TRIBUNALE DI CATANIA – Sentenza 16 dicembre 2020

Mancata applicazione del CCNL dell’organizzazione più rappresentativa – Retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali – Verbale di accertamento Inps – Onere dell’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo

Motivi della decisione

Tenuto conto del tenore semplificato e della natura del presente provvedimento, tutti gli atti di causa possono intendersi qui integralmente richiamati.

Nel merito, le domande sono fondate, atteso che:

1) risulta incontroverso quanto allegato dalla parte ricorrente, e cioè che le pretese contributive facciano riferimento alla circostanza che secondo l’INPS la società non avrebbe applicato il CCNL dell’organizzazione più rappresentativa, con ciò violando l’art. 1, co. 1, D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, nella parte in cui prescrive che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”;

2) il verbale di accertamento impugnato, atto presupposto del successivo avviso di addebito parimenti gravato, appare del tutto generico in ordine ai detti motivi della pretesa contributiva, né reca alcuna indicazione al fine di comprendere il giudizio in ordine alla rappresentatività dell’organizzazione firmataria del CCNL applicato dall’azienda (UNCI/CONFSAL), peraltro poi recepito dall’INPS a decorrere dal 2018 (v. all. 1, note depositate il 24.10.2019);

3) anche le difese spiegate nel presente giudizio appaiono del tutto evanescenti, posto che l’Istituto non ha potuto fare altro che richiamarsi agli esiti del verbale di accertamento, allegando, nel merito, che con tale atto veniva “contestato a controparte di non aver erogato, denunciato né assoggettato a contribuzione le retribuzioni previste dal CCNL di Categoria vigente (Cooperative Sociali), in violazione dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in Legge n. 389 del 7 dicembre 1989. Le irregolarità ivi descritte e contestate determinavano, visto l’art. 10 della Legge n. 30 del 14.02.2003, in applicazione dell’art. 1, comma 1175 della Legge n. 296 del 2006 e del D.M. 29.10.2007, nonché della Circolare INPS n. 51 del 18.04.2008, la caducazione dei benefici contributivi, per i lavoratori assunti con le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407 del 29.12.1990, ed il loro recupero (cfr., relazione Ispettiva INPS del 20.05.2015, in allegato)”;

4) ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 1, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, spetta all’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente pretende di commisurare i contributi previdenziali, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo (Tribunale Pavia, 26/02/2019, n.80);

5) nel caso di specie, tale prova non è stata né allegata né acquisita agli atti, mentre al riguardo non può assumere rilevanza la C.T.U. disposta e depositata, posto che in merito a tale aspetto la stessa ha assunto mero valore esplorativo e come tale si rivela inammissibile (tra le tante, v. Cass., civ. III, 12 febbraio 2008, n. 3374; Cons. Stato VI, 8 febbraio 2007, n. 515; Trib. Milano, 4 aprile 2008, n. 4439);

6) le contestazioni mosse dall’INPS con il verbale di accertamento impugnato appaiono dunque prive di allegazioni e prove, di talché deve ritenersi privo di presupposto anche la caducazione dei benefici contributivi, per i lavoratori assunti con le agevolazioni di cui all’art. 8, comma 9, Legge n. 407 del 29.12.1990.

In conclusione, gli atti impugnati (verbale di accertamento e conseguente avviso di addebito) vanno annullati.

Le spese possono compensarsi in ragione della complessità della controversia.

Le spese di C.T.U. parimenti e per le medesime ragioni possono essere poste a carico delle parti in solido.

P.Q.M.

In funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

ACCOGLIE i riuniti ricorsi e annulla gli atti opposti nei giudizi riuniti in epigrafe indicati;

COMPENSA le spese processuali;

PONE le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido.