TRIBUNALE DI BARI – Ordinanza 18 aprile 2019 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, decreto legislativo n. 23/2015 limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio»