TRIBUNALE DI BRESCIA – Sentenza 25 gennaio 2022
Lavoro – Compatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato – Requisito dell’eterodirezione – Accertamento
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.05.2018 (…) ha chiesto l’accertamento dell’invalidità del provvedimento Prot. N. INPS (…) con il quale l’istituto convenuto, all’esito di un accertamento eseguito congiuntamente all’ITL di (…), ha disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 9.10.2008 al 28.2.2017 con la società (…), della quale è anche socio di maggioranza a far data dal 9.10.2008.
Allega di aver svolto per tutto il periodo di contestazione attività di natura meramente esecutiva e di essere stato sottoposto al potere direttivo delle figure del capocantiere, del responsabile tecnico e del responsabile amministrativo.
Si è costituito l’Inps, che ha contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto il rigetto integrale del ricorso, evidenziando in particolare che la qualifica di socio di maggioranza del ricorrente, in virtù dei conseguenti poteri gestori, risultava incompatibile con l’esistenza di un rapporto di natura subordinata con la società.
Parte ricorrente contesta il disconoscimento, effettuato dall’INPS del rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso con la società (…), in particolare per il periodo dal 9.10.2008 al 28.2.2017.
In primo luogo, è documentale e incontestato tra le parti che il ricorrente, assunto alle dipendenze della società (…) dal 6.10.1999, sia altresì socio di maggioranza della società (…), della quale detiene il 90% delle quote societarie, a far data dal 9.10.2008.
Contrariamente a quanto dedotto dall’Istituto convenuto circa l’astratta incompatibilità tra la qualifica di socio di maggioranza e quella di lavoratore subordinato, circostanza da cui discenderebbe l’inconfigurabilità del requisito dell’eterodirezione tipico della subordinazione, osserva il Tribunale come secondo il prevalente orientamento di legittimità “In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali, come non sussiste alcuna incompatibilità al principio tra la qualità di componente (non unico) dell’organo di gestione e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, allo stesso modo non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto fra la società e il socio titolare della maggioranza del capitale sociale, neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell’organo assembleare all’esercizio del potere gestorio e non essendo ragionevole considerare di per sé irrilevante, al fine di escludere il rapporto di subordinazione, la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere e ritenere invece ostativa la partecipazione diretta dal lavoratore all’organo investito di un siffatto potere e ritenere invece ostativa la partecipazione indirette e mediata alle scelte societarie attraverso il potere di nominare i soggetti che hanno il compito di effettuarle, ferma restando, comunque, la non configurabilità di un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell’organo amministrativo) abbia di fatto assunto nell’ambito della società, l’effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione“. (Cass. Sent. N. 21759/2004 richiamata anche da Cassazione civile, sez. trib., n. 36362/2021).
Nel caso in esame incombeva sul ricorrente l’onere di dimostrare non solo il concreto ed esclusivo svolgimento delle mansioni di assunzione, prettamente esecutive e prive di alcuna valenza gestoria, ma anche l’effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare di altri soggetti, nonostante la propria qualifica di socio di maggioranza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio per le ragioni di seguito esposte.
L’espletata attività istruttoria ha, infatti, pienamente confermato quanto allegato in ricorso circa il carattere meramente esecutivo delle mansioni concretamente svolte da (…), nonché l’effettiva sussistenza del requisito dell’eterodirezione.
In particolare, nel proprio atto introduttivo il ricorrente ha fatto riferimento a una serie di figure apicali, quali i capocantiere (…),, i responsabili dell’area tecnica (…) e il responsabile amministrativo (…), tutti escussi come testimoni, i quali avrebbero esercitato nei suoi confronti il potere direttivo, di controllo e disciplinare tipico della subordinazione.
Tanto premesso, si osserva come i testi escussi, sulle concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa di (…) hanno riferito che:
– “Il ricorrente non è né carpentiere né muratore; dà una mano se c’è bisogno.
Generalmente è a disposizione: se io ho bisogno di qualcosa, lui è in cantiere e io gli chiedo una mano.
Il sig. (…) non è sempre nel cantiere in cui mi trovo io […] Il ricorrente può fare l’escavatorista, mi aiuta a tracciare i muri guida, la gru ovvero guida i mezzi come il muletto, la pala o quei lavori li.
Si tratta di attività occasionali, nel senso che con me sta due o tre settimane e poi cambia cantiere: il ricorrente magari sta con me due o tre settimane e poi passa su un altro cantiere.
Quando il ricorrente è nel mio cantiere, sono io che gli dico che cosa fare.
Sono sempre io che gli dico quali orari osservare; lui osserva gli orari che osservano anche tutti gli altri lavoratori.
Mi è capitato che qualche volta il ricorrente avesse bisogno di un permesso; il ricorrente che mi avvisava, ma il permesso veniva prima chiesto al sig. (…) che già era stato informato. Anche gli altri lavoratori fanno così.
Le ferie vengono stabilite in base alle esigenze di cantiere; le ferie di (…) sono gestite sempre dal sig. (…) A me è capitato di dover rimproverare e di redarguire il sig. (…) di solito sui tracciamenti gli chiedo una precisione abbastanza alta, mentre lui lascia un po’ di correre.
Mi limito a richiami verbali. Non ho mai dovuto fare segnalazioni disciplinare di altro tipo, neanche con altri lavoratori.” (teste (…).
– Ho lavorato con il sig. (…) nei vari cantieri, sicuro a (…) e (…).
Lui era un operaio come tutti gli altri. Se era assegnato al mio cantiere ero io a dargli le direttive, altrimenti prendere le direttive dai responsabili tecnici di volta in volta assegnati ai vari cantieri.
Non aveva alcuna forma di autonomia, arrivava in cantiere con gli altri e sottostava alle decisioni gestorie e organizzative mie o degli altri responsabili. Non so direte che qualifica avesse il sig. (…) non so dire neppure il suo titolo di studio. Faceva sempre 8 ore al giorno, salvo urgenze particolari, per 5 giorni alla settima dal lunedì al venerdì.
Preciso che io segnavo le ore svolte, ma non so poi come venisse pagato, penso con una normale busta paga. Per quel che riguarda il lavoro, l’unico che poteva avere potere e autonomia decisionale sullo svolgimento dello stesso ero io.
Mi è capitato spesso di rimproverare il ricorrente in cantiere perché mancava di precisione sulle lavorazioni.
Il ricorrente svolgeva una mansione specifica che è quella dei movimenti terra per pallet, escavatori e muletto; sapeva altresì usare la gru e la centralina di betonaggio.
Quando mi serviva lo usavo anche per effettuare tracciamenti e rilievi.
Per questo capitava che spesso venisse richiesto in assegnazione su altri cantieri e a richiederlo erano i responsabili degli altri cantieri.
Preciso che non ho mai segnalato per iscritto alla direzione nessun comportamento errato riferito a qualche lavoratore.
Preciso altresì che in ogni caso non sarebbe spettato a me emettere un eventuale provvedimento sanzionatorio per iscritto, ma la competenza spettava presso (…) anche se non so di preciso se fosse così” (teste (…);
– “Ho avuto modo di lavorare con il Sig. (…). So che è il figlio del mio principale che è (…). Non so che qualifica abbia, so solo che è un dipendente della (…) lavora come operaio che si reca sui vari cantieri in base all’esigenza dei vari capi cantiere.
Preciso che nel cantiere sito a (…) si è occupato di manovrare la gru mentre su altri cantieri l’ho visto dare una mano al capo cantiere a tracciare, a utilizzare il laser per portare i piani, l’ho visto usare anche escavatorini insomma è un po’ un tuttofare, una sorta di jolly […] Ricordo di averlo rimproverato per una manovra azzardata con la gru, ma solo verbalmente, niente di scritto.
Non ho mai segnalato niente alla Direzione su nessuno dei miei operai, ho sempre cercato di tenere i toni leggeri.
È capitato che il ricorrente mi aiutasse anche a fare tracciamenti e rilievi.
Come orari faceva dalle 7/8 alle 12 e il pomeriggio dalle 13 alle 16/17 insomma le otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì.
Preciso che l’orario di inizio la mattina e, quindi conseguentemente l’orario di fine al pomeriggio, variava a seconda del tipo di cantiere perché ve ne erano alcuni dove non si poteva iniziare a lavorare prima delle 8.
A volte è capitato che effettuasse straordinari a seconda delle esigenze: le ore le segnava il capocantiere.” (teste);
– “Nel cantiere io ho un squadra che è composta da muratori e da carpentieri, a seconda di quello che devo fare, (…) è un pochino carpentiere; lui, più che altro, mi aiuta a fare i tracciamenti e fare alcuni scavi, conducendo i mezzi.
Il sig. (…) è presente sul mio cantiere a richiesta, se ho bisogno; io se ho bisogno di una mano, chiamavo (…) e gli chiedevo di potermi mandare (…) oppure una figura come lui, che fosse capace di fare quello di cui io avevo bisogno […] Il ricorrente è presente nel mio cantiere a periodi, periodi che possono durare una settimana o quindici giorni.
È capitato che io chiedessi a (…) di mandarmi (…) e che (…) mi rispondesse che era impossibili perché (…) era impegnato in altri cantieri, perché di cantieri ne abbiamo parecchi.
Ero io che dicevo a (…) quando era nel mio cantiere, cosa fare.
Il ricorrente arrivava e andava via con gli altri componenti della squadra, quindi osservava l’orario di lavoro che osservavano tutti gli altri.
È capitato più di una volta di dover redarguire il ricorrente, con rimproveri verbali; ciò soprattutto quando il ricorrente voleva fare di testa sua” (teste …).
Quanto all’esercizio di compiti di natura gestoria, le prove orali hanno radicalmente escluso che il ricorrente abbia mai preso alcuna decisione (ovvero abbia mai partecipato ad alcuna riunione) in ordine alle scelte strategiche aziendali, tipiche dell’attività di amministrazione societaria.
I testi escussi hanno di contro unanimemente riferito di una gestione congiunta tra l’amministratore unico della società.
(…) insieme ai responsabili dell’area tecnica e amministrativa.
In ultimo, quanto all’eccezione sollevata in via subordinata dall’INPS circa la riconducibilità della prestazione lavorativa resa da (…) nell’ambito dell’impresa familiare, la stessa non può trovare fondamento, avendo il ricorrente provato la sussistenza degli indici tipici della subordinazione.
Infatti, in materia di impresa familiare, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di osservare che “L’impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 230 bis c.c., sicché mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto che, pure connotate dalla continuità, non siano riconducibili all’archetipo della subordinazione e a confinare in un’area limitata il lavoro gratuito” (Cass., sez. lav., sent. n. 1153/2020).
Su ques’ultimo punto, rileva il Tribunale come la pronuncia citata dall’Istituto, circa l’inidoneità delle buste paga a provare l’avvenuta corresponsione della retribuzione, attiene alla diversa fattispecie in cui sia il lavoratore ad eccepirne il mancato pagamento nonostante il rilascio dei prospetti paga, diversamente dal caso in esame in cui è lo stesso lavoratore a dichiarare di aver effettivamente percepito il corrispettivo indicato.
Tanto premesso, il ricorso promosso da (…) deve ritenersi fondato e viene, pertanto, definitivamente accolto.
Conseguentemente, il Tribunale accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra (…) e la (…) con decorrenza dal 6.10.1999.
Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
In funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o respinta, così dispone:
– accerta e dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra (…) e la (…) con decorrenza dal 6.10.1999;
– compensa tra le parti le spese del processo.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a sessanta giorni il deposito della motivazione
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23371 - Gli elementi sintomatici della subordinazione nel caso di prestazioni elementari e ripetitive sono costituiti dal criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 settembre 2020, n. 20625 - L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 novembre 2021, n. 36362 - In tema di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidenza del consiglio di amministrazione o di…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 17823 depositata il 21 giugno 2023 - In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 13839 depositata il 3 maggio 2022 - Nel caso in cui l'avviso di accertamento non sia stato correttamente notificato al legale rappresentante della società, tuttavia, il socio potrà fare valere le proprie ragioni nel giudizio…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14972 - La qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è in astratto compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ obbligo del collegio sindacale comunicare
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25336 del 28 agosto 2023, interv…
- Dimissioni del lavoratore efficace solo se effettu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27331 depositata il 26 settembre…
- La restituzione ai soci dei versamenti in conto au
La Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39139 depositata il 2…
- I versamento eseguiti in conto futuro aumento di c
I versamento eseguiti in conto futuro aumento di capitale ma non «accompagnati d…
- La scelta del CCNL da applicare rientra nella scel
Il Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, sezione IV, con la senten…