Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sezione I sentenza n. 645 depositata il 14 maggio 2018

N. 00645/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01254/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Piccinini e Gianmarco Poli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Saladino in Firenze, via de’ Tornabuoni 4;

contro

IL  s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Agnese Del Nord, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Pier Capponi 21;
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sansoni e Debora Pacini, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza della Signoria 1;

nei confronti

AI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Rodolfo Jose’ Mendez, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della determinazione n. 58 del 28 agosto 2017, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, ed ulteriori 24 mesi in opzione per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a LED – CPV 31520000-7, CUP G19J17000010001, nonché della relativa nota di comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.lgs. n. 50/2016;

– dell’atto contenente la proposta di aggiudicazione, per il Lotto n. 1, all’operatore economico AI S.r.l.;

– dei verbali di gara e dei relativi allegati (con particolare ma non esclusivo riferimento ai verbali del 12 giugno 2017; del 21 giugno 2017; del 28 giugno 2017; del 25 luglio 2017; del1 agosto 2017; del 7 agosto 2017), di cui si è ottenuta copia digitale in data 13 settembre 2017, all’esito all’istanza di accesso ex artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 22 ss. l. n. 241/1990, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente;

– di tutti gli ulteriori verbali di gara, anche di data e tenore sconosciuti, in parte qua ossia nella parte in cui incidano sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente;

– di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ivi compreso il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e i relativi allegati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

– nonché, di ogni altro atto e provvedimento, anche non relativo alla procedura di gara, di data ed estremi sconosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi inclusa, ove occorrere possa, la comunicazione di conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.

E, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2017:

– della determinazione n. 58 del 28 agosto 2017, pubblicata in pari data sul sito istituzionale di IL, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, ed ulteriori 24 mesi in opzione per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a LED – CPV 31520000-7, CUP G19J17000010001, nonché della relativa nota di comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.lgs. n. 50/2016;

– dell’atto del RUP, del 28 agosto 2017, contenente la proposta di aggiudicazione, per il Lotto n. 1, all’operatore economico AI S.r.l.;

– dei verbali di gara e dei relativi allegati (con particolare ma non esclusivo riferimento ai verbali del 16 maggio 2017; del 12 giugno 2017; del 21 giugno 2017; del 28 giugno 2017; del 5 luglio 2017; del 25 luglio 2017; del 7 agosto 2017), di cui si è ottenuta copia digitale in data 13 settembre 2017, all’esito all’istanza di accesso ex artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 22 ss. l. n. 241/1990, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente;

– di tutti gli ulteriori verbali di gara, anche di data e tenore sconosciuti, in parte qua ossia nella parte in cui incidano sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente;

– di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ivi compreso il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e i relativi allegati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

– nonché, di ogni altro atto e provvedimento, anche non relativo alla procedura di gara, di data ed estremi sconosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi inclusa, ove occorrere possa, la comunicazione di conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con la società aggiudicataria e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente e subentro nel-lo stipulato e/o stipulando contratto.

E ancora, per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti presentati il 5 dicembre 2017:

– della determinazione n. 58 del 28 agosto 2017, pubblicata in pari data sul sito istituzionale di IL, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per Accordo Quadro, della durata di 48 mesi, ed ulteriori 24 mesi in opzione per la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a LED – CPV 31520000-7, CUP G19J17000010001, nonché della relativa nota di comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 d.lgs. n. 50/2016;

– dell’atto del RUP, del 28 agosto 2017, contenente la proposta di aggiudicazione, per il Lotto n. 1, all’operatore economico AI S.r.l.;

– dei verbali di gara e dei relativi allegati (con particolare ma non esclusivo riferimento ai verbali del 16 maggio 2017; del 12 giugno 2017; del 21 giugno 2017; del 28 giugno 2017; del 5 luglio 2017; del 25 luglio 2017; del 7 agosto 2017), di cui si è ottenuta copia digitale in data 13 settembre 2017, all’esito all’istanza di accesso ex artt. 53 d.lgs. n. 50/2016 e 22 ss. l. n. 241/1990, nella parte in cui risultino lesivi degli interessi della ricorrente;

– di tutti gli ulteriori verbali di gara, anche di data e tenore sconosciuti, in parte qua ossia nella parte in cui incidano sfavorevolmente sulla sfera giuridico-patrimoniale della ricorrente;

– di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara, ivi compreso il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e i relativi allegati, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

– nonché, di ogni altro atto e provvedimento, anche non relativo alla procedura di gara, di data ed estremi sconosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto e/o successivo documento prodotto in giudizio, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi inclusa, ove occorrere possa, la comunicazione di conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e/o stipulando con la società aggiudicataria e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto in favore della ricorrente e subentro nello stipulato e/o stipulando contratto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di IL s.p.a., del Comune di Firenze e della controinteressata AI s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale spiegato dalla predetta controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il consigliere Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente I. s.p.a. ha partecipato alla gara indetta da IL s.p.a. – affidataria in house del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Firenze – per la stipula di un accordo quadro della durata di quarantotto mesi avente a oggetto la fornitura di apparecchi di illuminazione con sorgente a LED.

Il lotto n. 1 della gara è stato aggiudicato, con atto del 28 agosto 2017, in favore di AI s.r.l..

L’aggiudicazione è impugnata dalla ricorrente, seconda classificata, la quale con le censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio, assume che l’offerta vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa, o quantomeno grandemente penalizzata ai fini dell’attribuzione dei punteggi, perché non rispettosa delle specifiche tecniche interanti i criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al d.m. 23 dicembre 2013, espressamente recepiti dal capitolato tecnico e comunque cogenti a sensi dell’art. 34 co. 3 del Codice dei contratti pubblici. In subordine, iGuzzini s.p.a. invoca la ripetizione dell’intera procedura, atteso che i documenti e le operazioni di gara non avrebbero tenuto nella necessaria considerazione i criteri espressi dalla richiamata normativa ambientale.

1.1. Con motivi aggiunti, l’impugnativa è stata estesa alla verifica di anomalia condotta dalla stazione appaltante a carico dell’aggiudicataria, la quale non avrebbe tempestivamente fornito le giustificazioni richieste.

1.2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, la controinteressata AI, IL s.p.a. e il Comune di Firenze. La controinteressata ha spiegato altresì ricorso incidentale volto a far valere la difformità dell’offerta presentata dalla ricorrente principale rispetto alle prescrizioni dettate dalla lex specialis.

Nella camera di consiglio dell’8 novembre 2017, il collegio ha accolto, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, l’istanza cautelare proposta da iGuzzini con i motivi aggiunti.

1.3. Successivamente, un secondo atto di motivi aggiunti è stato notificato e depositato dalla ricorrente principale al dichiarato scopo di contrastare il ricorso incidentale facendo valere, da un lato, l’illegittima condotta della stazione appaltante, la quale, ove avesse riscontrato una qualche carenza nella documentazione presentata da iGuzzini, avrebbe dovuto assegnare un termine per la regolarizzazione; e, dall’altro, l’illegittimità della legge di gara, se da interpretarsi nel senso di precludere l’offerta di prodotti equivalenti, e in ogni caso per l’ambiguità e contraddittorietà delle sue clausole.

1.4. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 14 febbraio 2018, preceduta dal deposito di documenti, memorie difensive e repliche.

2. Le questioni da trattare saranno affrontate seguendo l’ordine cronologico della loro introduzione in giudizio, al quale non vi è ragione di derogare, atteso che il ricorso incidentale spiegato da AI non introduce temi pregiudiziali. Come meglio si vedrà infra, le questioni sollevate dalla controinteressata non investono, infatti, la legittima partecipazione alla procedura della ricorrente principale sotto il profilo della tempestività della domanda o del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, quanto la rispondenza dell’offerta di iGuzzini alle prescrizioni della legge di gara: esse si pongono pertanto, nei confronti delle censure svolte dalla ricorrente principale avverso l’offerta di AI, in quel rapporto di “simmetria escludente” che comporta l’esame congiunto delle impugnazioni incrociate (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 9).

2.1. Con l’unico motivo di ricorso principale, iGuzzini sostiene – lo si è già anticipato – che l’offerta dell’aggiudicataria non rispetterebbe il parametro della “classe di intensità luminosa” superiore o uguale a G3 (in una scala che va da 1 a 6), prescritto dal d.m. 23 dicembre 2013 quale criterio ambientale minimo degli apparecchi luminosi. Almeno il 64% della fornitura di AI riporterebbe infatti la classificazione G2, o inferiore, di modo che l’offerta avrebbe dovuto essere esclusa per violazione dei requisiti minimi richiesti dal capitolato tecnico al fine di evitare l’abbagliamento di pedoni e veicoli.

In alternativa, a essere illegittimi sarebbero il bando e gli altri documenti di gara, nella parte in cui non valorizzano in maniera adeguata il valore cogente di quei requisiti minimi.

La controinteressata oppone che il parametro G utilizzato dai C.A.M. non si riferirebbe all’abbagliamento dei pedoni e dei veicoli, ma, più in generale, alle categorie di intensità luminosa degli apparecchi oggetto della fornitura. Il parametro relativo all’abbagliamento sarebbe rappresentato dal differente valore fTI, misura impiegata dalla norma UNI EN 13201-2:2016. Laddove si tratti della riqualificazione di impianti esistenti, come nella specie, i C.A.M. esigerebbero in via principale il rispetto del parametro fTI, e solo in via residuale del parametro G, e lo stesso capitolato prestazionale di gara farebbe applicazione del solo valore fTI, e non anche del valore G.

Aggiunge la stazione appaltante IL che la classe G non si applicherebbe se incompatibile con le leggi locali, come previsto dallo stesso decreto sui C.A.M.. La normativa regionale toscana, che fa divieto di dispersione luminosa verso l’alto, conterrebbe livelli di tutela ambientale superiore a quelli garantiti dai C.A.M. con la classe G3, e ad essa avrebbe inteso uniformarsi la legge di gara. Secondo IL, in buona sostanza, esigere il rispetto della classe G3 prescritta dai C.A.M. non avrebbe senso, nel caso in esame, giacché esso consentirebbe comunque un certo grado di dispersione verso l’alto, vietato dalla normativa regionale.

La difesa del Comune di Firenze ribadisce, a sua volta, che il parametro “classe di intensità luminosa” non potrebbe considerarsi recepito dalla legge di gara, la quale prevedeva in tema di emissioni luminose criteri più restrittivi. L’obsolescenza del parametro indicato dal d.m. 23 dicembre 2013 sarebbe confermata dal suo superamento ad opera del d.m. 27 settembre 2017, che, nel rielaborare i C.A.M., avrebbe ridotto da 3 a 2 il valore minimo del parametro G per gli apparecchi impiegati nell’illuminazione a bordo strada. Sul presupposto che la lesione lamentata da iGuzzini discenderebbe direttamente dalla lex specialis, e non dalle scelte della commissione, il Comune eccepisce peraltro l’inammissibilità del gravame principale.

Il ricorso principale è stato sviluppato con una serie di deduzioni svolte da iGuzzini nel primo atto di motivi aggiunti, le quali non contengono doglianze nuove, ma una più accurata illustrazione di quelle già articolate.

2.1.1. Ricostruite in tal modo le contrapposte prospettazioni, la vicenda va esaminata muovendo dall’art. 34 del d.lgs. 18 aprile 2016. n. 50, che, nel testo originario (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), imponeva alle stazioni appaltanti di contribuire alla sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione “attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”. La norma prescriveva altresì, per quanto qui interessa, che tale obbligo si applicasse per l’intero valore delle gare “relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza energetica negli usi finali quali…” l’acquisto“…di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica”.

Il decreto correttivo 19 aprile 2017, n. 56, ha modificato l’art. 34 cit. nel senso di estendere agli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi, l’obbligo di contribuire alla sostenibilità ambientale.

In ossequio alla richiamata previsione di legge, l’art. 2 del capitolato prestazionale di gara elenca, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le molteplici fonti normative e tecniche cui gli apparecchi oggetto di fornitura debbono essere conformi (“Gli apparecchi illuminanti dovranno essere sviluppati, costruiti e collaudati in conformità alle vigenti Direttive Europee, Decreti Ministeriali, Leggi nazionali e locali, Norme e Raccomandazioni Tecniche, prescrizioni degli enti locali, etc.”), richiamando espressamente l’allora vigente d.m. 23 dicembre 2013 sui “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica – aggiornamento 2013”.

L’Allegato 1 del d.m. 23 dicembre 2013 (oggi sostituito dal d.m. 27 settembre 2017) organizzava i criteri ambientali minimi in quattro sezioni: selezione dei candidati, specifiche tecniche, criteri premianti e condizioni di esecuzione; e per ogni criterio ambientale indicava, alla voce “verifica”, la documentazione che l’offerente, l’aggiudicatario provvisorio o l’appaltatore era tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio/lavoro al criterio, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante poteva accettare al posto delle prove dirette, ove esistenti.

Fra le specifiche tecniche relative alle sorgenti luminose per apparecchi di illuminazione, il decreto ministeriale in questione richiedeva il possesso di una “classe di intensità luminosa” con valore corrispondente almeno a G3. Si tratta di una caratteristica che – in virtù del combinato disposto dell’art. 34 d.lgs. n. 50/2016 e del rinvio espresso al d.m. 23 dicembre 2013, contenuto nell’art. 2 del capitolato prestazionale di gara – deve intendersi prescritta per gli apparecchi oggetto della fornitura controversa e che pacificamente non è rispettata dai prodotti offerti dalla controinteressata AI, come di fatto ammesso nella stessa relazione tecnica prodotta dal IL, ove si tenta di dimostrare che l’offerta vincitrice sarebbe compatibile con il rispetto di criteri ambientali non inferiori, se non migliorativi, rispetto a quelli cui è preordinato il parametro G.

Il tema impone la necessità di un primo chiarimento circa sia il ruolo delle categorie di intensità luminosa nell’ambito del sistema delineato dalla norma tecnica UNI EN 13201-2, variamente invocata dalle parti e richiamata dal capitolato di gara, che stabilisce i requisiti prestazionali degli impianti per l’illuminazione stradale tenendo conto delle esigenze di visione degli utenti della strada e degli aspetti ambientali dell’illuminazione stradale.

Nella premessa della norma, si legge che le “categorie di intensità luminosa a impianto nuovo per la limitazione dell’abbagliamento e il controllo della luce molesta, G*1, G*2, G*3, G*4, G*5 e G*6, sono indicate nell’appendice informativa A. L’utilizzo delle categorie G* è menzionato nel punto 5 per le zone di conflitto e nel punto 7 per quanto riguarda l’apparenza e i fattori ambientali”.

Il richiamato punto 5 della norma – in combinato disposto con il punto A.1 dell’appendice A – precisa come, nelle “zone di conflitto” (strade in zone commerciali, incroci stradali di una certa complessità, rotonde, ecc.), la limitazione dell’abbagliamento debilitante possa appunto essere ottenuta attraverso la scelta di apparecchi muniti di adeguata classe G* laddove non sia possibile calcolare l’incremento di soglia TI (fTI), che costituisce l’ordinaria unità di misura dell’abbagliamento debilitante prodotto dagli impianti di illuminazione (si veda il punto 3 della norma, “Termini e definizioni”).

Il punto A.3 della stessa Appendice A precisa quindi le ipotesi nelle quali, al fine di limitare l’abbagliamento, possa farsi uso delle categorie di intensità luminosa in luogo della soglia TI, e questo non solo per le zone di conflitto, ma anche per la vie di traffico, le strade urbane, l’illuminazione di ponti.

Il prospetto A.1 di cui all’Appendice A indica, dal canto suo, i valori corrispondenti a ciascuna categoria G* con riferimento all’intensità luminosa massima “in direzioni al di sotto della linea orizzontale in cd/klm del flusso di emissione dell’apparecchio di illuminazione”, ovvero alle “intensità luminose per qualsiasi direzione formante l’angolo specificato dalla verticale verso il basso, con l’apparecchio di illuminazione installato per l’uso”. I valori G* esprimono dunque, in primo luogo, l’intensità del fascio di luce proiettato verso il basso, espressa in candele per kilolumen (cd/Klm) e misurata per angoli crescenti (70°, 80°, 90° e oltre) rispetto alla verticale; allo stesso tempo, essi sono anche indicativi della maggiore o minore capacità degli impianti di non disperdere la luce verso l’alto, vale a dire oltre i 90°: per questo aspetto, il possesso delle classi da G*4 a G*6 richiede la totale schermatura delle sorgenti luminose, in modo da non generare flussi per angoli maggiori di 95°, mentre per la sola classe G*6 è richiesta un’intensità pari a zero già per angoli di 90°.

Il possesso della classe G*3 richiede che l’intensità luminosa massima non superi i 100 cd/Klm per angoli di 80° e oltre e di 20 cd/Klm per angoli di 90° e oltre, il che significa che l’attribuzione a un apparecchio della classe G*3 ammette una parziale dispersione di luminosità verso l’alto (oltre i 90°). È peraltro evidente che il possesso di una determinata categoria G* richiede il contestuale rispetto di limiti massimi di luminosità calcolati verso il basso (per angoli da 70° a 90°) e verso l’alto; e che a parità di emissione verso il basso, gli apparecchi possano differenziarsi fra loro per la maggiore o minore schermatura verso l’alto, così come a parità di schermatura verso l’alto – anche, in ipotesi, di schermatura totale – non necessariamente corrisponde la medesima intensità luminosa verso il basso, e, pertanto, la medesima categoria G*.

Il carattere in qualche modo ambivalente della classificazione G*, dalla quale si ricava in qualche misura anche l’idoneità degli impianti a prevenire la dispersione luminosa verso l’alto, è confermato dal punto A.4 dell’Appendice A della norma UNI EN 13201-2, che consiglia l’utilizzo di apparecchi aventi un’appropriata categoria di intensità luminosa per ridurre gli effetti della luce molesta. Resta fermo che, in prima battuta, le categorie G* sono utilizzate dalla norma nella prevenzione dell’abbagliamento debilitante in alternativa al valore fTI, rispetto al quale svolgono una funzione quantomeno complementare.

Tanto è sufficiente a dimostrare l’autonoma e persistente utilità della classificazione G*3 già richiesta dal d.m. 23 dicembre 2013, la quale non può dirsi supplita dal valore fTI (al contrario, è quest’ultimo a dover essere supplito dalla classificazione G*3, ricorrendone le condizioni). Appare del resto significativo, in questo senso, che nonostante il dibattito del quale dà atto la relazione tecnica di IL, il requisito del possesso della classificazione G* sia stato da ultimo mantenuto, sia pure portandola a G*2, fra le specifiche tecniche in sede di aggiornamento dei C.A.M. relativi a sorgenti, apparecchi e impianti di illuminazione pubblica (il ricordato d.m. 27 settembre 2017).

Se poi, come si è visto, stando alla stessa norma UNI EN 13201-2 la classificazione G* misura l’intensità del flusso luminoso a partire dai 70° gradi rispetto alla verticale, ne risulta altresì smentita la tesi secondo cui il possesso della classe G*3 prescritta dai C.A.M. sarebbe incompatibile o comunque superato dal rispetto della normativa regionale toscana, che, sancendo il divieto di emissioni verso l’alto (sopra i 90°), stabilirebbe più elevati standard di tutela ambientale.

La circostanza che il possesso della classe G*3 non assicuri, di per sé, l’assenza di dispersione luminosa verso l’alto non comporta che un apparecchio in classe G*3 non possa essere completamente schermato verso l’alto e rispondere, pertanto, al requisito richiesto dalla normativa regionale. A contrario, un apparecchio rispettoso del divieto di dispersione verso l’alto non per questo merita l’attribuzione della classe G*3, che potrebbe essere esclusa a causa dell’eccessiva intensità luminosa verso il basso: la differenza tra la classe G*2 posseduta dagli apparecchi offerti dalla controinteressata e la classe G*3 richiesta dal d.m. 23 dicembre 2013, e posseduta dagli apparecchi della ricorrente principale, sta innanzitutto nella diversa luminosità verso il basso, e dunque nell’abbagliamento per angoli di 80° e 90° (l’intensità massima per la classe G*2 è fino a 150 cd a 80° e oltre e fino a 30 cd a 90° e oltre, a fronte, rispettivamente, di 100 e 20 cd per la classe G*3).

In altri termini, classificazione G*3 e assenza di flusso luminoso verso l’alto rappresentano requisiti concorrenti e non alternativi, ciascuno dei quali assolve a funzioni differenti (tutela degli utenti della strada, tutela dell’ambiente). Ambedue rinvengono la propria forza prescrittiva nel recepimento operato dal capitolato prestazionale di gara, che, com’è noto, vincola la stazione appaltante e non può da essa venire disapplicato.

Né può sostenersi che il mancato richiamo della classe G*3 nelle schede delle prestazioni illuminotecniche allegate al capitolato equivalga alla volontà di IL di escluderne l’applicazione, giacchè in senso opposto milita – lo si è detto – il cogente e incondizionato rinvio dello stesso capitolato al d.m. 23 dicembre 2013 nella sua integralità. A essere viziata non è dunque la lex specialis, conforme all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, quanto la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta di AI il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui C.A.M..

Ne discendono l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso principale.

2.2. Con il primo motivo aggiunto, la ricorrente iGuzzini espone che la controinteressata, richiesta da IL di giustificare la propria offerta anormalmente bassa, avrebbe rilasciato dichiarazioni incomplete e lacunose. Nondimeno la stazione appaltante, anziché escludere l’offerta, avrebbe illegittimamente richiesto chiarimenti supplementari, assegnando all’uopo un termine ulteriore e aggiuntivo in violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, che, a garanzia della par condicio dei concorrenti e della speditezza delle procedure di affidamento, non consentirebbe di frazionare nel tempo la verifica di anomalia delle offerte.

La censura è infondata, potendosi perciò prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata da IL s.p.a..

L’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, cit., non qualifica come perentorio il termine per la presentazione dei giustificativi richiesti al concorrente la cui offerta sia sottoposta a verifica di anomalia. In difetto di diversa previsione nella legge di gara, deve pertanto ritenersi che la stazione appaltante disponga del potere discrezionale di prorogare il termine originario, ovvero di reiterare la richiesta di giustificazioni, o, ancora, di chiedere ulteriori approfondimenti, a ciò non ostando il rispetto della par condicio, garantito dal principio di immodificabilità delle offerte; mentre appartiene appunto alla discrezionalità della stazione appaltante individuare il più corretto e opportuno contemperamento delle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di speditezza della procedura.

2.3. Il ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata AI investe – simmetricamente al ricorso principale, come detto – l’offerta presentata dalla seconda classificata iGuzzini, la quale mostrerebbe gravi difformità a partire dalla dichiarazione ingannevole resa in ordine alla certificazione delle misure fotometriche degli apparecchi offerti: iGuzzini avrebbe dichiarato di essere accreditata a eseguire le misure per una categoria UNI non più vigente (UNI 11356:2010), e, al contempo, avrebbe certificato report fotometrici conformi alla nuova norma EN 13032-4:2015, per la quale non sarebbe accreditata.

Ancora, la ricorrente principale pretenderebbe di avvalersi di un’autodichiarazione in luogo dell’attestazione di conformità degli apparecchi ai requisiti di cui ai punti 8.19 e 8.20 del capitolato tecnico prestazionale, che a norma del disciplinare di gara dovrebbe provenire da un organismo riconosciuto. Allo stesso modo, i Guzzini si sarebbe servita di semplici autodichiarazioni, in luogo di rapporti fotometrici redatti in conformità alle norme EN 13032 e UNI 11356, per dimostrare il rispetto dei criteri minimi ambientali.

Infine, gli apparecchi offerti da iGuzzini per le aree verdi monterebbero schermi in policarbonato anziché in vetro o plastica PMMA, come prescritto dal capitolato prestazionale, così come gli apparecchi “QUID” proposti per le “grandi aree” non sarebbero conformi alla norma CEI EN 60598-2-5 e non rispetterebbero i requisiti di cui al punto 11.3.3 del capitolato.

La ricorrente principale si difende anche a mezzo dei secondi motivi aggiunti, deducendo, per l’ipotesi di riconosciuta fondatezza del gravame incidentale, l’illegittima mancata attivazione del soccorso istruttorio ad opera della stazione appaltante, con riferimento alle attestazioni e certificazioni da allegare all’offerta tecnica. Quanto, invece, alle pretese difformità di alcuni dei prodotti offerti, iGuzzini fa valere l’illegittimità della legge di gara, ove interpretabile nel senso di non permettere l’offerta di prodotti equivalenti.

2.3.1. Il ricorso incidentale è fondato.

L’art. 43 del disciplinare di gara, relativamente al contenuto delle buste B contenenti le offerte tecniche, onerava i concorrenti di allegare al modello PT1mod una ulteriore busta, nella quale versare una serie di documenti attestanti la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche e ai requisiti prescritti dal capitolato e, per esso, dalla normativa tecnica applicabile (relazione illuminotecnica; file fotometrici in formato IESNA; schede tecniche degli apparecchi e degli alimentatori; dichiarazioni, documentazione o relazioni di prova; certificati di approvazione ENEC o IMQ e relativi report di prova; dichiarazioni di conformità; manuali di installazione e manutenzione; certificati di accreditamento dei laboratori utilizzati).

Ai punti 8 e 9, l’art. 43 cit. richiedeva copia conforme all’originale del “certificato delle misurazioni fotometriche dell’apparecchio, effettuate dal laboratorio terzo accreditato o interno sorvegliato da ente terzo indipendente, redatte in conformità alle norme EN 13032 e s. m. i.”, nonché il “certificato di accreditamento del laboratorio utilizzato per le misure da parte di ente terzo ovvero della sorveglianza da parte di ente terzo”.

La ricorrente principale ha prodotto report fotometrici redatti in conformità alla norma UNI EN 13032-4:2015 senza tuttavia comprovare il possesso del corrispondente accreditamento. La certificazione di accompagnamento ai report riguarda, infatti, il possesso della categoria di accreditamento UNI 11356:2010 (la ricorrente principale sostiene che l’indicazione di tale categoria sarebbe frutto di una semplice svista).

A corredo dell’offerta, iGuzzini ha inoltre prodotto una dichiarazione proveniente dal proprio laboratorio e attestante la conformità degli apparecchi a LED offerti ai requisiti prescritti dal capitolato prestazionale ai punti 8.19 (“Indice di posizionamento cromatico iniziale”) e 8.20 (“Mantenimento dell’indice di posizionamento cromatico nel tempo”). La produzione non appare conforme a quanto richiesto dall’art. 43 punto 5 del disciplinare, che per lo specifico fine esige che le dichiarazioni, la documentazione tecnica o la relazione di prova provengano da un “organismo riconosciuto”, terzo rispetto al concorrente.

Manca altresì l’attestazione di conformità dei proiettori “QUID”, proposti da iGuzzini, alla norma EN 60598-2-5, come richiesto dal punto 11.3.3 del capitolato prestazionale (le schede del prodotto attestano la conformità alla norma generale 60598-1).

Di contro, sembra soddisfare il punto 6 dell’art. 43 la produzione di una “speed letter” dell’IMQ attestante l’avvenuta sottoposizione a test di conformità dei prodotti alle norme CEI EN 60598 e CEI EN 62471 e s.m.i., e l’imminente rilascio del relativo certificato di approvazione. Ciò non toglie che le rilevate carenze documentali, non attenendo a elementi formali della domanda di partecipazione alla gara, non possono, né avrebbero potuto, venire integrate attraverso l’esperimento del soccorso istruttorio, che l’art. 83 co. 9 del d.lgs. n. 50/2016 esclude qualora la mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale riguardi elementi dell’offerta tecnica, come nella specie.

A questo si aggiunga che l’apparecchio “Twilight”, offerto da iGuzzini, monta uno schermo di chiusura in policarbonato, anziché in vetro, come prescritto dal punto 7.7 del capitolato prestazionale, o in plastica PMMA, come chiarito dalla stazione appaltante in risposta ai quesiti formulati dai concorrenti. La ricorrente principale afferma che il prodotto risponderebbe in modo identico sia al requisito di resistenza agli urti, sia al requisito dell’ingiallimento, utilizzando essa un policarbonato stabilizzato contro i raggi UV. Tanto la dichiarazione dell’equivalenza del prodotto, quanto la sua dimostrazione, avrebbero tuttavia potuto e dovuto essere fornite unitamente all’offerta tecnica, ai sensi dell’art. 68 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016, non potendo essere la stazione appaltante a farsene carico (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4207).

Le ragioni che fondano l’accoglimento del gravame incidentale conducono, in maniera speculare, al rigetto dei secondi motivi aggiunti proposti dalla ricorrente principale, la cui offerta è viziata al pari di quella della controinteressata.

3. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata AI e l’esclusione dalla gara della sua offerta.

Identica sorte tocca all’offerta di iGuzzini in virtù dell’accoglimento del ricorso incidentale.

3.1. La reciproca soccombenza delle parti private giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le stesse e nei rapporti con la stazione appaltante e con il Comune di Firenze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso principale e quello incidentale, nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.

Dichiara le spese processuali compensate nei rapporti fra tutte le parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L’ESTENSOREIL PRESIDENTE
Pierpaolo GrausoManfredo Atzeni

IL SEGRETARIO