Tribunale di Civitavecchia sentenza n. 69 depositata il 12 febbraio 2018 – Il disposto dell’art. 13, comma 8, l. n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d.lgs. n. 277 del 1991