TRIBUNALE DI FROSINONE – Sentenza 03 marzo 2021
Lavoro – Società cooperativa sociale operante nel settore edile – Obbligo di iscrizione alla Cassa edile – Sussistenza del versamento della relativa contribuzione
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.4.2019, la (…) Cooperativa Sociale ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone la CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI _____ PROVINCIA, deducendo che: 1) è una società cooperativa sociale di tipo B iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali ed opera nell’ambito dell’edilizia svolgendo quale attività prevalente quella di “Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali”-, 2) si avvale esclusivamente di soci lavoratori; 3) ha approvato il regolamento interno di cui all’art. 6 della Legge n. 142/2001, poi depositato presso la D.P.L. di Frosinone, con il quale si stabilisce che «Ai soci della Cooperativa che hanno scelto di instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL della categoria di riferimento, in tutte le sue parti. La Cooperativa sì riserva di applicare, in alternativa, sulla specifica commessa di lavoro, il contratto delle cooperative sociali», 4) gli stessi soci, unitamente alla domanda di ammissione alla cooperativa, hanno chiesto che fosse loro applicato il CCNL delle Cooperative Sociali; 5) al solo fine di ottenere il rilascio del DURC positivo dal sistema informatico del “DURC On line”, a seguito di colloqui intercorsi con alcuni funzionari della Cassa Edile di _____, su espresso suggerimento di questi e per il tramite dello Studio commerciale (…), in data 20.11.2018 aveva presentato richiesta di iscrizione alla Cassa Edile a far data dal 15.11.2018, per poi presentare immediatamente richiesta di sospensione attività con effetto retroattivo a partire dal 15.11.2018; 6) aveva precisato e rammentato alla Cassa Edile l’assenza di qualsiasi obbligo di versamento allo stesso ente previdenziale, precisando di essere una cooperativa sociale applicante ai propri soci lavoratori il CCNL delle Cooperative Sociali; 7) non aveva ottenuto il parere favorevole al rilascio del DURC (nonostante l’iscrizione effettuata presso la Casse Edile) a causa del mancato adempimento agli obblighi contributivi verso l’ente odierno resistente; 8) aveva nuovamente precisato di non essere tenuta in alcun modo all’iscrizione presso la Cassa Edile, avendo optato, con proprio regolamento, accettato dai soci, per l’applicazione del CCNL delle cooperative sociali ed aveva, pertanto, richiesto un parere favorevole al rilascio del Durc, negato però dalla Cassa Edile con comunicazione del 13.12.2018; 9) tale situazione stava arrecando pregiudizio economico alla ricorrente; 10) solo in seguito alla richiesta di DURC, la Cassa Edile aveva preteso l’invio delle denunce MUT, invio mai effettuato e giustificato dall’assenza di obblighi nei confronti dell’ente previdenziale; 11) era stata sottoposta, nel 2017, ad ispezione da parte dell’I.N.P.S. di Latina che però non aveva fatto pervenire alcuna ulteriore comunicazione inerente l’accertamento; 12) alla Cooperativa era applicabile il CCNL delle Cooperative Sociali stante la prevalenza del cd. scopo mutualistico rispetto al reale settore di operatività della stessa cooperativa; 13) inoltre, la scelta espletata dai soci circa l’applicazione del CCNL Cooperative Sociali aveva escluso quella del CCNL del settore edilizia e, di conseguenza, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
Su queste premesse, la Cooperativa ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l’applicabilità del CCNL delle cooperative sociali alla (…) Cooperativa Sociale e per l’effetto, accertare e dichiarare altresì che per la ricorrente non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Frosinone né alcuna obbligazione contributiva nei confronti della stessa Regolarmente notificati il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti, si è costituita la Cassa Edile di Frosinone, deducendo, in via preliminare, che la domanda così come formulata dalla società ricorrente doveva considerarsi nulla e/o inammissibile, in quanto generica e del tutto priva del petitum e della causa petendi. Nel merito e in via principale, la convenuta ha chiesto il rigetto dell’avversa domanda, sostenendo sia la totale infondatezza della tesi di controparte secondo cui alla Cooperativa si applicherebbe non il CCNL dell’Edilizia, ma il CCNL delle Cooperative Sociali, sia l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, come la ricorrente, obbligo che discende dal dettato normativo dell’art. 90 del D.Lgs n. 81/2008 e dall’art. 118 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ancora in via principale, la convenuta ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stata la società ricorrente sottoposta ad attività di revisione ordinaria ex Dlgs n. 220/2002 da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico. In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale adito avesse ritenuto non cessata la materia del contendere e legittima l’applicazione del CCNL società cooperative sociali, invocato dalla ricorrente, ha chiesto di accertare e dichiarare che in ogni caso la E. Società Cooperativa Sociale è tenuta ad applicare il CCNL settore Edilizia, in riferimento alla parte retributiva e contributiva, per le attività edili svolte dai suoi dipendenti.
Acquisita documentazione, all’udienza odierna la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal Giudice adito, con lettura in aula della sentenza resa.
Motivi della decisione
Il ricorso va rigettato, per i motivi appresso specificati.
Preliminarmente va rigettata la richiesta della convenuta di dichiarare cessata la materia del contendere, formulata sul presupposto che la società ricorrente è stata sottoposta ad attività di revisione ordinaria ex Dlgs n.220/2002 da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico.
Invero, come chiarito dallo stesso M.I.S.E., con nota del 14.12.2020, il Ministero non risulta aver ancora avviato il procedimento per l’adozione del provvedimento di scioglimento della cooperativa, richiamato invece dalla Cassa convenuta a sostegno della propria domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Venendo al merito del giudizio, va osservato che la Cooperativa ricorrente sostiene di non essere obbligata all’iscrizione alla Cassa Edile di Frosinone e di non avere, quindi, obbligazioni contributive nei confronti della Cassa convenuta, non applicandosi alla società il CCNL dell’Edilizia, ma il CCNL delle Cooperative Sociali giacché: 1) nella (…) Società Cooperativa Sociale vi è la prevalenza del cd. scopo mutualistico rispetto al reale settore di operatività della stessa cooperativa; 2) nel regolamento interno della società vi è il richiamo all’applicazione per i soci del CCNL Cooperative Sociali; 3) la scelta espletata dai soci circa l’applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali esclude quella del CCNL del settore edile e, di conseguenza, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
Osserva il Giudicante che la visura camerale depositata dalla stessa società ricorrente (all. n. 2) evidenzia che la (…) Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente nell’ambito dell’edilizia e che l’oggetto sociale della società comprende attività e servizi di tipo edile, quali ad esempio la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, la preparazione di cantieri, l’attività di trivellazione, intonaci e muratura. D’altro canto, si legge a pagina 1, punto 1, del ricorso che la (…) Società Cooperativa Sociale opera ‘‘nell’ambito dell’edilizia, svolgendo attività prevalente quella di Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali Il regolamento interno della ricorrente, redatto ai sensi dell’art.6 della L. n. 142/2001 (all. n. 3 , non prevede poi – come invece dedotto in ricorso – l’applicazione ai soci del CCNL Cooperative Sociali, né prevede la possibilità per i soci di scegliere tale contratto. Invero, l’art. 2 del regolamento interno dispone che “Ai soci della Cooperativa che hanno scelto di instaurare un rapporto dì lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL della categoria dì riferimento, in tutte le sue parti”, chiarendo poi che non sono i soci a scegliere il CCNL applicabile, giacché “La Cooperativa si riserva di applicare, in alternativa, sulla specifica commessa dì lavoro, il contratto delle cooperative sociali Il socio lavoratore, dunque, non ha alcun potere di scelta in ordine al CCNL applicabile, avendo esclusivamente la possibilità di indicare la “tipologia di rapporto di lavoro” (così, l’art. 1 del regolamento interno: “Il socio lavoratore della cooperativa, in conformità alle possibilità offerte dal sodalizio, ha facoltà di scegliere di instaurare con la cooperativa una delle seguenti tipologie di lavoro: Subordinato (..), formativo (…), autonomo (…), collaborazione coordinata e continuata non occasionale (lavoro a progetto); collaborazione occasionale (mini cococo); professionale; di agenzia (…)” E, invece, è la società cooperativa che individua il CCNL applicabile, mentre poi “al socio lavoratore che ha scelto la tipologia di rapporto di lavoro subordinato ed opera in più settori, sarà applicato il CCNL corrispondente all’attività prevalentemente svolta” (cfr. art.2, comma 2, del regolamento interno).
Ne consegue che il CCNL applicabile dalla società è quello relativo alla categoria di riferimento in relazione all’attività prevalentemente svolta dal lavoratore subordinato e, solo in relazione alla specifica commessa di lavoro, la stessa cooperativa si può riservare di applicare il diverso CCNL cooperative sociali. Ciò che rileva, quindi, ai fini dell’applicazione del CCNL è il settore di attività prevalentemente svolto dai soci e dunque dalla società.
Orbene, risulta documentalmente (cfr. all. nn.17-18 al ricorso) che i tre soci della cooperativa (….) sono stati assunti con qualifica di assistente di cantiere, manovale edile, muratore, muratore specializzato, per cui, anche in coerenza con quanto indicato nel regolamento interno, la ricorrente avrebbe dovuto applicare al rapporto di lavoro con gli stessi il CCNL del settore edile, con tutte le conseguenze del caso anche in ordine all’iscrizione alla Cassa Edile ed al versamento della relativa contribuzione.
Più in generale va affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile per le imprese inquadrate o inquadrabili – come la ricorrente, per quanto osservato – nel settore edile discende dal dettato normativo dell’art.90 del D.Lgs n.81/2008 (“il responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAlL e alla CASSA EDILE”), dell’art. 40, comma 4 — lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 (Il regolamento qualifica “i requisiti di ordine generale, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle Casse Edili”) e dell’art.118, comma 6, del citato D.Lgs. n. 163/2006 (“L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile”).
Si osservi che, come da ultimo ribadito anche dal Ministero del Lavoro con circolare del 20.11.2007, “l’impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni (art. 118 Dlgs n. 163/2006)”. Inoltre, nella precedente circolare del Ministero del Lavoro del 1°.7.2015, si sottolinea che “la possibilità per l’impresa partecipante ad una gara di aderire ad un contratto collettivo di un settore di attività diverso da quello pertinente ai lavori oggetto della gara stessa, determinerebbe un ’illegittima alterazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento che devono caratterizzare le singole fasi dell’affidamento ed esecuzione dei lavori” (all. n.10 Cassa). Con circolare n. 7/2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inoltre ribadito che “nulla è cambiato in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine agli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile (v. ad es. ML interpello n. 56/2008, interpello n. 18/2012, nota prot. N. 10565 del 1° luglio 2015), nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006″. (all. n. 10 bis Cassa).
Si consideri poi che anche la Cassazione – con riferimento alla tematica dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di iscrizione alla Cassa edile – ha chiarito, con sentenza n. 17316/2003 che l’art. 29 del decreto – legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il quale detta criteri per la determinazione della retribuzione minima imponibile, si applica ai datori di lavoro esercenti attività edili, anche se in economia, indicati dai codici ISTAT da 45.1 a 45.45.2., i quali sono tenuti alla iscrizione alla Cassa edile e per i quali soltanto è prevista, ai sensi del comma terzo, la perdita degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori non denunciati alla Cassa edile. Ne consegue che, avendo il legislatore prescelto il criterio della tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa, non hanno alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro.
A tutto ciò si aggiunga, con particolare riferimento alla natura di cooperativa sociale della società ricorrente che: 1) la L. n. 381/1991 (“Disciplina delle Cooperative sociali”), all’art. 1, punto 2, dispone espressamente che “si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano 2) che la Legge n. 142/2001 in tema di “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore”, nel disciplinare il trattamento economico del socio lavoratore, all’art. 3 dispone che “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine”; 3) l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 ribadisce che “fino alla completa attuazione della normativa in materia dì socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categorìa, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3 co 1 l. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”, 4) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n.5623/2015 ha ulteriormente ribadito che in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Il tutto in ottemperanza all’art. 36 Cost. che riconosce il diritto di ogni lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del proprio lavoro, sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (all. n. 12 Cassa)
Le considerazioni che precedono portano dunque a concludere per la sussistenza di un obbligo per la società cooperativa sociale ricorrente, in quanto operante nel settore edile, di iscrizione alla Cassa Edile resistente e al versamento della relativa contribuzione. Il ricorso, in conseguenza, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la società ricorrente a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €.2.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali.
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