Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione I sentenza n. 1096 depositata il 17 maggio 2018
N. 01096/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120, commi 2 bis e 6 bis, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2018, proposto da
“RC” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissariato straordinario unico nominato con D.P.C.M. 26 aprile 2017, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;
nei confronti
A. S.r.l. non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento n. 20 del 7 marzo 2018 del Commissario straordinario unico nominato con D.P.C.M. del 26 aprile 2017 recante esclusione da gara “l’affidamento dei lavori di realizzazione rete acque nere località Tre fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e collettamento dell’impianto di depurazione nel Comune di Campobello di Mazara – Intervento cod. ID 33495 – Delibera CIPE n. 60/2012 CUP: B16D12000040006 – CIG: 71687553C5” da realizzarsi nel territorio di Campobello di Mazara (Trapani).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissariato straordinario unico nominato con D.P.C.M. 26 aprile 2017;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio dell’11 maggio 2018, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
La controversia ha ad oggetto il provvedimento con cui il Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di trattamento delle acque reflue ha escluso la società “RC” s.r.l. dalla gara per l’affidamento dei “lavori di realizzazione rete acque nere località Tre Fontane, Torretta Granitola, Cartibubbo e collettamento dell’impianto di depurazione” (CUP: B16D12000040006, CIG: 71687553C5, importo complessivo € 17.792.960,35).
L’esclusione è stata motivata con riferimento alla circostanza che detta società non aveva dato seguito al soccorso istruttorio, il quale era stato attivato al fine di consentire la sostituzione di due dei tre subappaltatori, che erano stati indicati in sede di gara relativamente alla categoria OS 35 IV, ma erano risultati non qualificati.
L’impresa aveva, in particolare, riscontrato la richiesta, rappresentando che non poteva procedere alla sostituzione a causa di difficoltà nell’individuazione di ulteriori subappaltatori, ma che la stessa non era necessaria, in quanto uno dei tre soggetti indicati era risultato qualificato.
Così ricostruiti i fatti di causa e prima di procedere all’esame del merito, va rilevato che dagli atti processuali non risulta che sia ancora stata disposta l’aggiudicazione, cosicchè si verte in materia di esclusione e va applicato il combinato disposto dei commi 2 bis e 6 bis dell’art. 120 c.p.a. i quali prevedono che: tali giudizi sono definiti in camera di consiglio se le parti non chiedono la trattazione in udienza pubblica; il differimento della trattazione può avvenire solo per esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.
Nella specie non sussistono esigenze istruttorie e il contraddittorio è integro; le parti, alle quali il Presidente ha rappresentato che la controversia sarebbe stata definita con sentenza breve, non hanno, inoltre, chiesto la trattazione in udienza pubblica, né hanno rappresentato l’esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale e, comunque, non si sono opposte in alcun modo all’immediata definizione della controversia.
Ciò posto, l’unico motivo, con cui si deduce la carenza d’istruttoria e motivazione, è fondato.
Invero, nel condiviso parere del Consiglio di Stato n. 2286 del 3 novembre 2016, fatto proprio dall’ANAC nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017, si precisa che occorre dare un’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 80, commi 1 e 5, del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto le cause di esclusione dalla gare di appalto.
Ciò posto, si è affermato che “quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”.
Nella specie è incontroverso tra le parti che uno dei tre subappaltatori indicati dalla ricorrente era qualificato, cosicchè il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione impugnato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Commissariato straordinario unico nominato con D.P.C.M. 26 aprile 2017 al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille /00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Aurora Lento | Calogero Ferlisi | |
IL SEGRETARIO
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