TRIBUNALE DI BOLOGNA – Sentenza 30 giugno 2021
Rifers – Illegittimità del CCNL sottoscritto da Assodelivery – Sindacato non rappresentativo
I sindacati NIDIL CGIL di Bologna, FILT CGIL di Bologna e FILCAMS CGIL di Bologna hanno convenuto in giudizio ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 la società D.I. s.r.l..
I sindacati ricorrenti si dolgono del comportamento antisindacale di D.I. s.r.l. a seguito dell’avvenuta stipula, in data 15 settembre 2020, del CCNL sottoscritto da Assodelivery, associazione di riferimento delle imprese di F.D., con U.R., in pendenza di trattativa promossa dal Ministero del Lavoro con le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
I ricorrenti, premesso di costituire gli organismi locali di associazioni sindacali dotate di comparata maggiore rappresentatività, deducono che la società convenuta ha imposto l’accettazione della contrattazione collettiva di cui sopra a tutti i riders, condizionando a tale accettazione la continuazione del rapporto lavorativo; che vi è stato illegittimo sostegno anche finanziario a favore di U.R.; che il comportamento aziendale ha carattere discriminatorio; che vi è stata lesione del diritto alla consultazione informata ed al coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività; che, sotto altro profilo, vi è lesione del ruolo e dell’immagine delle organizzazioni sindacali ricorrenti nei confronti dei propri iscritti.
Sulla base di queste premesse, i ricorrenti hanno concluso per l’adozione di provvedimenti quali la dichiarazione di inefficacia delle risoluzioni contrattuali: la disapplicazione del contratto U.R.: l’ordine di attivazione di efficaci ed effettive procedure informative e di consultazione: la pubblicazione del decreto su quotidiani nazionali e la comunicazione a tutti i riders.
La società convenuta si è costituita chiedendo in via preliminare dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per inapplicabilità dell’art. 28 alla fattispecie; in via preliminare subordinata, accertarsi la carenza di legittimazione passiva di D. relativamente alle domande concernenti il c.d. CCNL Rider ed il difetto di legittimazione attiva delle organizzazioni sindacali ricorrenti, quantomeno nei confronti di FILT e Filcams; in via ulteriormente subordinata, dichiararsi l’incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano; nel merito, respingersi il ricorso.
La causa è stata istruita con prove orali.
Sono state depositate note difensive autorizzate.
a) Sulla competenza territoriale.
L’art. 28 prevede che sia territorialmente competente il giudice del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato.
Occorre quindi a tal fine fare riferimento alla domanda attorea, che si deve sostanziare nella denuncia di comportamenti determinati.
Giova sul punto fare riferimento alla motivazione del decreto ex art. 28 del Tribunale di Firenze del 9/2/2021, pronunciato in causa “gemella” proposta dalle medesime organizzazioni sindacali contro D. per analoghe condotte.
Il Giudice fiorentino osserva preliminarmente che, per consolidato orientamento del giudice di legittimità, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, occorre fare riferimento al luogo di commissione del comportamento denunciato e non a quello in cui esso è deliberato, anche quando il medesimo comportamento (deciso con un’unica deliberazione) sia posto in essere in luoghi ricadenti in diverse circoscrizioni giudiziarie – dovendo, in tal caso, escludersi la possibilità di un conflitto di giudicati, in quanto i provvedimenti, eventualmente diversi, dei vari giudici, avrebbero una efficacia limitata alla condotta realizzata nella circoscrizione di ciascuno di essi (v. in tal senso, fra le tante, Cass. n. 4220/1994: n. 8673/1993).
Tale principio consente evidentemente di respingere la domanda della convenuta volta alla concentrazione delle cause presso il foro di Milano, in quanto foro del luogo ove si trova il “nucleo deliberativo” dei comportamenti per cui è causa.
b) Sull’applicabilità dell’art. 28 alla fattispecie.
La parte convenuta contesta l’applicabilità dell’art. 28, assumendo che tale strumento processuale particolarmente incisivo può essere azionato esclusivamente nei confronti di un datore di lavoro subordinato e non invece di un committente di lavoro autonomo parasubordinato od eterorganizzato, quale è invece la società D..
La convenuta deduce che, per potersi dire corretto l’esperimento dell’azione di repressione della condotta antisindacale, risulta preliminare l’accertamento in merito alla qualificazione dei rapporti di collaborazione intercorrenti tra la convenuta e i cc.dd. riders: ma non vi è dubbio, secondo questa tesi, che un tale accertamento, da svolgere in via incidentale e preliminare, non può essere oggetto del giudizio per la repressione del comportamento antisindacale, in quanto la struttura particolarmente celere e concisa del mezzo processuale non consente lo svolgimento di un’istruttoria così complessa (e su un tema così controverso) come quella necessaria ad accertare la natura autonoma, subordinata od eterorganizzata, di questi rapporti di collaborazione.
Su quest’ultimo punto si rileva che la sommarietà della cognizione della prima fase del giudizio ex art. 28 non appare preclusiva dell’accertamento incidentale della natura del rapporto.
Si osserva anzitutto che il procedimento ex art. 28 prevede in primo grado una struttura bifasica; ad una prima fase a cognizione sommaria, la quale tuttavia si conclude con un provvedimento idoneo al giudicato, succede una seconda fase a cognizione piena.
Si osserva poi che in un procedimento a struttura analoga, quello previsto dall’art. 1 della c.d. legge Fornero, è comunemente ammesso l’accertamento della natura del rapporto ai fini dell’impugnazione del licenziamento.
Non sembra quindi che la sommarietà del rito (peraltro parziale) abbia una autonoma rilevanza.
E’ stata esperita sommaria istruttoria orale dalla quale non sembra emergere con evidenza la natura subordinata della prestazione dei riders, in quanto tale prestazione non appare sussumibile fra quelle proprie del lavoratore subordinato come individuato dall’art. 2094 c.c., il quale lo definisce come colui che si obbliga a collaborare nell’impresa.
Infatti, la committente non può obbligare il rider a lavorare, essendo il lavoratore libero di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni offerti dall’azienda; ed invero, non solo le modalità di svolgimento della prestazione ma anche l’obbligo di lavorare sono requisiti di fattispecie dell’art. 2094 c.c., poiché il contenuto dell’obbligazione gravante sul dipendente è testualmente definito dall’art. 2094 c.c. come prestazione del proprio lavoro sicché il predetto obbligo entra a far parte del contratto (Corte d’Appello di Torino sent. n. 26/2019).
Ritiene invece il giudicante che la prestazione dei riders rientri nel disposto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, il quale così statuisce al primo comma: “A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali continuative e le cui modalità di esecuzione, sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”
Sussiste infatti la personalità della prestazione, sussiste empiricamente la continuità della medesima, incentivata dal committente, e sussiste infine, soprattutto, l’organizzazione dell’esecuzione, anche nella modalità tipizzata dell’impiego di piattaforme digitali.
Ed invero, è determinante, per la riconduzione alla fattispecie astratta di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 2015, il requisito della etero-organizzazione nella fase di esecuzione del rapporto (v. Cass. n. 1663/2020).
Inquadrata la fattispecie concreta nella fattispecie astratta sopra individuata, occorre allora stabilire se l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ricomprenda anche l’art. 28, facoltizzando le organizzazioni sindacali ad utilizzare tale strumento processuale.
Lo si è negato, affermando che la norma riguarda la sola disciplina sostanziale del rapporto di lavoro subordinato e non può essere estesa alla disciplina meramente processuale prevista dall’art. 28 (v. decreto del Tribunale di Firenze sopra citato). Questo giudicante ritiene non condivisibile tale ultimo orientamento, considerando applicabile alla fattispecie l’art. 28 per i seguenti motivi.
Anzitutto, il citato art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015 non esclude esplicitamente l’applicazione delle norme processuali.
Ma soprattutto, l’art. 28 non è una norma meramente processuale; essa individua beni giuridici da tutelare, di rilevanza costituzionale (libertà ed attività sindacale e diritto di sciopero) e mira a reprimere, mediante uno strumento processuale di particolare efficacia (soprattutto considerata l’epoca in cui fu ideato!), qualunque comportamento, non tassativamente individuato, che leda i beni tutelati. Inoltre, i comportamenti da reprimere hanno sovente natura plurioffensiva, in quanto i beni tutelati non pertengono esclusivamente all’organizzazione sindacale, ma anche al singolo lavoratore. Appare innegabile che il diritto alla libertà e all’attività sindacale ed il diritto di sciopero siano diritti propri anche del singolo lavoratore e proprio per tale tipologia di diritti è stata individuata la fattispecie del diritto individuale ad esercizio collettivo.
Ed invero, l’intreccio fra diritto processuale e diritto sostanziale e la possibile plurioffensività dei comportamenti antisindacali appare particolarmente evidente nel caso di azione ex art. 28 esercitata al fine della caducazione di un licenziamento antisindacale, appalesandosi in tal caso l’intreccio fra diritto del sindacato e diritto del singolo.
L’interpretazione qui accolta sembra a questo giudicante avere anche il pregio di corrispondere al criterio ermeneutico di interpretazione della legge ordinaria secondo i principi costituzionali, atteso il particolare rilievo assegnato dalla Costituzione ai diritti sindacali (v.art. 39 e 40 della Costituzione).
c) Sul merito della causa.
Nel merito, il ricorso delle organizzazioni sindacali attrici è fondato e va accolto.
Il CCNL del 15 settembre 2020, stipulato dal sindacato U.R., risulta stipulato da soggetto negoziale carente di valido potere negoziale ai fini dell’effetto derogatorio di cui agli artt. 2 e 47 quater del D.Lgs. n. 81/2015, come prospettato dal Ministero del lavoro nella nota doc. 84 di parte ricorrente.
Le sopracitate norme del D.Lgs. n. 81/2015 demandano ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la determinazione del compenso dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui (cc.dd. riders); in difetto della stipulazione del contratto di cui sopra, i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate ed agli stessi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini.
Il potere negoziale è quindi subordinato al requisito della maggiore rappresentatività comparativa, che deve essere determinato in base nazionale.
Si osserva inoltre che la norma fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e ciò induce a ritenere che non sia sufficiente la sottoscrizione di un’unica organizzazione sindacale, se non nel caso in cui essa sia largamente maggioritaria. Non sembra che il sindacato U.R. sia in possesso di tali requisiti, onde il tentativo della D. di subordinare la prosecuzione del contratto con i riders all’accettazione dei termini previsti dal CCNL, a pena di risoluzione del rapporto, appare evidentemente illegittima. E conseguentemente, la risoluzione dei rapporti per il rifiuto di adesione appare parimenti illegittima.
d) Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara l’illegittimità dell’applicazione ai riders, da parte di D.I. s.r.l., del contratto sottoscritto da U.R. ed ordina a D.I. s.r.l. di astenersi dall’applicare detto accordo ai propri riders.
2) Accerta e dichiara il carattere discriminatorio e antisindacale dei motivi di cui alla email del 2 ottobre 2020 per il recesso dai rapporti di lavoro, in particolare per il recesso riferito al Dott. R.A., e ordina a D.I. s.r.l. di reintegrare il M..
3) Condanna D.I. s.r.l. al pagamento, a favore dell’organizzazioni sindacali ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in Euro 13.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi ai procuratori antistatari.
4) Ordina a parte convenuta di far pubblicare a sue spese il presente provvedimento sulle edizioni locali dei quotidiani L.R. ed Il C.D.S…
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