Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sezione I sentenza n. 130 depositata il 25 gennaio 2018
N. 00130/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2017, proposto da:
R. s.r.l. U.S., rappresentata e difesa dagli avvocati Ettore Notti e Antonio Ferraiolo, e domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Abeniacar, Lucia Macchia e Maria Teresa Zenti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;
per l’annullamento
del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta dal Comune di Livorno ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs 50/2016 per l’esecuzione di riparazioni di impianti segnaletici verticali e orizzontali (CIG 7088789DBA), comunicato con nota pec del 29.11.2017;
ove occorrer possa, del bando e del disciplinare nonché degli allegati ai predetti;
e per il risarcimento in forma specifica mediante la riammissione in gara, ovvero in subordine, al risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti impugnati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Livorno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 il consigliere Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Livorno ha indetto la gara per l’accordo quadro, con unico operatore, relativo all’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto le riparazioni di impianti segnaletici verticali e orizzontali, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La stazione appaltante, rilevato che la ricorrente aveva indicato nel dettaglio dell’offerta economica un importo discordante da quanto risultante dal ribasso offerto, ha chiesto chiarimenti, comunicati dall’interessata con nota pec del 11.11.2017.
Il Comune, con determinazione del 29.11.2017, ha infine disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara, stante la ravvisata incertezza assoluta dell’offerta economica.
Avverso tale provvedimento la società istante è insorta deducendo:
-eccesso di potere per difetto di istruttoria; errata valutazione dei presupposti; illogicità e contraddittorietà manifeste; motivazione apparente o perplessa circa la valutazione di assoluta incertezza dell’offerta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Livorno.
Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2017 le parti sono state avvertite della possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata, dopodiché la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte resistente, stante la manifesta infondatezza del medesimo.
Nel caso di specie emerge una palese discordanza tra quanto indicato dalla ricorrente con l’offerta economica (euro 287.285 oltre agli oneri di sicurezza di euro 34.378, non sottoposti a ribasso, quantificati nel disciplinare di gara) e quanto indicato dalla stessa nel relativo dettaglio (euro 331.664, con esclusione degli oneri di sicurezza di euro 34.378): si vedano i documenti n. 3 e 4 depositati in giudizio dal Comune.
Trattasi di discordanza che non è spiegabile sulla base di un errore di calcolo riconoscibile, e che nemmeno trova giustificazione nei chiarimenti forniti dall’interessata alla stazione appaltante (documento n. 2 depositato in giudizio dall’Amministrazione).
La ricorrente evidenzia che l’errore materiale è costituito dall’avere indicato nell’offerta economica l’importo di euro 321.664,29, anziché l’importo di euro 331,664,29 riportato nel dettaglio e nei chiarimenti presentati all’Amministrazione.
Il Collegio osserva sul punto che tale discordanza è già di per sé motivo di incertezza assoluta sull’offerta e che comunque la contraddittorietà delle indicazioni date dalla ricorrente è ancora più evidente se si considera che l’importo di euro 321.664,29 di cui all’offerta economica (risultante dalla somma dell’importo di euro 287.285,89, di cui euro 10.000 per oneri di sicurezza afferenti l’impresa, e dell’importo di euro 34.378,40) è comprensivo di tutti i costi di sicurezza, mentre l’importo di euro 331.664 desumibile dal dettaglio dell’offerta economica e confermato in sede di chiarimenti non include gli oneri di sicurezza di euro 34.378,40 (come riconosce del resto la stessa ricorrente alla pagina 4 dell’impugnativa).
Pertanto, la differenza tra i due importi offerti (rispettivamente esposti nell’offerta economica e nel relativo dettaglio), se computati entrambi al lordo oppure al netto dei costi di sicurezza, è ancora più ampia di quel che farebbe pensare la società istante laddove deduce che l’errore “risiede nella trascrizione di euro 321.664,29 invece che euro 331.664,29” (pagine 3 e 4 dell’impugnativa).
Per tali ragioni trova applicazione l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio le irregolarità essenziali riguardanti l’offerta e legittima quindi l’estromissione dalla gara dell’offerta economica di incerto contenuto. Invero, risultano ostativi all’ammissione della società istante il principio della parità tra i concorrenti ed il generale principio dell’autoresponsabilità, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze di errori commessi nella formulazione dell’offerta (si veda TAR Toscana, I, 16.6.2017, n. 835, riguardante un analogo caso di incertezza di contenuto dell’offerta economica).
Alla stregua delle circostanze fattuali emerse, della citata norma legislativa e di tali principi l’Amministrazione era tenuta ad escludere la ricorrente dalla procedura selettiva, non rilevando nel caso di specie un errore materiale di immediata percezione ed essendovi un insanabile contrasto tra l’offerta economica ed il relativo dettaglio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune di Livorno la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Manfredo Atzeni, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Gianluca Bellucci | Manfredo Atzeni | |
IL SEGRETARIO
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