del medesimo RTI dalla gara in relazione al Lotto 3 CIG 6580655040;
-del verbale n. 11 del 15.11.2016 mediante il quale la Commissione di gara ha disposto la non ammissione del ricorrente costituendo RTI dalla procedura inerente il Lotto 3;
-della graduatoria provvisoria disposta con il citato Verbale n. 11;
– se ed in quanto aventi valore provvedimentale, della nota trasmessa in data 15 novembre 2016 da Sardegna CAT a mezzo pec a La SN, mandataria del costituendo RTI ricorrente, avente ad oggetto “Evento: Gara in busta chiusa (RDO) – Gara in busta chiusa (RDO) Codice: rfq_306882 Oggetto: Procedura aperta informatizzata finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Lotto 3 Sardegna Nord”, con la quale è stato comunicato che “la sua risposta non soddisfa i parametri tecnici richiesti e pertanto non potrà essere presa in considerazione”;
– di tutti i verbali di gara/provvedimenti/atti/determinazioni adottati dall’Amministrazione resistente, allo stato non conosciuti, mediante i quali sia stata eventualmente disposta l’aggiudicazione provvisoria e/o l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto in relazione al Lotto 3 in favore di altro concorrente;
– della Determinazione del Direttore del Servizio Centrale regionale di committenza prot. 50235
rep. n. 2919 del 6.12.2016;
– del bando, del disciplinare di gara, di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche se allo stato non conosciuto;
e con i motivi aggiunti depositati il 6.4.2017:
– della determinazione prot. 8641, rep n. 255 del 14.2.2017 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza presso la Direzione Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali e Urbanistica della Regione Sardegna, di aggiudicazione della gara in oggetto a favore della controinteressata;
– della non conosciuta determinazione prot. 36817, rep n. 2169, del 16.9.2016 di nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;
– del disciplinare di gara, al punto 7, lettera A, pag. 42;
– della determinazione prot. 4513, rep. n. 190 del 4.2.2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Coopservice S. Coop. P.A.;
visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Coopservice S. Coop. P.A.;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone La SN s.r.l., di aver partecipato, nell’ambito del costituendo RTI con mandanti VT, NS s.r.l., SG Società Cooperativa e G.P. General Pol s.r.l., alla procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato ed altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando di gara, pubblicato il 18 febbraio 2016, configurava la procedura articolandola in 3 Lotti e la ricorrente presentava la propria offerta in relazione a ciascuno dei predetti Lotti.
In esito alla valutazione dell’offerta tecnica, il RTI ricorrente riceveva, in data 15 novembre 2016, una nota con cui si comunicava la mancata ammissione alla successiva fase della procedura, relativa all’apertura dell’offerta economica.
A seguito di formale istanza di accesso agli atti, il RTI La SN apprendeva che il 15 novembre 2016 – senza che il medesimo avesse ricevuto la relativa convocazione – si era svolta la seduta pubblica per la lettura dei punteggi delle offerte tecniche e l’apertura delle offerte economiche e che, in quell’occasione, la Commissione aveva disposto l’esclusione del ricorrente la cui offerta tecnica non aveva conseguito il punteggio necessario al superamento della soglia di sbarramento, fissata dal disciplinare di gara in 30 punti.
Il RTI La SN è insorto avverso tutti gli atti in epigrafe indicati, deducendo le seguenti articolate censure:
1) violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 11, 79 e 84 d. lgs. 163/2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, violazione del principio di pubblicità delle sedute di gara, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione della par condicio tra i concorrenti, violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta;
2) violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 81, 83 e 84 d.lgs. 163/2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
In esito all’accesso ai verbali contenenti le valutazioni della Commissione relative alle offerte tecniche, il RTI ricorrente depositava motivi aggiunti in cui, oltre a dedurre ulteriori vizi avverso gli atti già impugnati in sede di ricorso introduttivo, contestava, altresì, l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, attraverso le seguenti articolate censure:
1) la prima, corrispondente a quanto già esposto alla lettera “A” del ricorso introduttivo (sopra riportata al n. 1);
2) illegittima composizione della commissione di gara, violazione dell’art. 84, comma 2, d.lgs. 163/2006;
3) difetto di motivazione e violazione dell’art. 3, l. 241/1990 ed art. 5 L.R. 40/1990, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 81, 83 e 84 d. lgs. 163/2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;
4) violazione del punto 7, lett. A, disciplinare di gara;
5) violazione dei principi di ragionevolezza e di buona ed imparziale amministrazione ex art. 97 Cost., irrazionalità della scala di valutazione per l’attribuzione dei coefficienti da parte della commissione giudicatrice;
6) con esclusivo riguardo al provvedimento di aggiudicazione definitiva: illegittimità derivata, difetto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 81, 83 e 84 d.lgs. 163/2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 283 D.P.R. 207/2010, violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere, illogicità, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Concludeva il RTI SN per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti con conseguente annullamento degli atti impugnati, previa concessione di idonea misura cautelare.
Si costituivano in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso e il controinteressato RTI con mandataria Coopservice società cooperativa per azioni, il quale proponeva, a sua volta, ricorso incidentale finalizzato a ottenere l’esclusione dalla gara della ricorrente principale.
Alla camera di consiglio del 1° marzo 2017, fissata, a seguito di alcuni rinvii, per l’esame dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 19 aprile 2017 ed, infine, a quella del 7 giugno 2017, all’esito della quale, dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
E’ utile, al fine di inquadrare la controversia sottoposta al Collegio, una sintesi delle censure formulate dal ricorrente.
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, poi ribadito in sede di motivi aggiunti (censura n. 1 del ricorso per motivi aggiunti e terzo motivo di ricorso complessivo), il RTI La SN deduce la violazione dell’art. 9 del disciplinare di gara, nonché dell’art. 283 D.P.R. 207/2010 che sancisce il principio di pubblicità delle sedute di gara, laddove assume di non essere mai stato convocato per la seduta pubblica del 15 novembre 2016, durante la quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche e all’apertura delle offerte economiche.
Con l’ulteriore motivo – dedotto “al buio” nel ricorso introduttivo (secondo motivo complessivo di ricorso), quando, ancora il RTI ricorrente non conosceva il contenuto del verbale relativo alle valutazioni delle offerte tecniche e formulato con puntuali contestazioni in sede di motivi aggiunti – censura il giudizio della Commissione in ordine alla propria offerta tecnica, concretantesi nel mancato superamento della soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis, nonché, il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.
Con la seconda censura dei motivi aggiunti (quarto motivo complessivo), contesta la violazione dell’art. 84, comma 2, d.lgs. 163/2006 per l’asserita carenza, in capo ai componenti della Commissione di gara, della prescritta qualificazione professionale, che dovrebbe risultare corrispondente al settore di pertinenza dell’appalto.
La terza censura dei motivi aggiunti (quinto motivo complessivo) attiene alla contestazione del giudizio di esclusione disposto dalla Commissione di gara.
Con il successivo motivo (sesto motivo complessivo), il RTI ricorrente rileva la violazione dell’art. 7 del disciplinare, laddove la valutazione dell’offerta tecnica risulta espressione di un giudizio collettivo della Commissione, piuttosto che, come previsto appunto dalla lex specialis, la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.
Deduce, inoltre, con il quinto motivo (settimo motivo complessivo), la violazione dei principi di ragionevolezza e di buona ed imparziale amministrazione, in ragione di quanto disposto dal punto 7, lettera “A” del disciplinare di gara, recante la scala di valutazione per l’attribuzione dei coefficienti da parte della Commissione. Si contesta, in particolare, l’illegittimità di detti parametri nella misura in cui anche un’offerta giudicata sufficiente (con conseguente attribuzione di un coefficiente pari a 0,25) sotto tutti i profili, ben potrebbe non superare la soglia di sbarramento dei 30 punti.
Infine, con l’ultimo motivo, contesta l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione della gara in capo alla controinteressata.
Nessuna delle descritte censure è meritevole di accoglimento.
L’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti consente di prescindere dalle preliminari eccezioni di rito sollevate dalla difesa regionale.
Il primo motivo è infondato per giurisprudenza ormai pacifica.
La procedura oggetto della presente controversia è stata gestita con sistemi telematici.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell’art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente dall’art. 58 d.lgs. 50/2016 per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.
In definitiva, il principio è che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).
Particolarmente convincente è quanto affermato dalla pronuncia del T.a.r. Lombardia Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38 secondo cui “non essendo possibile dubitare, grazie ai vincoli del sistema informatico, della genuinità dei dati che costituiscono le offerte, la sanzione dell’annullamento dell’intera gara sarebbe sproporzionata e priva di utilità, in quanto non ristorerebbe alcun danno, né a vantaggio dell’interesse pubblico né a favore dei singoli concorrenti”.
La fattispecie all’esame del Collegio è certamente inquadrabile nell’ambito dell’orientamento sopra esposto, con la conseguenza che il mancato perfezionamento, in favore del RTI ricorrente, della comunicazione relativa alla seduta pubblica, non ha determinato alcuna lesione dell’interesse alla verifica dell’integrità dei plichi, interesse – lo si ribadisce – perfettamente tutelato e garantito dalle modalità di espletamento della procedura di gara.
Non spetta miglior sorte al secondo motivo, dedotto genericamente in sede di ricorso introduttivo e specificato ulteriormente al punto IV dei motivi aggiunti, a seguito dell’avvenuta presa visione dei verbali di gara recanti le valutazioni espresse dalla Commissione sulle offerte tecniche.
Il RTI ricorrente lamenta la lacunosità della motivazione, nonché l’illogicità e contraddittorietà, dei giudizi espressi dalla Commissione in merito ai tredici elementi di valutazione previsti dal disciplinare di gara.
La censura è infondata alla luce della costante giurisprudenza della Sezione in ordine al sindacato sulla discrezionalità tecnica, giurisprudenza dalla quale questo Collegio non intende discostarsi.
Il Giudice non può esercitare un sindacato di tipo sostitutivo relativamente agli apprezzamenti tecnici amministrativi (quella che in dottrina viene definita “contestualizzazione” di concetti giuridici indeterminati, la quale richieda il riferimento a leggi tecnico-scientifiche opinabili). Di fronte ad una “valutazione tecnica complessa” il giudice può ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.
Già in altre occasioni, questa Sezione ha avuto modo di pronunciarsi – conformemente a giurisprudenza consolidata – nel senso che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell’ambito del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come nel caso di specie, è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota tale attività (così T.a.r. Sardegna, sez. I, 7 giugno 2017, n. 387, ove si richiama Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 206, n. 1270).
Nel caso che qui occupa il Collegio, non emergono elementi da cui desumere la palese illogicità delle scelte compiute dall’Amministrazione.
La censura è, in definitiva, infondata.
Priva di pregio è anche la seconda censura dei motivi aggiunti, volta a contestare l’illegittima composizione della commissione di gara sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006
Con riferimento alla norma predetta, occorre rilevare che la commissione di gara deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis a fini valutativi, dovendo vieppiù ritenersi che la composizione plurale dell’organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze e ciò senza esigere necessariamente che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara. La competenza nello specifico settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto e del relativo contratto, peraltro, va pur sempre valutata compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara (ex multis, da ultimo, T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 27 maggio 2017, n. 231, T.a.r. Abruzzo, Pescara, sez. I, 05 gennaio 2017 n. 16).
Ancora, in modo più specifico, si può dire che nella regola fissata dall’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, l’enunciato requisito dell’esperienza “nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere (in questo senso, T.a.r. Toscana, sez. I, 21 marzo 2016, n. 506).
Nel caso che qui occupa il Collegio non si pone minimamente un problema di competenza dei membri della Commissione. Data l’evidenza della infondatezza della censura non vi sarebbe necessità di indugiare oltre, ma per completezza, è sufficiente descrivere la composizione della Commissione.
La Dottoressa Neroni (curriculum depositato come documento 37 produzioni della Regione) è abilitata alla professione di avvocato, è dirigente, svolge funzioni nel settore gare e contratti, è stata ripetutamente componente di commissioni giudicatrici ed è all’evidenza esperta nella materia delle gare d’appalto.
L’ing. Cannas (curriculum depositato come documento 36 delle produzioni dell’amministrazione) è ingegnere abilitata all’esercizio della professione ed è evidentemente esperta in gare d’appalto. Come correttamente segnala la difesa della controinteressata (pagina 7 della memoria datata 14 aprile 2017) l’ing. Cannas è stata componente di commissioni giudicatrici anche in appalti riguardanti la videosorveglianza e i sistemi di sicurezza.
La dottoressa Deiana è evidentemente più che qualificata tenuto conto del curriculum (documento 33 produzioni dell’amministrazione) dal quale si evince, tra l’altro:
un dottorato di ricerca in diritto amministrativo, funzioni di giudice onorario presso Tribunale di Cagliari, notevole esperienza in materia di appalti e contratti, la collaborazione alla Rivista “Appalti e contratti”.
Che i componenti della Commissione fossero qualificati in base all’interpretazione che dell’art. 84, comma 2, d.lgs. 163/2006 fornisce la giurisprudenza è del tutto fuori discussione.
La terza censura dei motivi aggiunti, relativa alla contestazione dei giudizi tecnici espressi dalla commissione, è stata già affrontata in sede di esame del secondo motivo del ricorso introduttivo, e valgono le medesime considerazioni già svolte.
Non merita poi, di essere condivisa la successiva censura, relativa alla violazione del punto 7, lett. A) del disciplinare di gara, che prevede l’attribuzione dei coefficienti preliminari “sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario”.
Il RTI ricorrente contesta che la valutazione finale non sarebbe il risultato della media della somma dei giudizi espressi da ciascun commissario, bensì espressione di un giudizio collettivo della commissione.
In realtà, come correttamente fatto rilevare dalla difesa regionale, non è dato riscontrare alcuna violazione della lex specialis, dal momento che l’identità numerica riscontrabile tra la media dei coefficienti e il punteggio attribuito da ciascun commissario è ascrivibile unicamente al fatto che tutti i componenti della commissione hanno attribuito lo stesso punteggio, come è ben possibile, senza che ciò concreti alcun vizio nella valutazione finale.
La censura formulata con il quinto motivo sarebbe radicalmente inammissibile per la sua genericità e comunque infondata dal momento che con la medesima si pretende di contestare la ragionevolezza e razionalità della scala di valutazione per l’attribuzione dei coefficienti, così come configurata dal disciplinare di gara.
Non solo non è dato rilevare quale concreto pregiudizio avrebbe conseguito il RTI ricorrente dall’impiego della predetta scala di valori, ma, ancora una volta, si deve rammentare che il Giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle, né illogiche né contraddittorie espresse dall’Amministrazione.
Dall’infondatezza delle censure esaminate discende, inevitabilmente, l’infondatezza dell’ultimo motivo dedotto dal RTI ricorrente, avente ad oggetto la pretesa illegittimità, in via derivata, del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
In definitiva, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti, devono essere respinti siccome infondati.
Il ricorso incidentale proposto dal RTI controinteressato deve, conseguentemente, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il medesimo trarre, dal suo eventuale accoglimento, alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita con il rigetto del ricorso principale.
La complessità e la novità di alcune delle questioni sottoposte al Collegio, consentono di rinvenire i motivi per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
1) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
2) rigetta il ricorso principale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l’intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gianluca Rovelli | Caro Lucrezio Monticelli | |
IL SEGRETARIO
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