TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO – Sentenza 14 gennaio 2022
Rapporto di lavoro – Comportamento antisindacale della società – Esercizio del diritto di sciopero – Procedimenti disciplinari – Nullità
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 17/08/2021 S.C.I. SRL ha proposto opposizione avverso il decreto in data 31 luglio 2021 emesso ex articolo 28 comma 3 della legge 300/70 con il quale il Giudice del Lavoro ha statuito ” – dichiarare antisindacale il comportamento della società resistente S.C.I. s.r.l. consistito nell’avere intimato ai propri dipendenti, in occasione degli scioperi del 18-19 gennaio e del 22-23 febbraio 2019, e avere preteso dagli stessi, di avvisare la società circa la loro adesione allo sciopero (anche se non comandati in servizio); di riprendere l’attività lavorativa, al termine dello sciopero, nella località nella quale i lavoratori avrebbero dovuto prestare servizio nell’orario di fine sciopero, presso la quale avrebbero dovuto recarsi con mezzi propri; nell’avere avviato procedimento disciplinare in data 22.1.2019 a carico dei dipendenti E.D.C., A.B. e A.R.; nell’avere avviato tali procedimenti disciplinari senza la preventiva valutazione e proposta della Commissione di Garanzia e, per l’effetto,
– ordina alla società resistente S.C.I. s.r.l. di cessare tali comportamenti e di astenersi per il futuro dall’emanare gli ordini sopra indicati;
– ordina alla società resistente di annullare i procedimenti disciplinari avviati a carico dei lavoratori E.D.C., A.B. e A.R. e le sanzioni adottate a carico degli stessi per i fatti relativi allo sciopero del 18-19 gennaio 2019, e di comunicare agli stessi per iscritto tale annullamento;
– ordina l’affissione in tutte le bacheche aziendali di copia del presente decreto”
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi di opposizione rilevando:
la necessità che il lavoratore avverta ad inizio turno dell’intenzione di aderire allo sciopero, sia per ragionevoli esigenze organizzative aziendali in alcun modo limitanti l’esercizio del diritto di sciopero, sia per l’impossibilità del datore di lavoro di interpretare le ragioni dell’assenza ascrivibili anche a malattia o ad altri impedimenti;
la necessità, sempre per ragioni organizzative non limitanti il diritto di sciopero che, al termine dell’astensione, il lavoratore prenda servizio laddove si sarebbe dovuto trovare in difetto di astensione, all’uopo condottovi con mezzi aziendali o a spese dell’azienda;
l’assenza di collegamento tra le condotte sanzionate dall’azienda (l’omessa comunicazione di adesione allo sciopero ed il rientro in servizio in nella stazione di adesione allo sciopero) poiché situate in momenti antecedenti e successivi all’astensione;
la non attualità delle condotte impugnate con conseguente inammissibilità della condanna futura.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha richiesto l’integrale riforma del decreto 31 luglio 2021.
Ritualmente costituitasi in giudizio, OR.S.A. FERROVIE LOMBARDIA ha ribadito le ragioni poste a base dell’art. 28 chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Fallito il tentativo di conciliazione, omessa ogni istruttoria, all’udienza odierna all’esito della discussione tenutasi con modalità da remoto, la causa viene decisa con sentenza di cui viene data lettura.
L’opposizione non è fondata e va respinta.
Si premette in fatto, poiché incontestato tra le parti, che i lavoratori oggetto dei procedimenti disciplinari non erano addetti a treni garantiti.
In diritto si rileva che la questione di cui si discute è regolamentata dalla legge 146/’90 che è intervenuta (come si precisa al secondo comma dell’art. 1) ” 2. Allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all’insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell’articolo 2″
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico; la sanità; l’igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;”
Precisa nello specifico l’art. 2″ 1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell’articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell’astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all’articolo 12)) ….. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3″.
La semplice lettura della nota normativa evidenzia che il diritto di sciopero è sottoposto a limitata regolamentazione in settori di interesse collettivo con finalità di contemperamento tra il diritto a rivendicare migliori condizioni di lavoro ed altri diritti costituzionalmente tutelati.
In assenza di tale necessità di contemperamento normativamente individuata, il diritto di sciopero non soffre alcuna limitazione o non sopporta obblighi seppure di semplice comunicazione.
L’azienda ricorrente evidenzia le necessità organizzative sottese all’obbligo in questione meglio precisate nelle comunicazioni del 17 gennaio e 22 febbraio 2019 . “Modalità organizzative per lo sciopero di 8 ore indetto dalla O.S. Orsa Ferrovie” :Ribadiamo l’obbligo di avvisare ad inizio turno sull’intenzione di aderire allo sciopero la Sala Operativa, telefonicamente o in caso di mancata risposta da parte dell’operatore della Sala Operativa, inviando una mail non oltre dieci minuti dall’inizio del turno all’indirizzo soitalia@sbbcargoint.com. Anche i collaboratori il cui turno, inizi durante lo sciopero, sono obbligati per ragioni anche di sicurezza, a comunicare alla Sala Operativa la loro eventuale adesione con le stesse modalità sopra specificate. Specifichiamo inoltre che, prima delle ore 22.00 del 18 gennaio 2019 e dopo le ore 06.00 del 19 gennaio 2019, il personale si deve attenere scrupolosamente alle indicazioni ricevute dalla Sala Operativa indipendentemente dalle caratteristiche dei treni” (cfr. doc. 3 e 19 ricorrente in fascicolo di primo grado).
Si tratta all’evidenza di esigenze che non rientrano tra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 1 della legge 146/90 e sono perciò da considerarsi recessive rispetto al libero esercizio del diritto di sciopero.
Conseguentemente la disposizione aziendale sopra richiamata, imponendo un’attività limitante il diritto di sciopero, va considerata antisindacale.
Con la seconda parte delle Modalità Organizzative l’azienda ha richiesto ai dipendenti aderenti allo sciopero di presentarsi in servizio là dove si sarebbero trovati se non avessero aderito allo sciopero “Ricordiamo infine che al termine dello sciopero il personale dovrà trovarsi nella località dove è prevista la prima attività successiva allo sciopero e che si applicherà quindi quanto stabilito dal contratto aziendale e CCNL autoferrotranvieri e pertanto…”
Anche tale diposizione appare dettata in violazione del pieno esercizio del diritto di sciopero poiché il lavoratore è necessitato a porre in essere attività prodromiche all’esecuzione del rapporto di lavoro durante il periodo di astensione.
Nel corso della discussione tenutasi all’odierna udienza, l’azienda ricorrente ha precisato che la ripresa del servizio nella località di prima attività successiva allo sciopero deve intendersi posta in essere dal lavoratore dopo il termine dell’astensione dal lavoro, non richiedendosi alcune attività antecedete. Tale interpretazione ragionevole e rispettosa del diritto di sciopero, risulta in contrasto sia col dato letterale della comunicazione sopra riportata sia con il contenuto delle contestazioni in disciplinari formulate nei confronti dei dipendenti B. e R., contestazioni per comodità qui di seguito riportate (cfr. docc. 7 e 8 in fascicolo ricorrente primo grado).
Risulta evidente che, essendo lo sciopero stato indetto dalle 22:00 del 18 gennaio 2019 sino alle 06:00 del 19 gennaio, la richiesta di percorrere circa 60 km per prendere servizio alla scadenza dello sciopero alle 06:00 a Briga invece che a Domo2, implicava il porre in essere attività prodromica all’esecuzione del rapporto di lavoro durante l’astensione.
La disposizione aziendale, in tal modo limitativa del pieno esercizio del diritto di sciopero, deve conseguentemente considerarsi antisindacale.
L’azienda opponente avrà modo per il futuro di meglio precisare le disposizioni organizzative, nel senso chiarito al giudice.
Infine non si può condividere l’assunto dell’azienda opponente sull’estraneità dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei lavoratori che non avevano ottemperato le citate disposizioni organizzative nel 17 gennaio 2019.
Si tratta di disposizioni che pacificamente andavano a richiedere ai lavoratori specifici comportamenti connessi all’adesione allo sciopero.
Non rileva, come dedotto dall’azienda, che tali disposizioni avrebbero ben potuto essere impartite anche in situazioni di oggettiva impossibilità di esecuzione del servizio per i più vari motivi dato che, nel caso di specie, tali disposizioni sono state espressamente impartite in ragione dell’imminente sciopero del 18/19 gennaio e del 23/23 febbraio 2019.
D’altra parte è la stessa società a chiarire il collegamento tra l’avvio di provvedimenti disciplinari e la violazione delle disposizioni impartite laddove precisa nella citata comunicazione del 17 gennaio 2019, che “… L’inosservanza di quanto riportato nella presente comunicazione è passibile di procedimento disciplinare”.
Quanto alla non provata esistenza del cosiddetto dolo antisindacale, rilevata dalla società opponente, si ritiene pienamente integrata la fattispecie del comportamento antisindacale trattandosi di atti volontari (le citate comunicazioni sottoscritte dai responsabili aziendali e gli avviati procedimenti disciplinari) obiettivamente idonei a ledere il libero e pieno esercizio del diritto di sciopero. Tanto basta.
La condotte erano pacificamente attuali al momento del deposito del ricorso avanti il primo Giudice in data 25 febbraio 2019, due giorni dopo il termine del secondo sciopero del 23.2.2019.
Per le ragioni esposte l’opposizione avverso il decreto emesso il 31 luglio 2021 nel giudizio RG. 285/’19 va respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del sindacato resistente in complessivi euro 3500,00 oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi nello scaglione indeterminabile basso omessa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa ha dato lettura del seguente
– rigetta l’opposizione avverso il decreto emesso il 31 luglio 2021 nel giudizio RG. 285/19;
– condanna l’azienda opponente al pagamento delle spese di lite in favore del sindacato resistente liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
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