Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sentenza n. 226 depositata il 29 gennaio 2018
N. 00226/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02276/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2276 del 2017, proposto da:
N. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gabriele Bricchi ed Ermanno Vaglio, con domicilio eletto presso lo studio Gaetana Donati, in Catania, Via Antonio Cecchi 10;
contro
– Ministero della Difesa (Comando Brigata Meccanizzata “Aosta”, Comando Forze Operative Sud, Capo di Stato Maggiore), in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
– Comune di Niscemi, non costituito in giudizio;
nei confronti di
M. S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento n. 58 in data 14 novembre 2017, comunicato a mezzo PEC in data 16 novembre 2017, con cui il Comando Brigata Meccanizzata “Aosta” ha escluso la ricorrente dalla procedura CIG 72470116A9 – Codice Gara 6880531; b) del provvedimento di aggiudicazione n. 69/2017 in data 5 dicembre 2017; c) in via subordinata, della lettera di invito e dei chiarimenti in data 31 ottobre 2017 nella parte in cui si ritenga intendano richiedere a pena di esclusione l’indicazione di una specifica capacità di credito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che nell’odierna camera di consiglio sono stati sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, anche in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Viste le conclusioni delle parti, come formulate in ricorso e nella memoria di costituzione;
Ritenuto che il ricorso sia infondato, di talché lo stesso può esser definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno dieci giorni dall’ultima sua notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione;
Osservato che il – non irragionevole – punto 11 della lettera di invito imponeva ai concorrenti di presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, da cui risultasse “inequivocabilmente la solvibilità del concorrente in relazione all’importo di gara” (€ 643.750,00, oltre IVA);
Osservato che due le referenze bancarie prodotte dalla ricorrente attestano una “situazione finanziaria equilibrata che consente di far fronte agli impegni assunti” (la prima) e la presenza di “mezzi finanziari adeguati per assumere e mantenere impegni proporzionali alla propria capacità produttiva” (la seconda);
Ritenuto che le referenze bancarie prodotte dall’interessata non attestino in modo specifico ed inequivocabile l’immediata solvibilità dell’impresa con riferimento all’importo di gara (€ 643.750,00, oltre IVA), non essendo al riguardo sufficiente che le stesse menzionino nel loro oggetto la procedura di gara di cui si discute;
Ritenuto sul punto condivisibile il parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014 e la giurisprudenza ivi richiamata;
Ritenuto che nel caso di specie rilevi l’omessa allegazione, sotto un profilo sostanziale, di un documento previsto a pena di esclusione e non un’irregolarità sanabile, con la conseguenza che non risulta possibile far ricorso al cosiddetto “soccorso istruttorio”, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali (sul punto, cfr. il menzionato parere dell’ANAC n. 100 del 26 novembre 2014, nonché i principi enunciati nelle decisioni del Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 16/2014 e n. 9/2014);
Ritenuta ininfluente la circostanza che il fac-simile per la presentazione delle referenze bancarie sia stato messo a disposizione dalla stazione appaltante solo a seguito di una richiesta di chiarimenti, posto che la descrizione del contenuto della referenza era delineato in modo inequivocabile e puntuale nel punto 11 della lettera di invito;
Ritenuto che, come condivisibilmente affermato da parte ricorrente, il requisito della capacità economica possa certamente essere provato con altri mezzi, ma che era onere della società ricorrente avvalersi tempestivamente di tali strumenti alternativi;
Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere rigettato, mentre sussistono giusti motivi, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali non assolutamente univoci in materia, per compensare fra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Giuseppa Leggio, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Daniele Burzichelli | ||
IL SEGRETARIO
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