TRIBUNALE CATANIA – Sentenza 12 agosto 2013, n. 5623
Tributi – Accertamento – Notificazione – Querela di falso – Fondatezza
Con atto di citazione notificato il 23/03/10, parte attrice incardinava la causa iscritta al n.1271/10, citando in giudizio, davanti al Tribunale di Siracusa, l’Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro- tempore, proponendo azioni di querela di falso in via principale ai sensi dell’articolo 221 cp.c. con riferimento a quanto attestato nella relazione di notificazione in calce ad avviso di accertamento n. (….).
L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio per tramite dell’Avvocatura Distrettuale lo Stato di Catania, mediante comparsa di risposta eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa.
Che all’udienza del 08.07.2010 dinanzi al Presidente Istruttore, pur ritenendo parte attrice sussistente la competenza concorrente del Tribunale di Siracusa in relazione alla soggettività giuridica – distinta dallo Stato – dell’Agenzia delle Entrate di Siracusa, dichiarava di aderire espressamente all’indicazione del Tribunale di Catania come giudice competente a conoscere della causa e, nel merito, si riservava di proporre querela di falso, una volta riassunto il giudizio, anche con riferimento alla copia della relazione di notificazione depositata da parte convenuta come allegato n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta, diversa e difforme, peraltro, dalla relazione di notificazione apposta in calce alla copia predisposta per il destinatario;
Che con ordinanza depositata in cancelleria il 15.07.2010 il Presidente istruttore, sciogliendo la riserva, riteneva fondata la preliminare eccezione d’incompetenza proposta ai sensi dell’art. 25 cpc dal convenuto Agenzia delle entrate e condivisa dall’attore, e visti gli artt. 44 e ss. c.p.c. come modificati dalla Legge 69/2009, dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Siracusa a conoscere della causa.
L’azione di proposizione della querela di falso, in via principale ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., con riferimento a quanto attestato nella relazione di notificazione in calce all’avviso di accertamento n. (…), si rendeva necessaria assumendo una funzione strumentale al conseguimento della declaratoria di decadenza e/o prescrizione della pretesa Tributaria dell’Agenzia delle Entrate, di cui al citato avviso di accertamento, fatta valere dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa.
In diritto
La proposta querela di falso è fondata e va, dunque, accolta.
Ed invero le risultanze processuali appaiono idonee a comprovare la non veridicità e, quindi, la falsità delle attestazioni apposte dal messo notificatore sulla relata di notificazione dell’avviso di accertamento n. (…) dell’ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, è decisivo in tal senso, il fatto che, mentre la relata di notificazione del predetto avviso reca la specifica indicazione oraria delle ore 16:00 (del giorno 31/12/09) quale momento di accesso del messo notificatore presso la residenza del destinatario dell’avviso, in funzione della consegna (poi non avvenuta) dell’atto notificando, invece, la raccomandata, necessaria per il perfezionamento della notifica ex articolo 140 c.p.c., risulta essere stata accettata per la successiva spedizione dall’ufficio postale di Siracusa il medesimo giorno 31/12/09, ma addirittura alle ore “10:56” antimeridiane; fatto questo che dimostra inequivocabilmente che il messo notificatore non può essersi recato presso l’indirizzo del destinatario dell’avviso alle 16:00 del medesimo giorno 31/12/09, dovendo per espressa disposizione normativa la raccomandata ex art. 140 c.p.c. essere spedita dopo e non prima dell’inutile accesso in loco da parte dell’ufficiale notificante.
Ne consegue l’assoluta inattendibilità della relata di notificazione (imperniata sull’espresso riferimento al non plausibile orario – ore 16:00 – di accesso delle messo notificatore), da ritenersi pertanto non veritiera e, come tale, falsa.
Le superiori considerazioni trovano, peraltro, riscontro probatorio nelle deposizioni testimoniali, rese da S.M. (moglie dell’attore) e R.F. (figlio dell’attore) i quali hanno riferito concordemente che quel giorno, 31/12/09, nessuno suonò al citofono ne bussò alla porta dell’abitazione per tutta la giornata (durante la quale essi rimasero in casa senza soluzione di continuità), e, che il campanello e il citofono funzionavano correttamente va, quindi, dichiarata la falsità ideologica della relata di notificazione in questione.
Va disposto in ordine alle spese processuali, che vanno regolate In base alla soccombenza, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, nella causa iscritta al n.10826/10 R.G.A.C., in accoglimento della proposta querela di falso così dispone;
dichiara la falsità ideologica della relata di notificazione del 31/12/09 relativa all’avviso di accertamento n. (…) dell’ufficio di Siracusa dell’Agenzia delle Entrate;
condanna la convenuta Agenzia delle Entrale di Siracusa al rimborso, in favore dell’attore, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.000,00 in essi compresi €.2.500,00 per compensi di avvocato, oltre IVA a cassa prev. per legge.
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