TRIBUNALE DI BRESCIA – Sentenza 25 gennaio 2022 – In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle