TRIBUNALE DI BOLOGNA – Ordinanza 13 giugno 2013
Reati tributari – Omesso versamento dell’IVA – Previsione della sanzione della reclusione da sei mesi a due anni – Denunciato deteriore trattamento, relativamente ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011, rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per l’ipotesi di omessa dichiarazione dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, nella versione vigente sino alla modifica apportata dal decreto-legge n. 138 del 2011 e ancora applicabile ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011 – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. – Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, aggiunto dall’art. 35, comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. – Costituzione, art. 3.
Osserva
A parere di questo Giudice non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (Omesso versamento di IVA), limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, nella parte in cui punisce l’omesso versamento di IVA per importi regolarmente dichiarati superiori, per ciascun periodo d’imposta, ad € 50.000,00 e fino ad € 77.468,53 in relazione all’art. 3 della Costituzione per violazione del principio di eguaglianza in rapporto alla norma di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione) – nella versione vigente appunto fino al 17 settembre 2011 data di entrata in vigore del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138.
Com’è noto, infatti, prima delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f) del D.L.13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138, il testo letterale dell’art. 5 d.lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione) era il seguente: «E’ punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 77.468,53».
Viceversa, l’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (Omesso versamento di IVA) prevede testualmente che «la disposizione di cui all’art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute d’acconto) si applica nei limiti previsti anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo».
In altri termini, ai fini della configurabilità del reato p. e p. dall’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (come introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) occorrono due presupposti:
a) che l’omesso versamento abbia ad oggetto una imposta sul valore aggiunto di importo complessivamente superiore ad € 50.000,00 per ciascun periodo d’imposta;
b) che l’omissione abbia ad oggetto l’imposta sul valore aggiunto che risulta dovuta in base alla dichiarazione annuale regolarmente presentata.
Ebbene dal raffronto della normativa testè menzionata ed in particolare dalle differenti soglie di punibilità previste, da un lato, dall’art. 5 d.lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione) pari ad € 77.468,53 e, dall’altro dall’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 (Omesso versamento di IVA) pari ad e 50.000,00 emerge, in tutta evidenza una irragionevole disparità di trattamento – relativamente ai fatti commessi fino al 17.09.2011 – tra il soggetto che, pur tenuto a dichiarare ed a versare IVA per un importo superiore ad € 50.000,00, ma inferiore ad € 77.468,53, non abbia presentato la relativa dichiarazione annuale ed il soggetto che, pur non versando IVA per un importo parimenti superiore ad € 50.000,00 ma inferiore ad € 77.468,53 abbia però regolarmente presentato la relativa dichiarazione annuale.
Nel primo caso, infatti, la mancata presentazione della dichiarazione annuale IVA ed il conseguente mancato versamento dell’imposta dovuta erano e restano – se commessi anteriormente al 17 settembre 2011 – penalmente irrilevanti stante il mancato raggiungimento della soglia di punibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. 74/2000 (€ 77.468,53).
Nel secondo caso, invece, la regolare presentazione della dichiarazione annuale non seguita (al più tardi, il 27 dicembre dell’anno successivo) dal versamento dell’IVA dichiarata era ed è penalmente perseguibile ai sensi dell’art. 10-ter del d.lgs.74/2000, anche per i fatti commessi fino al 17.09.2011 al solo raggiungimento della soglia di punibilità indicata dalla norma (e pari ad € 50.000,00).
Tale disparità di trattamento si pone in evidente contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione e, nel quadro noiniativo vigente sino al 17 settembre 2011, potrebbe condurre alla seguente paradossale conclusione: quella cioè di rendere esente da responsabilità il contribuente che, al fine di non versare l’imposta dovuta (laddove contenuta entro il citato limite di € 77.468,53), abbia intenzionalmente omesso di presentare la dichiarazione annuale, mentre si renderebbe viceversa responsabile del delitto di cui all’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000 il contribuente onesto che – presenti regolare dichiarazione annuale IVA e tuttavia non la versi entro il termine stabilito (27 dicembre dell’anno successivo) allorquando l’imposta sia dovuta sulla base di una dichiarazione per un importo superiore ad € 50.000,00 ma inferiore ad € 77.468,53.
Le succitate argomentazioni a sostegno dell’illegittimità costituzionale dell’art. 10-ter del d.lgs. 74/2000, in relazione all’art. 3 della Costituzione sembrano trovare infine conferma nella modifica apportata all’art. 5 d.lgs. 74/2000 dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. t) del D.L.13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011, n. 138, che ha ridotto la soglia di punibilità in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA portandola da € 77.468,53 ad € 30.000,00, prevedendo così una soglia di punibilità inferiore rispetto a quella prevista per il delitto di cui all’ 10-ter del d.lgs.74/2000 (Omesso versamento di IVA).
Occorre tuttavia rilevare che tale mutata previsione normativa troverà applicazione soltanto relativamente ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011 senza pertanto eliminare quella ingiustificata disparità di trattamento che è ancora dato rilevare relativamente ai fatti commessi fmo alla predetta data.
La risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma indicata è, dunque, all’evidenza determinante in ordine alle determinazioni sulla penale responsabilità dell’imputato, non consentendo altrimenti, la definizione del giudizio.
Per le considerazioni che precedono si impone la rimessione della questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del processo ed immediata trasmissione degli atti alla stessa Corte costituzionale.
P.Q.M.
Visti gli articoli 1 L. Cost. 9 febbraio 1948 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter d.lgs.. 74/2000 (Omesso versamento di IVA), limitatamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 – nella parte in cui, richiamando la disposizione di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000 e, in particolare, i limiti previsti, sanziona (con la reclusione da sei mesi a due anni) l’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore, per ciascun periodo di imposta, ad € 50.000,00 e sino all’importo, pari ad € 77.468,53 previsto dall’art. 5, comma 1, d.lgs 74/2000 (Omessa dichiarazione), nella versione vigente sino alla modifica apportata dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lett. f) del D.L.13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 138 ed ancora applicabile ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011 per violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Sospende il processo in corso.
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria.
Ordina la notificazione a cura della cancelleria della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri.
Ordina la comunicazione a cura della cancelleria della presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Della presente ordinanza è stata data lettura alle parti del procedimento alla pubblica udienza odierna.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 09 ottobre 2013, n. 41
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