Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di lavoro – Assegno di natalità ex art. 1, co. 125, L. 190/2014 – Spettanza – Accertamento
Svolgimento del processo
Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 44 d.lgs. 286/98 i ricorrenti convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, l’Inps per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del provvedimento di esclusione dal beneficio di cui all’art. 1, comma 125, l. 190/14 e per sentir ordinare all’Inps di riconoscere loro il diritto a ricevere l’erogazione dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, l. 190/14.
A fondamento di tale pretesa i ricorrenti esponevano di essere titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e di aver chiesto, in relazione alla nascita dell’ultimo figlio, l’assegno di cui all’art. 1, comma 125, l.. 190/14, negato dall’Inps per mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
I ricorrenti lamentavano pertanto il carattere discriminatorio di tale comportamento, invocando, a sostegno del diritto, l’art. 65 dell’accordo euromediterraneo, nonché l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE. Rassegnavano le sopra precisate conclusioni.
L’Inps, costituitosi in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva il rigetto nel merito in quanto i ricorrenti erano privi del permesso di soggiorno di lungo periodo, cioè di uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus bebé di cui all’art. 1 c. 125 l. 190/2014.
Motivi della decisione
La domanda è fondata.
Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso ex artt. 28 D. Lgs 150/2011 e 44 d.lgs. 286/98 anche nei confronti dell’INPS e nonostante lo stesso si sia limitato ad applicare una norma positiva.
Nel merito, i fatti sono pacifici.
I ricorrenti, tutti titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nel 2015 e nel 2016 hanno chiesto all’Inps la concessione dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, l. 190/14, in relazione alla nascita dei loro rispettivi ultimi figli (v. doc. 4-22 fase, ricorrenti).
L’ente ha respinto la domanda per insussistenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero il permesso di soggiorno di lungo periodo.
Sul punto merita condivisione quanto già affermato dal Tribunale di Bergamo con l’ordinanza del 14.4.2016, nonché dalla Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 444/16. L’art. 12 della direttiva 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l’emanazione del d.lgs di recepimento (40/2014) e nonostante la scadenza dei termini, stabilisce che “i lavoratori di cui al paragrafo 1, lett. b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne … e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.
Si tratta di norma a cui va attribuita efficacia diretta nell’ordinamento interno, stante la sua chiarezza interpretativa e l’assenza di attività ai fini della sua applicazione, per cui la fonte nazionale contrastante, in virtù dei principi in tema di gerarchia delle fonti, deve essere disapplicata.
Diversamente, si realizzerebbe una forma di discriminazione oggettiva e d’altra parte, come già osservato da questo Tribunale, l’obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (v. sent. CGE 103/88 F.lli Costanzo e Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).
Passando, quindi, ad analizzare il merito, subordinare il riconoscimento del bonus bebé di cui all’art. 1 c. 125 l. 190/2014 ai figli di cittadini di stati extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche “lavoratori”, viola la direttiva 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016).
Tutti i ricorrenti sono stranieri “lavoratori” secondo la definizione datane dalla stessa direttiva (che al paragrafo 1 lett. b e c, richiamato dall’art. 12, qualifica come tali i “cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa … ai quali è consentito lavorare”, e i “cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi”).
Tutti rientrano quindi fra i soggetti nei cui confronti è applicabile la direttiva 2011/98/UE, che come già detto non prevede possibilità di deroghe alla rigorosa parità di trattamento con i cittadini dello stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, fra l’altro, “i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004” (v. art. 12).
L’art. 3 di detto regolamento contiene un elenco che comprende alla lett. b) “i trattamenti di maternità e paternità assimilati” e alla lettera j) “le prestazioni familiari” (definite dalla lett. z) dell’art. 1 come “tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato 1”).
Il bonus bebé di cui all’art. 1 c. 125 l. 190/2014 è un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (e quindi a “compensare i carichi familiari” secondo la definizione di cui sopra), senza peraltro essere un “assegno speciale di nascita”, essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016). Quanto alla nozione di soggiorno la stessa non può essere ricollegata alla titolarità del permesso di soggiorno di lunga durata (che richiede, oltre ad un requisito temporale di almeno 5 anni di presenza in Italia, anche requisiti reddituali incompatibili con le funzioni di sostegno economico e familiare tipiche della provvidenza de qua, come di tutte le altre per cui sono state sollevate, in tema di prestazioni per gli invalidi, analoghe questioni avanti la Corte Costituzionale, risolte tutte con dichiarazioni di incostituzionalità delle norme di volta in volta scrutinate), ma semplicemente alla legalità del soggiorno, nonché, come precisato dalla Corte Costituzionale, al suo carattere “non episodico né occasionale” (v. Tribunale di Bergamo, ordinanza del 14.4.2016, nonché, fra le molte, Corte Cost. sent. 230/15 e sent. n. 40/13).
Nel caso di specie i ricorrenti sono legalmente soggiornanti, sono titolari di rapporto lavorativo e dimostrano un preciso radicamento familiare.
Può, quindi, ritenersi che i ricorrenti siano in possesso di tutti i requisiti per beneficiare della provvidenza richiesta.
Per quanto riguarda il requisito reddituale si osserva che, come stabilito dall’art. 1 c. 125 l. 190/2014, tutti i ricorrenti presentano un ISEE inferiore ad € 25.000 all’anno (requisito per accedere al beneficio).
La prova è stata idoneamente a fornita attraverso la produzione dell’attestazione ISEE, determinato dall’INPS “sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi”, per cui non si tratta di una semplice autocertificazione (v. art. 11 c. 4 del DPCM 15 9/2013, cioè del regolamento concernente la revisione delle modalità, di determinazione e i campi di applicazione dell’ ISEE) .
L’INPS deve quindi cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l’effetto viene condannato a riconoscere le seguenti somme: € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 10.11.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.920,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 08.1.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.760,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) , avvenuta il 25.2.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 480,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 26.9.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 2.400,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 22.9.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.280,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…), avvenuta il 19.1.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.120,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 5.6.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito) € 480.0 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio avvenuta il 7.7.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 3.200,00 (detratto quanto già corrisposto) in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 10.1.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 480.00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 26.9.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 400,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 2.8.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 640,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 22.8.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito) € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 25.2.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.120,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 21.5.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 6.7.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 2.10.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.120,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 8.6.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 480,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 24.5.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.440,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 15.4.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito).
Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta de qua.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto delle numerose pronunce giurisprudenziali ormai univoche sulla questione.
P.Q.M.
1) accerta il carattere discriminatorio del mancato riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1 c. 125 l. 190/214 in favore di (…) condanna l’INPS a pagare le seguenti somme: € 960,00 in favore di Bance Issa in relazione alla nascita della figlia Nadia Bance, avvenuta il 10.11.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.920,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 08.1.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.760,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…), avvenuta il 25.2.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 480,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 26.9.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 2.400,00 in favore di (…) In relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 22.9.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.280,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 19.1.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.120,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 5.6.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito) € 480,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 7.7.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 3.200,00 (detratto quanto già corrisposto) in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 10.1.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 480,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…), avvenuta il 26.9.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 400,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia avvenuta il 2.8.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 640,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 22.8.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito) € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita della figlia (…) avvenuta il 25.2.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età della stessa (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.120,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 21.5.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 6.7.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 960,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 2.10.2015, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.120,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 8.6.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 480,00 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 24.5.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito); € 1.440,0 in favore di (…) in relazione alla nascita del figlio (…) avvenuta il 15.4.2016, oltre ulteriori quote mensili fino al compimento del terzo anno di età dello stesso (ove rimangano immutate le condizioni di reddito);
2) condanna l’Inps alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre iva, epa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.