Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana sezione II sentenza n. 271 depositata il 18 maggio 2017
N. 00271/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00591/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2017, proposto da:
S. s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ivan Marrone e Dario Rigacci, con domicilio eletto presso il loro studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, via de’ Rondinelli, 2;
contro
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti di
CV s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini 41;
Tuttomatic S.r.l. e Methodo S.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del Dirigente della Galleria degli Uffizi n. 18 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “aggiudicazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici” nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi inclusi, in particolare e per quanto possa occorrere, la nota di comunicazione di detto decreto prot. 2904 del 5 aprile 2017, il bando, il capitolato di gara, tutti i verbali di gara, il decreto n. 1 del 2 febbraio 2017 di nomina della Commissione, i chiarimenti resi dalla stazione appaltante, il provvedimento di autotutela prot. 1210-22.10.10 del 10 febbraio 2017 con il quale è stata annullata la clausola del bando che prevedeva la presentazione, a pena di esclusione, della domanda di partecipazione ed è stato ritenuto caducato il provvedimento di esclusione disposto dalla CV nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato e per la declaratoria del diritto all’aggiudicazione e all’eventuale subentro nel contratto da parte della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CV s.r.l. e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
– la disposizione di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016 recita “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto….” e se interpretata nel senso di ammettere alla valutazione offerte che non raggiungano il punteggio qualitativo minimo, apparirebbe irragionevole e suscettibile di determinare conseguenze distorsive nelle gare;
Ritenuto pertanto fondata la pretesa di esclusione del secondo graduato nella gara de qua;
Considerato, quanto alla posizione dell’aggiudicataria, che una ragionevole interpretazione della norma di gara sui requisiti di capacità tecnica porta a concludere nel senso che gli stessi debbano essere posseduti per un intero triennio e che anch’essa, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività dei provvedimenti impugnati.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 luglio 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Alessandro Cacciari | Saverio Romano | |
IL SEGRETARIO
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