TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE – Sentenza 09 ottobre 2013, n. 1056
Stranieri – Istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo – Rigetto
Fatto e diritto
Con il ricorso di cui in epigrafe il sig. (…) di nazionalità senegalese, riferisce di vivere in Italia dal 1996 in forza di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di aver richiesto, con istanza del 29 ottobre 2011, il rilascio di un permesso di soggiorno CE ai sensi dell’art. 9 D. L.vo 286/98: detta istanza è stata rigettata con il provvedimento oggetto di gravame, che si fonda sulla mera constatazione che il ricorrente alla data del provvedimento risultava titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato, che non garantiva come tale la futura disponibilità di una fonte di reddito.
Avverso tale provvedimento il sig. (…) ha proposto ricorso deducendone la illegittimità per violazione dell’art. 9 D. L.vo 286/98 ed eccesso di potere, in relazione alla circostanza che la norma citata non fa alcun riferimento, al fine del rilascio di un permesso CE, alla necessità che il cittadino extracomunitario sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché al fatto che non viene contestata la ricorrenza di tutti gli altri presupposti indicati dalla legge.
L’Amministrazione, benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 6 settembre 2012 il Collegio accoglieva la domanda cautelare e per l’effetto sospendeva l’atto impugnato ai fini del riesame, al quale, tuttavia, non risulta che l’Amministrazione abbia provveduto.
Il ricorso è stato introitato a decisione alla pubblica udienza del 13 giugno 2013.
Il Collegio non ritiene di doversi discostare dalle indicazioni già fornite in sede cautelare.
Se la titolarità di un contratto di lavoro fosse stata ritenuta determinante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE, la norma vi avrebbe fatto certamente riferimento: poiché, all’esatto opposto, l’art. 9 D. L.vo 286/98 è assolutamente silente sul punto, si deve ritenere che sia per il legislatore europeo che per quello nazionale ciò che é rilevante non é tanto la tipologia del contratto di lavoro quanto l’entità del reddito percepito dal richiedente. Del resto il significato del permesso di soggiorno di lungo periodo risiede nella constatazione che il cittadino extracomunitario ha dimostrato, per un periodo di tempo significativo – che nel caso di specie è stato ampiamente superato -, di essere in grado di condurre, sul territorio dello Stato, una vita dignitosa grazie a proventi legali e di essere, pertanto, sufficientemente inserito nel tessuto sociale del Paese da avere, in caso di perdita della attività lavorativa, le stesse probabilità che avrebbe un qualsiasi cittadino italiano di reperire una nuova attività. Da qui il venir meno della necessità di quelle continue verifiche espletate in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno. Si aggiunga che la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non implica affatto che il lavoratore sia al riparo da un licenziamento, di guisa che il giudizio di stabilità del reddito, evincibile dalla esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è del tutto aleatorio: tanto conferma che sottesa al rilascio del permesso di soggiorno CE non risiede una mera valutazione di stabilità del reddito, quanto piuttosto la constatazione che il cittadino extracomunitario ha dimostrato di essersi adeguatamente inserito nel tessuto economico e sociale del Paese.
Il Collegio ritiene pertanto di dover ribadire l’orientamento già assunto da questo Tribunale con le sentenze nn. 1180 del 9 novembre 2011 e n. 740 del 14 giugno 2012.
Il ricorso va conclusivamente accolto sulla base delle dianzi esposte considerazioni, aventi carattere assorbente, stante la palese violazione dell’art. 9 D. L.vo 286/98 integrata dal provvedimento impugnato.
In esecuzione della presente sentenza l’Amministrazione dovrà riesaminare l’istanza del ricorrente, volta al rilascio di un permesso di soggiorno CE, tenendo conto dei principi affermati nella presente sentenza.
La relativa novità della questione giustifica tuttavia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Torino n. prot. n. 514/2012 del 23.4.12.
Spese compensate.
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