Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 4 depositata il 9 gennaio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – MOBBING – ONERE DELLA PROVA – INTENTO PERSECUTORIO –
FATTO / DIRITTO
(artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.) Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 17.2.2016, B. S. conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro F. Cons. C. S. domandando il risarcimento dei danni non patrimoniali (quantificati in complessivi 55.629, 95) subiti a causa del mobbing asseritamente subito; individuava gli atti datoriali illegittimi in particolare in un una frase pronunciata dal consigliere delegato al personale in data 10.8.2015 e in comportamenti tenuti dal responsabile di stabilimento in data 18.8.2015 ed in data 25.9.2015, nonché nell’ assegnazione di mansioni non compatibili con il suo stato di salute e nella irrogazione, dato il proprio rifiuto di dette mansioni, di sanzioni disciplinari in data 4.9.2015 ed in data 30.10.2015. F. Cons. C. Società Agricola si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente e discussa all’ odierna udienza, la controversia viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura.
Il ricorso è infondato.
I fatti addotti nel ricorso non sembrano idonei ad individuare un comportamento persecutorio da parte del datore di lavoro, considerata per un verso l’ occasionalità dei tre (soli) episodi a cui si riferiscono i tre capitoli di prova testimoniale formulati alle pagg.9 e 10 del ricorso, i quali sono stati peraltro determinati dalla tensione determinatasi nell’ estate 2015 a seguito del rifiuto del ricorrente di svolgere le mansioni assegnate, e considerato, per altro verso, che il predetto rifiuto delle mansioni assegnate deve ritenersi ingiustificato alla luce del giudizio medico collegiale della A.XX in data 16.2.2015, il quale non è stato tempestivamente impugnato (né con ricorso ordinario nè tantomeno in sede cautelare) e sul quale pertanto il datore di lavoro (che non ha competenze medico legali e si è dunque dovuto avvalere del giudizio di una struttura pubblica) ha legittimamente ha fondato le sue direttive al dipendente con nota in data 12.3.2015. Ne consegue anche la legittimità delle sanzioni disciplinari irrogate in detto contesto lavorativo.
Né il ricorrente, con il ricorso depositato in data 17.2.2016, ha chiesto (come avrebbe potuto) la valutazione della propria inidoneità alle mansioni, per conseguire il controllo giudiziale della predetta valutazione medica collegiale A.XX ed ottenere un accertamento in ordine alle mansioni da lui esigibili per il futuro, essendosi invece limitato a domandare il risarcimento dei danni determinati dal comportamento asseritamente colposo datore di lavoro.
Inoltre, non è stato comprovato che, nonostante la idoneità alle mansioni, il carico effettivo di lavoro fosse abnorme o inesigibile.
Posto dunque che non può in questa sede valutarsi (se non andando ultra petita) l’ idoneità alle mansioni per il futuro, quanto invece ai fatti pregressi non può ritenersi integrata una condotta illecita del datore di lavoro, neanche per gli effetti dell’ art.2087 c.c. richiamato in ricorso.
Sentenza n. 4/2018 pubbl. il 09/01/2018 RG n. 154/2016 L’ art.2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro) dispone infatti che “L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell’ esercizio dell’ impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’ integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Nella fattispecie all’esame, infatti, il datore di lavoro, richiedendo, oltre alla valutazione del medico competente, anche quella della A.XX, ha posto in essere tutte le misure atte ad accertare l’ idoneità alle mansioni, sicchè la sua condotta non può essere fonte di responsabilità. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerata la novità e particolarità della specifica fattispecie.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO – GIUDICE DEL LAVORO – così provvede: – rigetta il ricorso; – compensa le spese.
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