TRIBUNALE COSENZA – Ordinanza 31 maggio 2010
Fallimento e procedure concorsuali – Fallimento privo di fondi – Anticipazione di spese da parte dell’erario – Possibilità di porre a carico dell’erario le spese necessarie in relazione a situazioni che richiedono da parte della curatela fallimentare il compimento di atti di gestione e di manutenzione dei beni appresi all’attivo della procedura «e soprattutto in relazione ad interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell’ordinamento» (quali le fattispecie incriminatrici di natura omissiva riconducibili ai reati di cui all’art. 674 c.p. ed all’art. 256, comma 2, del codice dell’ambiente) – Omessa previsione – Conseguente impossibilità per il curatore di procedere, nella specie, ad intervento di bonifica ambientale – Contrasto con il canone della ragionevolezza, «sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà e illogicità rispetto al vigente ordinamento». – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 146.
Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento sull’istanza, proposta dal Curatore del fallimento in epigrafe, a mezzo della quale è stata avanzata al sottoscritto Giudice delegato domanda volta a disporre l’anticipazione da parte dell’erario delle spese necessarie per la bonifica dell’area nella quale sorge il dimesso stabilimento industriale acquisito all’attivo fallimentare.
1. Su istanza del Curatore del fallimento della S.r.l. “Fabbrica loggese Laterizi” il sottoscritto Giudice delegato ha nominato un consulente tecnico al quale ha conferito l’incarico di provvedere – tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, alla direttiva n. 87/217/CEE in data 19 marzo 1987 e al decreto del Ministro della sanità in data 6 settembre 1994:
a) alla misurazione e verifica dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nelle aree in cui sono ubicati gli stabilimenti appresi al fallimento;
b) alla individuazione delle specifiche esigenze di intervento ai fini della rimozione dei rischio di rilascio di fibre di amianto nell’ambiente;
c) alla indicazione delle specifiche esigenze metodologico-operative cui attenersi nella eventuale fase di bonifica anche al fine di contenere le spese dell’intervento.
2. Il consulente tecnico ha determinato i costi da sostenere, ai fini della realizzazione dell’opera di bonifica ambientale, in euro 258.290,06.
3. Con successiva istanza, depositata in cancelleria in data 25 maggio 2010, il Curatore del fallimento, stante l’assoluta assenza di disponibilità finanziarie in capo alla curatela, ha chiesto l’adozione di provvedimento ex art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
4. La norma su indicata stabilisce quanto segue: art. 146 “1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
5. E’ del tutto evidente che tra le ipotesi di anticipazione da parte dell’erario non può farsi rientrare la spesa relativa alla rimozione di situazioni di pericolo a carico della collettività, ancorché si tratti di intervento previsto dalla legge anche a carico dell’organo gestorio della procedura fallimentare.
6. Appare opportuno dar conto del fatto che i beni appresi al fallimento di cui in epigrafe (pochi giorni dopo che il sottoscritto giudice, subentrato al precedente Giudice delegato, ne aveva disposto per la prima volta la vendita) sono stati sottoposti a sequestro preventivo e lo stesso Curatore sottoposto a procedimento penale.
Nell’ambito del suddetto procedimento la S.C. (sentenza pronunciata dalla III Sezione penale in data 12 giugno 2008, n. 37282) ha statuito che “nel caso di specie, il giudice cautelare, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che lo spossessamento dell’impresa per effetto del fallimento era inidoneo a scongiurare la protrazione o la reiterazione del reato, considerato che l’abbandono di rifiuti pericolosi continuava ad accrescersi anche in costanza di fallimento, per il perdurante sfaldamento delle coperture di eternit, che erano in stato di abbandono ormai da oltre vent’anni. Le considerazioni di opportunità svolte su questo punto dal difensore della curatela fallimentare, sebbene plausibili, non possono trovare ingresso in questa sede”.
Il Giudice di legittimità ha, inoltre, ritenuto inammissibili le considerazioni critiche avanzate dal Curatore osservando che “le censure svolte sul punto … soprattutto laddove lamentano che la misura tende piuttosto a costringere la curatela fallimentare a prendere iniziative di risanamento ambientale che oltrepassano le sue capacità economiche, esulano dai limiti del ricorso per cassazione contro te misure cautelari reali, che l’art. 325 cod. proc. pen., comma 1, restringe alla violazione di legge, escludendo i vizi di motivazione”.
7. Sulla scorta delle esposte circostanze di fatto si è determinata una oggettiva situazione di stallo in quanto:
a) i beni del fallimento risultano sottoposti a vincolo penale;
b) le numerose ordinanze di vendita disposte dal sottoscritto Giudice non sono andate a buon fine;
c) la Curatela non è in grado di effettuare le neccesarie opere di risanamento ambientale perché priva di fondi;
d) il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia non consente di porre a carico dell’erario le spese della pur necessaria bonifica.
8. A giudizio del sottoscritto Giudice la disposizione di cui all’art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia si pone in netto contrasto con il canone di rango costituzionale della “ragionevolezza” (sotto il profilo della intrinseca incoerenza, contraddittorietà ed illogicità rispetto al vigente ordinamento) laddove non prevede – in relazione a situazioni che richiedono da parte della curatela fallimentare il compimento di atti di gestione e di manutenzione dei beni appresi all’attivo della procedura e soprattutto in relazione ad interventi necessitati, se non imposti, da altre norme dell’ordinamento (si pensi alle fattispecie incriminatrici di natura omissiva riconducibili al reato di cui all’art. 674 cod. pen., e al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2) – la possibilità di porre a carico dell’erario le spese necessarie.
8.1. Da ciò consegue che la decisione sull’istanza del Curatore va sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale, trattandosi di questione rilevante e non manifestamente infondata. Non può, invero, negarsi che la questione sia rilevante ai fini della decisione in quanto la possibilità per il Curatore di procedere alla bonifica dei sito presuppone un provvedimento giudiziale che disponga l’anticipazione delle spese da parte dell’erario.
Né può, d’altra parte, sostenersi che la questione sia manifestamente infondata ove si tenga conto della palese contraddittorietà delle norme vigenti che impongono un dovere giuridico a carico di un organo pubblico, quale è senza dubbio la curatela fallimentare, senza prevedere che il relativo adempimento, ove economicamente oneroso, sia effettuato mediante l’istituto della “anticipazione” da parte dell’erario.
P.Q.M.
Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge n. 1/1948, 23, legge n. 87/1953.
Ritenuta !a rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 146 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in quanto contrastante con il canone della ragionevolezza, nella parte in cui, non prevede – in relazione a situazioni che richiedono da parte della curatela fallimentare il compimento dl atti di gestione e di manutenzione dei beni appresi all’attivo della procedura e soprattutto in relazione ad interventi necessitati, se non imposti, da altre norme, dell’ordinamento (p.e.: fattispecie incriminatrici di natura omissiva riconducibili ai reati di cui all’art. 674 cod. pen., e al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2) – la possibilità di porre a carico dell’erario le spese necessarie.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Curatore, al pubblico ministero in sede ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 10 luglio 2013, n. 28
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