Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione I, sentenza n. 839 depositata il 14 novembre 2019
N. 00839/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RD S.p.A. – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, Debora Urru e Michele Di Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, non costituita in giudizio;
Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Luisa Brundu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Iaria e Ivan Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Lai in Cagliari, via Alagon n. 1;
per l’annullamento:
– della Determinazione Dirigenziale n. 2929 del 9 aprile 2019, recante “Aggiudicazione definitiva, procedura aperta telematica, per la fornitura in service di sistemi analitici completi, strumentazioni reagenti e materiali per le determinazioni della glicemia, dell’emocromo e della pcr da digitopuntura, con tecnologia POCT, in unione di acquisto tra ATS Sardegna e all’A.O.U. di Sassari“, comunicata ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a RD S.p.A. in data 11 aprile 2019 (doc. 1), in relazione al Lotto n.1, nonché, per quanto occorrer possa, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice ed in particolare:
– del verbale n. 3 relativo alla seduta del 24 luglio 2018 in cui la Commissione ha proceduto alla verifica della conformità della documentazione tecnica di tutte le concorrenti (doc. 13);
– del verbale n. 4 relativo alla seduta del 7 agosto 2018 in cui la Commissione ha eseguito la valutazione della campionatura e la valutazione di ammissibilità e/o esclusione delle concorrenti alla fase successiva della procedura di gara (doc. 14);
– del verbale n. 8 relativo alla seduta riservata del 6 marzo 2019 della Commissione giudicatrice ed il relativo “Allegato A verbale 8 valutazioni lotto n. 1” (doc. 2);
– del verbale n. 9 relativo alla seduta pubblica del 27 marzo 2019 in cui il Presidente della Commissione giudicatrice dava lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta dalla Commissione e procedeva alla lettura della graduatoria (doc. 3);
– del Bando di gara (doc. 4), del Disciplinare di gara (doc. 5), del Capitolato Tecnico (doc. 6), del Capitolato Speciale d’Appalto (doc. 7) e dei Chiarimenti (doc. 8) nelle parti di cui in esposizione;
nonché,
per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MD S.r.l. e dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La RD S.p.A., di seguito anche solo Roche, ha partecipato alla procedura di gara aperta, indetta dall’Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna, per la «fornitura in service di sistemi analitici completi, strumentazioni e reagenti e materiali per le determinazioni: della glicemia, dell’emocromo e della PCR da digitopuntura, con tecnologia point of care testing (POCT)», per un importo complessivo a base di gara pari ad Euro 5.277.090,00, iva esclusa. La gara è stata suddivisa in due lotti.
La Roche ha presentato la sua offerta per il lotto 1, avente a oggetto la fornitura in service di un «sistema diagnostico per l’esecuzione e la gestione della misurazione della glicemia in ambito ospedaliero e sanitario».
Alla procedura ha partecipato anche la società MD S.r.l., di seguito anche solo MD.
2. – Con provvedimento della stazione appaltante, n. 2 del 8 agosto 2018, l’offerta di RD è stata esclusa dalla gara per la ritenuta non conformità al requisito minimo previsto dal capitolato tecnico, alla lettera D) “Assistenza Tecnica”, secondo cui «qualora sia necessario, la fornitura deve comprendere uno stabilizzatore di corrente elettrica o un sistema di alimentazione elettrica di emergenza (p.e. batteria tampone) a carico della ditta offerente».
Provvedimento di esclusione annullato con sentenza di questo Tribunale, Sezione Prima, 10 gennaio 2019, n. 16.
3. – A seguito di tale sentenza e della conseguente riammissione alla procedura dell’offerta di RD, nella seduta pubblica svoltasi il 27 marzo 2019 è stata data lettura dei punteggi attribuiti alla componente tecnica delle offerte presentate dalle due ditte partecipanti, come di seguito riportato:
− RD = punti 53,29, riparametrati a 55,63;
− MD = punti 67,05, riparametrati a 70,00.
All’esito dell’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche (punti 30 per la RD e punti 24,29 per la MD), è stata predisposta la graduatoria provvisoria nella quale l’offerta della MD, cui sono stati assegnati complessivamente 94,29 punti, ha preceduto l’offerta della RD (85,63 punti).
Con la determinazione dirigenziale n. 2929 del 9 aprile 2019, l’A.T.S. Sardegna ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della MD.
4. – Con il ricorso introduttivo, la RD S.p.A. chiede l’annullamento del predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché degli altri atti della procedura di gara meglio descritti in epigrafe, deducendo plurime censure che saranno esaminate nella parte in diritto.
Con motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2019, la ricorrente ha integrato i motivi a seguito della sopravvenuta conoscenza del contenuto degli atti acquisiti in sede di accesso (cui la stazione appaltante avrebbe dato riscontro solo in data 2 maggio 2019).
5. – Si è costituita in giudizio l’A.T.S. Sardegna, che eccepisce la tardività del ricorso nella parte in cui si contestano le clausole del capitolato speciale d’appalto, dal momento che dette clausole avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Nel merito, replica analiticamente alle censure della ricorrente e conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
6. – Resiste in giudizio anche la controinteressata MD S.r.l., che – con atto depositato il 30 maggio 2019 – propone anche ricorso incidentale diretto a far invalidare gli atti della procedura di gara con cui è stata ammessa l’offerta della RD e, in particolare, del provvedimento di riammissione alla gara n. 3 del 17 gennaio 2019, dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 2929 del 9 aprile 2019, nella parte in cui approva detti verbali.
7. – Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. – L’esame della controversia deve iniziare dal ricorso introduttivo, nella parte in cui Roche contesta la legittimità dell’ammissione alla gara dell’aggiudicataria, la cui offerta avrebbe dovuto essere esclusa per la mancanza di plurime caratteristiche tecniche richieste dal capitolato speciale d’appalto.
9. – Sotto questo profilo, con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e dell’allegato capitolato tecnico (che contiene la descrizione delle caratteristiche tecniche, della tipologia e dei requisiti dei prodotti offerti), sostenendo che l’offerta di MD risulterebbe carente della caratteristica tecnica minima relativa all’analizzatore portatile, il quale deve garantire “Elevata capacità di memoria dei dati (risultati del paziente e del controllo dei dati) con possibilità sull’analizzatore di visualizzare lo storico del paziente (indicare il numero dei profili memorizzabili)” (pag. 1 del Capitolato Tecnico, lettera “A) Analizzatori Portatili”, doc. 6 di parte ricorrente). Nella relazione tecnica della MD nessuna indicazione sarebbe formulata circa la presenza dello “storico” del paziente e del relativo numero dei profili memorizzabili.
9.1. – Il motivo è infondato.
Con la censura, in realtà, si lamenta la carenza di indicazioni, sul punto, nella relazione tecnica della controinteressata. Tuttavia, nella relazione tecnica è attestato il possesso del requisito, anche se non è precisato il numero dei profili memorizzabili; dato, quest’ultimo, la cui assenza non inficia comunque la completezza dell’offerta sotto il profilo tecnico, posto che il capitolato non pretende un numero minimo di profili memorizzabili per ciascun paziente.
9.2. – Nondimeno, non è superfluo richiamare quanto sottolineato sia dall’amministrazione che dalla controinteressata, ossia che il sistema della MD (così come quello proposto dalla Roche) ha superato, anche sotto questo profilo, la verifica tecnica effettuata sulla campionatura prodotta dall’offerente.
10. – Con il secondo motivo, la Roche afferma che l’offerta tecnica di MD, per quanto riguarda la fornitura dell’analizzatore portatile, avrebbe dovuto essere esclusa in quanto il dispositivo è carente anche dell’ulteriore caratteristica tecnica minima richiesta dal capitolato, relativa alla «modifica della configurazione strumentale da remoto». Sebbene nella relazione tecnica della MD si risponda affermativamente in merito alla sussistenza del predetto requisito, tuttavia non è precisato come esso sarebbe soddisfatto; in particolare, nell’offerta non vengono indicate quali sarebbero le funzionalità dello strumento che consentirebbero di garantire la “modifica della configurazione strumentale da remoto”.
10.1. – Il motivo non può essere accolto.
Osservato che nella relazione tecnica, versata in atti (cfr. in specie all. 2 deposito A.T.S. del 24 giugno 2019), si attesta che il dispositivo offerto è in grado, utilizzando un particolare software, di «Interfacciarsi in maniera bidirezionale con gli strumenti POC consentendo le operazioni di setup, aggiornamento, introduzione dei parametri di riferimento dalla postazione di controllo/consultazione», si deve rilevare, infatti, come il capitolato non richiedeva nessuna ulteriore specificazione; per cui, anche sotto questo profilo, il dispositivo offerto può ritenersi conforme al capitolato, come ha ritenuto A.T.S.
11. – Con la seconda parte del ricorso introduttivo, sono dedotti vizi relativi alla fase della attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.
12. – Deve necessariamente premettersi, in termini generali, che l’esame delle singole censure sarà condotto nel rispetto dei noti limiti del riscontro di ragionevolezza e di non contraddittorietà delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara, oltre che dell’assenza di errori o travisamenti sui fatti rilevanti, in conformità agli indirizzi giurisprudenziali sul punto.
13. – Ciò posto, con il terzo e quarto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dei punteggi attribuiti per i parametri di valutazione D1: “Valutazione del contratto full risk: caratteristiche e descrizione dell’offerta di manutenzione, manutenzione preventiva programmata e straordinaria”; e D2: “Tempi di intervento dalla chiamata e sostituzione di strumentazione in caso di guasto irreparabile (specificare tempi e modi)”. Si sostiene che i punteggi assegnati ad entrambe le offerte sono errati in quanto la proposta di Roche è, sotto molteplici profili, migliore di quella di MD.
13.1. – Con riferimento al primo parametro, per il quale MD ha ottenuto un punteggio pari a 4 punti e Roche un punteggio di 2,35 punti, non si sarebbe tenuto conto che l’offerta della ricorrente (a differenza di quella della controinteressata) non necessita di manutenzione.
Si richiede, quindi, l’assegnazione di 4 punti a Roche; e l’assegnazione di 2 punti a MD.
13.2. – Quanto al secondo parametro (per il quale MD ha ottenuto 5 punti e Roche 2,94 punti), la proposta tecnica di Roche sarebbe migliore sotto diversi profili, in quanto:
− in caso di guasto dell’analizzatore: MD effettua la sostituzione solo se non è possibile la riparazione; Roche invece effettua sempre la sostituzione immediata per gli strumenti in garanzia;
− in caso di emergenze: MD garantisce l’intervento nelle successive 4 ore, mentre Roche garantisce l’intervento nelle successive 2 ore;
– Roche ha dichiarato la disponibilità di un numero verde operativo attivo dal lunedì al sabato dalle h. 8.30 alle h. 17.30, più ampia rispetto a quella di MD.
Roche richiede, quindi, l’assegnazione di un coefficiente più alto (pari ad almeno 5 punti riparametrati) e l’assegnazione di un coefficiente più basso a MD (pari a 2,94 punti).
13.3. – I due motivi non colgono nel segno.
Si deve rilevare, infatti, che la valutazione del parametro D1 (come si evince dalla sua descrizione) aveva per oggetto una complessiva proposta di assistenza (c.d. full risk) e non solo l’aspetto relativo alla manutenzione, con la conseguenza che l’offerta di MD è stata ritenuta sul punto complessivamente migliore pur risultando l’offerta di Roche superiore per alcuni profili (come per quello evidenziato relativo alla rapidità dell’intervento in caso di emergenze); quanto al secondo parametro, come esattamente osservato dall’amministrazione, le condizioni proposte da Roche per la sostituzione dello strumento erano comunque subordinate a una verifica tecnica da eseguirsi in un centro di assistenza ubicato fuori dalla Regione, con la conseguenza che non è irragionevole la valutazione espressa dalla commissione, che ha dato prevalenza all’offerta di MD che garantisce la sostituzione della strumentazione in tutti i casi in cui «non sia possibile ripararla in loco».
14. – Con i motivi dal quinto al nono, la Roche contesta esclusivamente i punteggi attribuiti alla sua offerta, per i seguenti parametri di valutazione:
V) A1: “Buona corrispondenza/linearità analitica con i metodi in uso presso il laboratorio tipo di metodologia”, per il quale la commissione avrebbe dovuto privilegiare l’offerta Roche basata sul metodo di misura “Glucosio deidrogenasi”, indicato come preferibile dalla stessa stazione appaltante.
Il rilievo non può essere condiviso, sia perché l’indicazione di preferenza per un certo metodo di analisi esclude, di per sé, che si tratti di requisito indispensabile; sia perché il criterio implica una valutazione complessiva dell’elemento tecnico offerto, tanto è vero che la descrizione fa riferimento ai “metodi in uso” e non al solo metodo invocato da Roche.
VI) A3: “Sistema di riconoscimento di strisce e controlli per garantire utilizzo di materiale non scaduto”: si sostiene che è illogico aver assegnato 2 punti all’offerta della MD e 1 punto all’offerta della Roche, visto che entrambe le soluzioni tecniche garantiscono in maniera equivalente il riconoscimento di strisce e controlli.
Il rilievo non è fondato, posto che il miglior punteggio attribuito all’offerta della MD è ragionevolmente fondato sulla maggiore semplicità d’uso del sistema, come sottolineato dall’amministrazione e come si evince dal confronto tra le relazioni tecniche.
VII) A4: “Possibilità di gestire altri parametri analitici”, per il quale MD ha ottenuto il punteggio massimo di 5 punti, attribuito dalla commissione senza considerare che anche il dispositivo offerto da Roche è in grado di gestire altri parametri analitici.
La censura non è condivisibile, ove si mettano a confronto le due relazioni tecniche: mentre in quella della MD è esplicitamente indicato (p. 65 della relazione, doc. 20 prodotto dalla ricorrente) che il sistema consente anche la misurazione della chetonemia, nel sistema proposto dalla Roche vi è la possibilità di inserire il risultato di test eseguiti con altri sistemi di misurazione ma non quella di effettuare direttamente le analisi per la misurazione di ulteriori parametri (quale quello relativo alla chetonemia). Per cui è ragionevole la divaricazione tra i punteggi attribuiti dalla commissione.
VIII) B2: “Modalità di identificazione operatore e paziente (braccialetto)”, per il quale si sostiene l’illogicità del giudizio della Commissione in quanto la soluzione tecnica offerta da Roche è superiore a quella di MD, in quanto garantisce una ampia gamma di codici rilevabili (tramite bar code) e la possibilità di definire caratteristiche ad hoc per ogni reparto.
La censura deve ritenersi inammissibile, considerato che con essa la ricorrente tende a sovrapporre la propria valutazione a quella espressa dalla commissione di gara che non ha ritenuto di dover privilegiare sul punto l’offerta della ricorrente.
IX) B5: “Modalità di gestione/rielaborazione del CQ e tipologia di allarmi”, per il quale l’offerta della MD ha ottenuto il punteggio massimo pari a 4 punti, contro i 2 punti ottenuti da Roche; illogico il punteggio assegnato a Roche che ha proposto una soluzione tecnica (descritta nella Relazione tecnica), meritevole del punteggio massimo.
La censura è infondata. Come osservato dall’amministrazione resistente, il punteggio è giustificato dalla differente modalità di inserimento della data di scadenza dei lotti per il controllo di qualità; inserimento che per il dispositivo Roche è solo manuale mentre per quello della MD avviene attraverso bar code.
15. – Con i motivi dal decimo al dodicesimo, la ricorrente contesta il punteggio assegnato all’offerta della MD, in relazione ai seguenti parametri:
X) B8: “Connessione wireless sull’analizzatore”, in relazione al quale dovrebbero essere sottratti i 2 punti assegnati, in quanto l’analizzatore offerto dall’aggiudicataria non dispone della connessione wireless integrata, utilizzabile solo se questo venga inserito nella docking station.
Dalla documentazione in atti (relazione tecnica della MD: doc. 20 prodotto dalla ricorrente, e manuale d’uso del glucometro: doc. 6 della controinteressata) risulta che il dispositivo «viene proposto con la funzione di comunicazione in modalità wireless, installata come opzione in fabbrica prima dell’acquisto del prodotto». Pertanto, è smentita l’asserzione della ricorrente, con la conseguente reiezione della censura.
XI) B1: “Performance complessive e flessibilità del sistema (semplicità d’uso di trasporto, maneggevolezza, modalità e capacità di comunicazione col sistema gestionale in remoto ecc.”, in relazione al quale sarebbe illogico il massimo punteggio assegnato all’offerta MD, considerato che lo strumento di Roche (avendo al suo interno una scheda di rete wi-fi) ha una maggior semplicità d’uso ed una migliore capacità di comunicazione col sistema gestionale in remoto, rispetto allo strumento MD.
Il rilievo è infondato, sulla base delle medesime ragioni già evidenziate, posto che non corrisponde a quanto emerge dalla documentazione agli atti l’assunto della Roche che il dispositivo offerto dalla MD sia sfornito di connessione wi-fi.
XII) B3: “Possibilità di inibire il funzionamento dello strumento a seguito della non ottemperanza dei parametri d’uso configurati”, per il quale l’offerta della MD avrebbe dovuto ottenere un giudizio un punteggio pari a 4,25, non quello massimo di 5 punti, non avendo la possibilità di essere bloccato da remoto.
Anche detta censura è infondata data la infondatezza del presupposto da cui muove il rilievo formulato da Roche, giacché – come si è visto in sede di esame del secondo motivo – non corrisponde al vero che il dispositivo non sia configurabile da remoto.
16. – In via subordinata, la ricorrente censura anche la lex specialis di gara, ed in particolare il Capitolato Tecnico, nella parte in cui sono formulati i parametri di valutazione dell’offerta tecnica, per la genericità dei predetti criteri, che non avrebbero consentito di comprendere ex ante quali sarebbero state le caratteristiche che la Commissione avrebbe valutato (tredicesimo motivo). Genericità che non sarebbe stata colmata dalla commissione in sede di assegnazione dei singoli punteggi, poiché – come risulta dai verbali di gara – è mancato il supporto di una motivazione discorsiva che spiegasse o giustificasse l’assegnazione degli stessi (quattordicesimo motivo).
16.1. – I motivi sono infondati, alla luce delle recenti affermazioni del Consiglio di Stato (si veda Sezione Quinta, 15 luglio 2019, n. 4965, che sul punto ha riformato la sentenza T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 15 gennaio 2019, n. 19), secondo le quali, pur in mancanza della individuazione di sub criteri per l’attribuzione del punteggio, «la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l’attribuzione del punteggio» (punto 5.5.2. della sentenza cit.). Pertanto, la modalità espressiva del voto dei singoli commissari rende superflua anche una (ulteriore) motivazione discorsiva.
Inoltre, l’amministrazione appaltante non è nemmeno tenuta a prefissare dei criteri (e sub-criteri) oggettivi e a contenuto vincolato, dato che può riservarsi un margine di discrezionalità nell’assegnazione dei punteggi al fine della individuazione della miglior offerta possibile, apprezzamento che non può che essere riservato alla commissione di gara (v. punto 5.5.3. della sentenza cit.).
17. – Con il quindicesimo motivo, la ricorrente ritiene illegittima l’affermazione contenuta nel verbale n. 9 della seduta pubblica del 27 marzo 2019, secondo cui “nel caso in cui l’offerta di Roche risultasse la migliore”, si procederà alla sottrazione, dall’offerta economica, dell’importo relativo ai c.d. gruppi di continuità, non previsti per i dispositivi offerti da Roche.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, considerato che l’offerta della ricorrente non è risultata aggiudicataria.
18. – Con il sedicesimo e il diciassettesimo motivo, la ricorrente ritiene illegittima la previsione del capitolato tecnico relativa alle “strisce reattive”, con la quale l’amministrazione ha espresso la propria preferenza per il metodo della “Glucosio Deidrogenasi”, sia perché la lex specialis avrebbe indicato in termini di mera preferenza un requisito tecnico necessario; sia perché non ha nemmeno previsto uno specifico punteggio che premiasse i prodotti che utilizzano il metodo ritenuto preferibile.
18.1. – Le censure sono infondate.
La specificazione della caratteristica tecnica del prodotto richiesto in termini di preferenza è frutto di una valutazione discrezionale dell’amministrazione appaltante, che in tal modo definisce le caratteristiche dei prodotti che intende acquisire attraverso il contratto di appalto, in relazione ai bisogni da soddisfare. E per contestare tale scelta, la ricorrente avrebbe dovuto dedurre rilievi tali da far emergere la manifesta illogicità e irragionevolezza della indicazione calata nelle regole della gara, non essendo evidentemente sufficiente affermare apoditticamente che detto requisito sarebbe invece essenziale e necessario.
18.2. – Peraltro, che il requisito tecnico in questione non abbia particolare rilevanza per l’amministrazione appaltante è dimostrato proprio dal fatto che non si è ritenuto di valorizzarlo nemmeno in sede di distribuzione del punteggio riservato alla qualità tecnica delle offerte.
19. – Con motivi aggiunti depositati il 4 giugno 2019, la ricorrente propone ulteriori censure incentrate sulla asserita difformità dell’offerta aggiudicataria, rispetto alle caratteristiche tecniche pretese dal capitolato, che avrebbero dovuto portare alla esclusione della MD dalla gara.
20. – Con il diciottesimo motivo, la ricorrente sostiene che, con riferimento alla richiesta fornitura di stampanti e gruppi di continuità, l’offerta della MD non garantisce la disponibilità per ciascuno degli ospedali o laboratori di analisi e ambulatori facenti parte delle rispettive ASSL/AOU, essendosi limitata la MD a offrire 9 stampanti e 9 gruppi di continuità, mentre i presìdi da servire sono complessivamente almeno 36. Riguardo alla richiesta fornitura di stampanti, la ricorrente impugna anche il capitolato ove fosse inteso nel senso di imporre necessariamente la fornitura di stampanti, a prescindere dalla loro utilità in concreto; e ciò in considerazione del fatto che i dispositivi della Roche non necessitano di stampanti.
20.1. – Il motivo non coglie nel segno, considerato che in un allegato al capitolato tecnico (cfr. doc. 7 prodotto dalla controinteressata) l’amministrazione appaltante ha determinato nel numero di nove i sistemi informatici da fornire, ciascuno comprendente una stampante e un gruppo di continuità. Pertanto, l’offerta MD è, sul punto, del tutto conforme alla disciplina di gara.
21. – Con il diciannovesimo motivo, si denuncia che l’offerta aggiudicataria è difforme dal capitolato tecnico anche perché i gruppi di continuità sono destinati a proteggere non i glucometri ma i server delle Aziende Sanitarie interessate dalla fornitura.
Il motivo è inammissibile, dal momento che l’affermazione della ricorrente è del tutto sprovvista di prova.
22. – In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere rigettati, con l’assorbimento degli ulteriori motivi sollevati solo in via subordinata all’accoglimento del ricorso incidentale della controinteressata. Impugnazione incidentale che, peraltro, è a sua volta improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse.
23. – La disciplina delle spese del giudizio segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da MD S.r.l.
Condanna la ricorrente RD S.p.A. al pagamento delle spese giudiziali in favore della A.T.S. Sardegna e della controinteressata, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Dante D’Alessio, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Giorgio Manca | Dante D’Alessio | |
IL SEGRETARIO
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