TRIBUNALE DI BOLOGNA – Decreto 13 maggio 2022 – Va distinto la condotta di fatto antisindacale da quella sanzionabile ex art. 28 St. Lav.. In particolare, non è stata ritenuta antisindacale la mancata partecipazione al tavolo delle trattative laddove non vi sia alcun obbligo in tal senso; nei fatti la condotta del datore di lavoro si ponga in contrasto con l’interesse del sindacato all’affermazione di uno dei beni protetti, detta condotta si pone all’interno della normale dialettica tra i soggetti portatori di interessi contrapposti e, non essendo in violazione di alcuna norma di legge o di contratto, deve essere considerata legittima