Tribunale di Isernia sentenza n. 63 depositata il 20 febbraio 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO “IN ITINERE” – REQUISITO DELLA “OCCASIONE DI LAVORO” – RISCHIO ELETTIVO
Fatto/Diritto
Con ricorso depositato in data 22.06.2016, A.G. ha convenuto dinanzi all’intestato Tribunale l’Inail di Isernia rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso, e conseguentemente: – accertare e dichiarare che la ricorrente, in data 15 novembre 2014, ha subito un infortunio lavorativo con le modalità descritte nel ricorso e che, a causa del predetto infortunio, ha diritto al riconoscimento
• i) dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea dal 19 novembre 2014 (quarto giorno successivo alla data dell’infortunio del 15 novembre 2014) fino alla guarigione clinica,
• ii) dell’indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica e per le sue conseguenze patrimoniali, quantificato in 90 punti percentuali;
• iii) dell’assegno per assistenza personale continuativa e
• iv) dell’erogazione integrativa di fine anno;
– per l’effetto,
a) in via preliminare, alla luce della copiosa documentazione in atti, disporre una provvisionale in favore della signora A., a carico dell’INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la somma di Euro 50.000,00, o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
b) nel merito, condannare l’INAIL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione
• i) dell’indennità giornaliera per indennità temporanea dal 19 novembre 2014 alla guarigione clinica,
• ii) dell’indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica e per le sue conseguenze patrimoniale nella misura del 90%,
• iii) dell’assegno per assistenza personale continuativa e
• iv) dell’erogazione integrativa di fine anno secondo le modalità e le misure indicate in ricorso o secondo la quantificazione, maggiore o minore, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d’Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’evento sino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell’Avv. Antonio Testa procuratore antistatario”.
A fondamento della domanda la ricorrente ha addotto: di esercitare la professione di parrucchiere per signora, sia presso il proprio locale, sia a domicilio; che in data 15.11.2014, nel recarsi presso il luogo di lavoro, era rimasta vittima di un grave incidente stradale per causa di un malore improvviso che le aveva fatto perdere il controllo della vettura dal quale erano residuati rilevanti postumi di invalidità; che l’Inail aveva rigettato la domanda di liquidazione delle indennità di legge sul rilievo che trattavasi di infortunio dovuto a rischio generico.
Secondo la prospettazione difensiva formulata, il diniego in sede amministrativa era illegittimo in quanto il sinistro era annoverabile come infortunio in itinere, rilevando come lo stesso si fosse verificato lungo il tragitto percorso per recarsi al lavoro e la necessità dell’utilizzo del mezzo privato.
Con rituale memoria difensiva si è costituito l’Inail, il quale contestava integralmente gli assunti di controparte, chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto del tutto infondate, oltre che inammissibili. In particolare, l’Istituto ha rilevato la natura abnorme della condotta della assicurata, essendo i sinistro effetto della violazione del Codice della Strada e conseguenza della mancata revisione del veicolo.
Rigettata implicitamente la richiesta di provvisionale, espletata la prova orale nei limiti del provvedimento ammissivo e la C.T.U. medica sulla persona della ricorrente, chiesti chiarimenti al CTU, all’odierna udienza la causa è giunta per la discussione ed è stata decisa al termine della camera di consiglio.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti.
1. L’origine lavorativa dell’evento: l’infortunio in itinere
La pretesa della parte ricorrente trae origine dal sinistro subito il 15.11.2014 nel mentre si recava a lavoro.
In sede amministrativa la domanda è stata rigettata sul rilievo per cui non sussisterebbe nella specie il rischio lavorativo, bensì quello generico inidoneo a configurare la garanzia, ed in forza della condotta abnorme dell’assicurato insita nella violazione di plurime disposizioni del Codice della Strada dalle quali era originato i sinistro foriero di danno. Detti elementi sono stati posti a fondamento anche della prospettazione difensiva fornita nella presente sede giudiziale.
La tesi non merita accoglimento alla luce della documentazione in atti e delle risultanze dell’istruttoria orale espletata.
In particolare, non risulta acquisito al giudizio alcun indice in grado di qualificare la condotta assunta dalla ricorrente come abnorme ed idonea ad interrompere il nesso eziologico tra l’attività protetta e l’evento dannoso. Di converso, il sinistro appare ascrivibile come infortunio in itinere.
Innanzitutto, è incontestato che la ricorrente, al momento dell’evento, si stesse recando al lavoro presso l’attività in Sessano. Del resto, l’orario in cui si è verificato il sinistro (9:30 circa) è perfettamente compatibile con l’orario di apertura del negozio (ore 10:00) prospettata in ricorso e confermata dalla teste R.F. alla udienza del 4.04.2017.
Al contempo, benché non vi sia contestazione in proposito, la parte ricorrente ha fornito la prova del necessario utilizzo del mezzo proprio in luogo di quello pubblico in virtù delle caratteristiche del tragitto, degli orari da osservare, della durata del viaggio, delle personali condizioni di salute.
Quanto alla dinamica del sinistro, la riferibilità dello stesso alla condotta imprudente, quindi abnorme, della ricorrente non è risultata acquisita, essendo emerso dalle risultanze di causa che, in effetti, si sia verificato per una manovra dovuta ad un improvviso malore del conducente del veicolo.
In tal senso militano le deposizioni dei testi, tutte concordi nell’escludere che la ricorrente abbia effettuato una manovra di sorpasso all’interno della galleria finalizzata a superare l’autocarro che si trovava davanti.
Il teste G.D.P., avente conoscenza diretta dei fatti perché conducente al momento dell’evento della vettura urtata frontalmente da quella condotta dalla A., ha dichiarato “…Posso dire che all’improvviso ho visto una macchina, condotta dalla signora A., venirmi addosso. Detta macchina è sbucata all’improvviso da dietro un camion che viaggiava nella corsia opposta alla mia. Credo che l’evento non sia riconducibile ad una manovra di sorpasso in quanto ha deviato completamente a sinistra costringendomi a buttarmi sulla destra della galleria per evitarla. Una volta invasa la corsia opposta, la signora non ha effettuato alcuna manovra volta ad evitare l’impatto…Viaggiavo con mia moglie D.P (omissis…)Confermo quanto detto sulla circostanza che secondo me non stava effettuando un sorpasso…” (cfr. verbale di udienza del 4.04.2017); del pari, il teste P. ha evidenziato “Si è vero quanto mi viene letto circa la dinamica del sinistro. Confermo che il conducente signora A. non ha posto in essere manovre volte ad evitare l’impatto. Confermo che non c’erano segni di frenata né di sterzata”.
In definitiva, i testi escussi hanno dato credito e confortato la tesi della ricorrente della assenza di abnormità nella sua condotta e della derivazione a malore della stessa.
Le deposizioni acquisite risultano attendibili sia perché concordi, sia perché non è dato rinvenire alcun interesse in causa dei testi, avendo – anzi – subito i danni dal sinistro.
Non si trascura che il dichiarante D.P. abbia fornito subito dopo l’incidente una versione dell’accaduto in parte discordante con quella rappresentata in sede di esame testimoniale. Tuttavia, a seguito di specifica contestazione formulata nel corso della deposizione, lo stesso ha condivisibilmente osservato che “Ho rilasciato delle dichiarazioni in base ad una prima ed immediata impressione sull’accaduto. Riflettendo sulla dinamica credo invece che non sia stata una manovra di sorpasso per le considerazioni già espresse nelle precedenti risposte”.
Del resto, la tesi della condotta volontaria della ricorrente di sorpasso dell’autocarro appare quantomeno poco plausibile, tenuto conto della condizioni della strada in cui sarebbe stata posta in essere la manovra (all’interno della galleria), della vettura condotta (Panda 750 cc di circa 20 anni), dell’età della conducente (circa 60 anni).
Diversamente, la riferibilità della manovra posta in essere al malore improvviso trae fondamento nella circostanza che non sono state rinvenute tracce di frenata prima dello scontro frontale con la vettura che giungeva dal lato opposto della carreggiata.
Anche la prova documentale versata in atti non è in grado di supportare la tesi della condotta imprudente del conducente: nell’annotazione sull’incidente redatta dalla Polizia Stradale (doc. n. 9 produzione parte resistente) viene dato atto della violazione dell’art. 173 CdS, poiché per “cause sconosciute” circolava contromano; nella stessa annotazione, però, l’Ispettore Capo F.. attesta “non si concorda con la violazione proposta in quanto, dalle ulteriori verifiche tese alla ricostruzione del sinistro, la A., probabilmente per cause sconosciute, invadeva l’opposto senso di marcia”.
Le ragioni che precedono determinano l’operatività dell’assicurazione.
In proposito, va richiamato orientamento per il quale “L’occasione di lavoro di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l’infortunioavvenga durante l’espletamento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortuniodeterminatosi nell’espletamento di attività lavorativa ad essa connessa in relazione a rischio non provenien te dall’apparato produttivo ed insito in un’attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni e attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative) con il solo limite, in quest’ultima ipotesi, del cosiddetto rischio elettivo” (Sez. L, Sentenza n. 5419 del 02/06/1999).
La Suprema Corte, a più riprese, a sostenuto, che “In tema di infortunio “in itinere”, il requisito della “occasione di lavoro” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituito esclusivamen te dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento” (Cassazione civile sez. lav. 22 febbraio 2012 n. 2642).
Nel caso di specie, il rischio non risulta estraneo alla prestazione lavorativa della A. e cagionato da una sua scelta arbitraria.
Con riferimento, poi, alla violazione delle norme del Codice della Strada, va richiamato l’orientamento per il quale “In tema di infortunio “in itinere”, il rischio elettivo che ne esclude l’indennizzabilità deve essere valutato con maggiore rigore rispetto a quello che si verifichi nel corso della attività lavorativa diretta, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamen tali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa” (Cassazione civile sez. VI 18 febbraio 2015 n. 3292).
Tuttavia, le ragioni evidenziate in ordine alla dinamica del sinistro come emersa in questa sede, escludono l’aggravamento del rischio.
2. Il grado di invalidità derivato dall’infortunio
L’accertata natura in itinere dell’infortunio ha determinato il conseguente vaglio delle invalidità derivate alla ricorrente.
La natura dell’accertamento imposto ha indotto alla nomina di CTU, individuato nella specie nel Dott. PE, il quale, all’esito di esame del periziando e di studio della copiosissima documentazione medica allegata, ha evidenziato che “Nell’infortunio del 15.11.2014 la Signora G.A. riportava: “frattura pluriframmentaria delle ossa proprie del naso scomposta del setto nasale. Frattura completa del corpo dell’epistrofeo composta. Frattura dell’atlante. A sinistra fratture costali: 1, IV, VP, VIP, VIIP e IX. Frattura pluriframmentaria scomposta della glena omerale e dell’acromion a sinistra. Frattura completa pluriframmentaria scomposta con sovrapposizione dei monconi ossei del III medio diafisario di omero. Frattura completa a decorso obliquo lievemente scomposta del III medio del corpo sternale. Frattura del labbro anteriore dell’acetabolo sinistro e discontinuità del profilo anteriore del labbro anteriore dell’acetabolo controlaterale. Frattura pluriframmentaria scomposta della branca ilo ed ischio-pubica destra. Frattura plurifocale lievemente scomposta dell’osso pubico sinistro. Frattura dell’ala iliaca sinistra completa lievemente diastasata; frattura pluriframmentaria dell’osso iliaco all’altezza della sincondrosi sacroiliaca. Frattura pluriframmentaria epifisaria radiale distale e distacco dello stiloide ulnare. Frattura medio-diafisaria pluriframmentaria con monconi angolati e parzialmente sovrapposti. Frattura del cuboide, del II e II cuneiforme con sub-lussazione tarsometatarsale. Frattura del collo del V metatarso. Splenectomia. Frattura dello scafoide, del cuboide, del II e III cuneiforme e del V metatarso, in trattamento con mezzi di sintesi metallici. Evoluzione pseudo-artrosica a livello dei focolai di frattura medio-diafisario-femorali”.
Nel corso dell’indagine, il C.T.U. ha altresì ritenuto opportuno far effettuare esame ENGEMG arti superiori, effettuato dalla A. in data 01/06/2017, dalla quale è emersa “Discreta sofferenza assonale cronica del nervo radiale sx con sede di lesione localizzabile al 3 prossimale dell ‘avambraccio. Lieve sofferenza assonale cronica del nervo muscolocutaneo sinistro. Lieve sofferenza del nero mediano destro del canale carpale”, esame spirometrico del 16/5/2017, con referto “Paziente in ortostatismo, indici di restrizione che depongo per sindrome disventlatoria restrittivaeve-moderata”, visita fisiatrica del 16/5/2017 che non aggiunge nulla nell’esame obiettivo redatto dal consulente.
Sulla scorta di tale quadro clinico, l’ausiliario ha concluso che “Gli esiti permanenti possono essere valutati nella misura complessiva del 80%, mediante l’utilizzo delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000”, con data di insorgenza della menomazione al 12/01/2016.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. meritano condivisione perché logiche e coerenti, anche alla luce dei chiarimenti richiesti da questo Ufficio (cfr. ordinanze del 21.09.2017 e dell’1.02.2018).
Del resto, non è stato acquisito al giudizio alcun elemento in grado di scalfirne il contenuto, essendo diversamente stata allegata la condivisione della valutazione medicolegale anche da parte del C.T.P. dell’Istituto (cfr. documentazione depositata dal C.T.U. il 7.02.2018).
Sulla scorta del grado di invalidità accertato dal CTU, la domanda di parte ricorrente risulta parzialmente accoglibile.
Invero, a fronte di una menomazione rivendicata in questa sede secondo un danno biologico pari al 90%, il C.T.U. ha accertato postumi permanenti pari all’80%.
Pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, l’Inail va condannato alla corresponsione in favore di A.G. dell’indennizzo in capitale in ragione della percentuale di danno biologico pari all’80%, secondo quanto previsto dall’articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38 del 2000. Alla ricorrente andrà, inoltre, erogata l’ulteriore quota di rendita di cui alla lettera b) del medesimo articolo da calcolarsi secondo quanto in esso specificato.
3. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55 del 2014 e con distrazione in favore dell’Avv.to An. Te. dichiaratosi antistatario in virtù dello scaglione di riferimento e della effettiva attività espletata. Sono poste in via definitiva in capo all’Inail le spese dell’espletata CTU, già liquidate con decreto del 20.06.2017.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Mario Ciccarelli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.G. contro l’Inail con ricorso depositato in data 22.06.2016 ed iscritto al R.G.L. n. 319/16, disattesa ogni contraria istanza, conclusione e difesa, così provvede:
• 1. accoglie parzialmente il ricorso;
per l’effetto,
• 2. riconosce in capo al ricorrente il diritto a percepire l’indennizzo in rendita di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 38 del 2000 e delle relative tabelle allegate al D.M. 12 luglio 2000 rapportato alla menomazione dell’80%, condannando l’Inail a corrispondere alla ricorrente il predetto indennizzo, oltre interessi legali (e/o maggior danno da svalutazione monetaria) computati ex art. 16 L. n. 412 del 1991 e maturati dalla data della scadenza dei singoli ratei successivi al 120 giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
• 3. condanna, altresì, l’Inail a corrispondere alla ricorrente l’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 38 del 2000;
• 4. condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite, che liquida con distrazione in favore dell’Avv.to An. Te. in Euro 5.135,00 (cinquemilacentotrentacinque/00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; IVA e CPA, se dovute, come per legge;
• 5. pone definitivamente a carico dell’Inail le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
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