Tribunale di Bologna sentenza depositata il 9 febbraio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – ASSEMBLEA SINDACALE – RSU – DIRITTO DI AVERE LOCALI – SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ SINDACALE
FATTO
osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha agito ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, affermando che nel mese di Marzo 2015, erano state indette presso l’Istituto Ortopedico R. di Bologna, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, nell’ambito delle quali erano stati eletti anche tre rappresentanti appartenenti alla Organizzazione Sindacale ricorrente.
Ha poi affermato che presso l’Istituto convenuto, solo i Rappresentanti delle sigle firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Sanità, ossia CGIL, CISL, UIL, FIALS e NURSIND, avevano a disposizione specifici locali ove svolgere attività sindacale, ed avevano altresì a disposizione un’apposita bacheca per le comunicazioni di interesse sindacale.
Ha affermato ancora che, in data 29-08-2017, i componenti della RSU eletti nelle liste Cobas, avevano richiesto all’Istituto convenuto, di potere svolgere un’assemblea sindacale retribuita, ex art. 20 Legge N°300/1970, per il giorno 25-09-2017, sul presupposto che anche i singoli eletti nelle RSU, fossero titolari del diritto in questione, come affermato dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite N°13978/2017, e lo IOR aveva rifiutato la richiesta, sul presupposto che l’assemblea retribuita in questione, potesse essere richiesta solo dalla RSU, come Organismo unitario.
Ha affermato infine che tali condotte erano illegittime, per le ragioni indicate in ricorso, e le stesse erano obbiettivamente idonee a ledere le prerogative ed il prestigio dell’Organizzazione Sindacale ricorrente, ed ha chiesto in via principale che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il carattere antisindacale della suddetta condotta dello IOR, e condannasse l’Istituto convenuto alla cessazione della stessa ed alla sua non reiterazione, riconoscendo ai singoli componenti della RSU eletti nella lista COBAS, il diritto di indire e tenere assemblee sindacali nei locali dello IOR, nonché assegnando loro un locale idoneo in cui svolgere l’attività sindacale, ed assegnando altresì una bacheca per le comunicazioni sindacali.
In via subordinata ha dedotto che l’Istituto convenuto non aveva messo a disposizione un locale comune per l’attività sindacale, né una bacheca per le affissioni, neppure alla RSU intesa come soggetto unitario, ed anche tale condotta era obbiettivamente idonea a ledere le prerogative ed il prestigio dell’Organizzazione Sindacale ricorrente, con conseguente sussistenza di una diversa ipotesi di condotta antisindacale.
Ha quindi chiesto in via subordinata, che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il carattere antisindacale della suddetta condotta dello IOR, e condannasse l’Istituto convenuto alla cessazione della stessa ed alla sua non reiterazione, assegnando all’intera RSU, intesa come organismo unitario, un locale idoneo in cui svolgere l’attività sindacale, ed assegnando altresì una bacheca per le comunicazioni sindacali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Ortopedico R. di Bologna, affermando che le domande dell’Organizzazione Sindacale ricorrente erano infondate, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.
In particolare ha rilevato che i principi posti dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite N°13978/2017, non erano applicabili alla fattispecie in esame, posto che la pronuncia in questione, era avvenuta nell’ambito di una vicenda che interessava l’Impiego Privato, mentre nella presente fattispecie, si verteva in materia di Pubblico Impiego, dove la materia era regolata da fonti legislative e non da Accordi collettivi.
In particolare evidenziava che la disciplina legislativa delle RSU nel pubblico Impiego, era dettata dagli art. 42 e 43 del Dlgs N°165/2001 e dall’Accordo Collettivo Quadro del 07-08-1998, che inquadravano la RSU aziendale come organismo unitario, non riconoscendo il diritto di indire l’assemblea sindacale retribuita, ex art. 20 Legge N°300/1970, il diritto di avere locali ove svolgere l’attività sindacale ed il diritto ad avere spazi per l’affissione, ai singoli componenti della RSU, ma solo alla RSU unitariamente intesa, sulla base di decisioni prese a maggioranza.
Sul punto ha evidenziato che la materia specifica era stata oggetto di sentenza della suprema Corte di Cassazione N°3072/2005, resa nell’ambito di una vicenda interessante il Pubblico Impiego, a differenza della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite N°13978/2017, resa nell’ambito di vicenda interessante l’Impiego Privato.
Ha precisato che nella fattispecie in esame, le uniche Organizzazioni Sindacali Rappresentative erano la FP Cgil, la FP Cisl, la FPL Uil, la Fials, la Nursind, la Fsi, e la Nursing, mentre l’Organizzazione Sindacale ricorrente non era qualificabile come Organizzazione Sindacale Rappresentativa, avendo ottenuto nel Comparto, un indice di rappresentatività dello 0,15%.
Ha rilevato ancora sul punto, che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del
04-12-2017, aveva disciplinato la materia in questione, nel senso indicato dall’Istituto convenuto.
Sulla domanda subordinata ha affermato di avere posto a disposizione della RSU, intesa come organismo unitario, sia il locale per l’attività sindacale che la bacheca, ma che tali strumenti non erano ancora stati usati, stante le divergenze di utilizzo e le tensioni tra le organizzazioni sindacali che componevano la RSU.
Ha chiesto pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si è svolto alle udienze del 20-10-2017, 18-12-2017, 26-01-2018.
E’ stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti.
All’esito della discussione scritta ed orale, osserva il Tribunale che i principi posti dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite N°13978/2017, non appaiono applicabili alla presente fattispecie, posto che la sentenza in questione, è stata resa in materia di Impiego Privato, regolata dagli articoli N°19 comma 1° e N°20 della Legge N°300/1970, e dagli Accordi collettivi di natura privatistica del 1993( Protocollo ed Accordo Interconfederale), mentre la presente vicenda si è svolta nell’ambito del Pubblico Impiego, dove la materia è regolata in primis da fonti legislative, ossia dagli art. 42 e 43 del Dlgs N°165/2001, ed in secondo luogo dall’Accordo Collettivo Quadro del 07-08-1998, ora sostituito dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 04-12-2017, che definiscono chiaramente e pacificamente la RSU aziendale, come organismo unitario, non riconoscendo il diritto di indire l’assemblea sindacale retribuita, ex art. 20 Legge N°300/1970, il diritto di avere locali ove svolgere l’attività sindacale ed il diritto ad avere spazi per l’affissione, ai singoli componenti della RSU, ma solo alla RSU unitariamente intesa, sulla base di decisioni prese a maggioranza.
Osserva poi il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata e non contestata, ed in particolare dal documento N°8 di parte convenuta, costituito dall’accertamento di rappresentatività dell’Aran, per il Triennio 2016/2018, risulta provato che, nella fattispecie in esame, le uniche Organizzazioni Sindacali Rappresentative sono la FP Cgil, la FP Cisl, la FPL Uil, la Fials, la Nursind, la Fsi, e la Nursing, mentre l’Organizzazione Sindacale ricorrente non è qualificabile come Organizzazione Sindacale Rappresentativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 Dlgs N°165/2001, avendo ottenuto nel Comparto, un indice di rappresentatività dello 0,15%, anche se ha una rappresentatività sicuramente elevata, all’interno dell’Istituto convenuto, circostanza che peraltro non incide sulla nozione di rappresentatività di cui all’art 43 del Dlgs N°165/2001.
Per quanto riguarda infine la domanda subordinata di parte ricorrente, inerente osserva il Tribunale che dalla documentazione depositata emerge, ad un’indagine sommaria, che lo Ior ha messo o ha cercato di mettere a disposizione della RSU, come organismo unitario, sia il locale per lo svolgimento dell’attività sindacale, sia la bacheca per le affissioni comuni, ma che allo stato vi sono problematiche interne alle varie componenti della RSU, sulle modalità di utilizzo di tali strumenti, che li rendono al momento non operativi.
Peraltro, tale in operatività non può essere riferita causalmente alla condotta dello Ior, cui compete solo mettere a disposizione della RSU come organismo unitario, tali strutture e strumenti, senza che possano imputarsi all’Istituto, le difficoltà organizzative che nascono dalla conflittualità tra le varie componenti sindacali che compongono l’organismo unitario.
Pertanto le domande proposte dall’Associazione Sindacale Cobas Pubblico Impiego Sanità Emilia Romagna contro l’Istituto Ortopedico R..
Le spese processuali vengono compensate tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie sotto il profilo interpretativo, posto che la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione N°13978/2017, seppur resa nell’ambito di una vicenda che interessava l’Impiego Privato, tende a riportare i diritti di assemblea, di affissione e di riunione, nell’ambito dei c.d. diritti di libertà, esercitabili da chiunque, individualmente, e sembra distinguere il semplice esercizio di tali diritti, dal momento più propriamente decisorio, quello delle delibere, dove è indiscutibile il carattere di organismo unitario funzionante a maggioranza della RSU, posto che le decisioni che la RSU prende come Organismo Unitario sono vincolanti per tutti i partecipanti, mentre il momento dell’esercizio del diritto è libero, e non vincolante per i partecipanti all’organismo unitario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, respinge le domande proposte dall’Associazione Sindacale Cobas Pubblico Impiego Sanità Emilia Romagna contro l’Istituto Ortopedico R.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
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