Tribunale di Bologna sentenza n. 205 depositata il 18 aprile 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SCUOLA – PERSONALE DOCENTE – ORARIO DI LAVORO – CATTEDRA CON ORARIO DI SERVIZIO SUPERIORE A 18 ORE – NORMATIVA DA APPLICARE
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02-03-2017, .., convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermavano di essere docenti di scuola secondaria, che nell’anno scolastico 2015/2016 avevano prestato servizio di insegnamento, in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo.
Precisavano in particolare che, i professori .. avevano svolto No 2 ore eccedenti l’orario di cattedra, mentre le professoresse .. ed .. avevano prestato No 6 ore eccedenti l’orario di cattedra.
Affermavano poi che le proposte di contratto inerenti le loro posizioni, erano state formulate dal Dirigente Scolastico a docenti già in servizio presso l’istituzione scolastica in questione, allo scopo di far prestare servizio su spezzoni residui in organico di diritto, spezzoni non utilizzabili per la stipula di contratti a tempo determinato, per l’esigua quantità delle ore.
Affermavano ancora che detti contratti, stipulati fino al 31-08-2016, erano stati successivamente rettificati unilateralmente dall’Amministrazione, in quanto la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna li aveva respinti con l’osservazione che l’indicazione del termine finale dei suddetti contratti, indicato al 31 agosto, era errato, ed il termine finale doveva essere indicato al 30 giugno.
Affermavano che tale rettifica era errata per le ragioni indicate in ricorso, e chiedevano il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il loro diritto a percepire la retribuzione spettante per le ore eccedenti l’orario di cattedra, fino al 31-08-2016, e per effetto condannasse il Miur ed il Mef a liquidare in favore di .. la somma di 414,50 Euro, in favore di .. la somma di 1.541,04 Euro, in favore di .. la somma di 580,60 Euro, in favore di .. la somma di 1.423,52 Euro, in favore di .. la somma di 434,16 Euro, in favore di .. la somma di 580,60 Euro, a titolo di differenze retributive, per le ore eccedenti svolte, in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2016, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva il giudizio il MIUR affermando l’infondatezza delle domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, e ne chiedeva pertanto la reiezione.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Il processo si svolgeva alle udienze del 29-09-2017 , 19-03-2018.
Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso ed è incontestato che i ricorrenti sono Docenti a tempo indeterminato e sono stati incaricati dai propri Dirigenti Scolastici, di svolgere per tutto l’anno scolastico, alcune ore di insegnamento eccedenti il normale orario di cattedra settimanale, pari a 18 ore.
E’ poi emerso che tali ore di insegnamento erano ore da svolgere in classi previste in organico di diritto da parte del Ministero, e non ore aggiuntive o integrative.
Ciò posto, osserva ancora il Tribunale che le ore eccedenti prestate dagli insegnanti in classi collaterali, ore che fanno parte dell’organico di diritto, sono normate dal comma 1 dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica N’209/1987, che statuisce che “al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata ai sensi dell’articolo 88, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica No 417 del 3l/05/1974, per l’intera durata dell’anno scolastico o della nomina”.
Ne consegue che i ricorrenti dovevano essere retribuiti, in relazione a tali ore di insegnamento svolte su classi in organico di diritto, per tutta la durata dell’anno scolastico e dunque fino al 31 agosto, data del termine ufficiale dell’anno scolastico.
Infatti, le ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, che comprendono luglio e agosto, a differenza di quanto affermato dal MEF, che implicitamente, le ha collocate in quelle facoltative, con termine il 30 giugno.
Per tale motivo, le domande proposte dai ricorrenti contro il MIUR e il MEF sono fondate e devono essere accolte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e cpa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che i ricorrenti hanno diritto di percepire la retribuzione spettante per le ore eccedenti l’orario di cattedra, sino al 31-08-2016.
Condanna il Miur ed il Mef a corrispondere, in solido tra loro, a .. la somma di euro 414,50 , a .. la somma di euro 1.541,04, a .. la somma di euro 580,60, a .. la somma di euro 1.423,52, a .. la somma di euro 434,16, .. la somma di euro 580,60 a titolo di differenze retributive, per le ore eccedenti svolte, in relazione alle mensilità di luglio e agosto 2016 con interessi legali dalle more al saldo.
Condanna i ministeri convenuti, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 49,00 per spese, oltre spese generali, IVA e cpa.
Riserva nel termine di giorni 60 il deposito della motivazione.